Ordinanza sulle tasse giudiziarie (GGV) - Ambito di applicazione (GGV)
Indice delle disposizioni (27)
Testo normativo (27 Articoli)
1. Questo tariffario si applica ai costi ufficiali del procedimento davanti a mediatori, commissioni di conciliazione e tribunali.
2. Regola il compenso a terzi.
3. Le tasse fissate dalla legislazione federale rimangono riservate.
4. Gli importi menzionati in questo tariffario sono espressi in franchi svizzeri.
1. Se questa tariffa contiene un minimo e un massimo, nella determinazione dell'onorario si terrà conto della natura del caso, degli interessi finanziari delle parti coinvolte, delle spese, della situazione patrimoniale del debitore e della modalità di conduzione del processo delle parti.
2. Se l'impegno richiesto per la gestione o le difficoltà del caso sono eccezionalmente elevati, l'onorario può essere aumentato fino a quattro volte, entro i limiti previsti dall'art. 45 della Legge sull'organizzazione giudiziaria del 25 aprile 2010 (GOG).
1. I presunti costi ufficiali devono essere anticipati dalla parte che richiede un'azione processuale. L'anticipo delle spese non può superare il limite del valore della controversia.
2. Le spese di un eventuale procedimento probatorio devono essere anticipate dalla parte che fornisce la prova.
3. Nel processo penale di primo grado, i paragrafi 1 e 2 non si applicano fondamentalmente.
1. La pronuncia sulle spese è parte integrante di una disposizione o di una decisione e comprende il diritto di decisione e eventuali costi aggiuntivi del tribunale.
2. Qualora vengano imposte spese a un terzo non partecipante al procedimento o venga rifiutata un'indennità richiesta, a costui deve essere data la possibilità di esprimere il proprio parere prima dell'emanazione della pronuncia sulle spese.
1. Le spese diventano esigibili con il passaggio in giudicato della decisione sottostante.
2. Un eventuale eccedenza del deposito spese versato sarà rimborsata dopo il passaggio in giudicato della decisione sottostante.
1. Per le spese ufficiali secondo questo tariffario, che sono dovute in base a una decisione definitiva, nel caso di esecuzione verrà calcolato un interesse di mora del 5% a partire dalla data di scadenza.
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a) * ...
b) * Rilascio di un'autorizzazione a procedere: 200.-- fino a 1'000.--
c) * Proposta di sentenza o decisione: 300.-- fino a 1'000.--
d) * Costi in caso di accordo, ritiro o inadempienza: 100.-- fino a 600.--
1. La tassa di decisione viene applicata per le decisioni comunicate per iscritto.
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a) * Sentenza finale e decisione interlocutoria: 300.-- fino a 5'000.--
b) * Decreto di conduzione del processo e decisione sommaria: 200.-- fino a 3'000.--
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a) * Decisione finale e decisione intermedia: da 500.-- a 6'000.--
b) * Disposizione processuale (giudice collegiale): da 300.-- a 3'000.--
c) * Disposizione processuale, misure cautelari (direzione del procedimento): da 200.-- a 2'000.--
a) Sentenza: 500.-- fino a 15'000.--
b) Decisione: 500.-- fino a 5'000.--
c) Ordinanza (direzione del procedimento): 200.-- fino a 2'000.--
a) * Decisione finale e decisione interlocutoria: 300.-- fino a 5'000.--
b) * Provvedimento istruttorio, misure cautelari: 200.-- fino a 3'000.--
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a) * Decisione finale e decisione intermedia: 800.-- fino a 8'000.--
b) * Disposizione istruttoria (tribunale collegiale): 400.-- fino a 4'000.--
c) * Disposizione istruttoria, misure cautelari (direzione del procedimento): 200.-- fino a 2'000.--
a) Sentenza: da 500.-- a 15'000.--
b) Delibera: da 500.-- a 5'000.--
c) Ordinanza (Direzione del procedimento): da 200.-- a 2'000.--
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a) Decisione definitiva: 500.-- fino a 15'000.--
b) Decisione interlocutoria, provvedimento procedurale: 300.-- fino a 3'000.--
c) Decisione interlocutoria, provvedimento procedurale, decisione di cancellazione (Direzione del procedimento): 200.-- fino a 2'000.--
1. Le tasse per le decisioni intermedie e finali vengono aumentate in base al valore della controversia entro i limiti dell'Art. 45 GOG come segue
a) * per un valore della controversia superiore a 50'000.-- fino a 100'000.-- al massimo del 200%
b) * per un valore della controversia superiore a 100'000.-- fino a 250'000.-- al massimo del 300%
c) * per un valore della controversia di ulteriori 250'000.-- per ulteriori 100%
2. Un ulteriore incremento secondo l'Art. 2 comma 2 rimane riservato.
1. Le spese ufficiali sono generalmente ridotte di un terzo se nelle decisioni non si forniscono motivazioni. In casi eccezionali, in particolare quando la motivazione comporterebbe un impegno straordinariamente gravoso, la riduzione delle spese può essere aumentata oltre il terzo.
2. Se le circostanze lo giustificano, si può rinunciare alla riscossione delle spese.
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a) Causa temeraria o frivola: da 100 a 2'000.
1. Le spese per i terzi collaboranti sono imputate in base agli indennizzi effettivamente erogati secondo le disposizioni seguenti.
1. Tempo impiegato
a) * fino a quattro ore: fino a 160.--
b) * oltre quattro ore: fino a 320.--
2. L'indennità può essere aumentata fino all'ammontare della perdita di guadagno.
3. Per le spese documentate si applica, in modo conforme, il regolamento sulle spese e altre indennità del 21 novembre 2017.
1. I periti e i traduttori vengono generalmente compensati secondo le tariffe di mercato del settore.
2. Le spese sono compensate come nel caso dei testimoni.
1. Diritti, che partecipano al procedimento per ordine del giudice, ricevono la stessa indennità dei testimoni.
1. I costi della pubblicazione ufficiale sono calcolati in base alla tariffa di inserzione dell'organo di pubblicazione.
1. Le Spese di Cancelleria vengono applicate per le prestazioni che non costituiscono parte del normale corso di un procedimento.
1. Vengono applicate le seguenti tariffe
a) Certificato di esecutorietà: 25.--
b) Altri certificati: da 10.-- a 100.--
c) * Redazione, copia o estratto di documenti per pagina: 5.--
d) * Copie
1. Fotocopie fino a 5 copie per copia 1.--
2. per ogni copia aggiuntiva 0.50
3. Supporti dati 30.--
4. Messa a disposizione dei dati per ora 80.--
e) * Accesso agli atti per i richiedenti senza status di parte: da 50.-- a 500.--
2. ...
1. Procedimenti pendenti dinanzi a un'istanza giudiziaria alla data di entrata in vigore della revisione di questo regolamento del 23 ottobre 2023 continuano ad essere disciplinati, presso tale istanza giudiziaria, dalla versione del regolamento valida prima dell'entrata in vigore della modifica.
1. Questo regolamento entra in vigore dopo l'approvazione da parte del Gran Consiglio.