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172.310 PEV CH-AI

Art. 26 Ordinanza sul personale (PeV) - Responsabilità patrimoniale e penale

I doveri dei dipendenti
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Art. 26 PeV - Responsabilità patrimoniale e penale · Responsabilità patrimoniale e penale

1. Il datore di lavoro è responsabile per i danni che si verificano durante l'esercizio dell'attività ufficiale a causa di atti illeciti o omissioni.

2. I dipendenti che arrecano intenzionalmente o per colpa grave danno al datore di lavoro, ne rispondono secondo le disposizioni del Codice delle Obbligazioni. La Commissione di Stato è competente per l'avvio di tali cause.

3. Chi commette un'infrazione, un delitto o un crimine nella propria posizione di servizio è perseguito secondo le disposizioni del diritto penale. A nome del Cantone, la Commissione di Stato è competente per presentare denunce penali contro i dipendenti sospettati.

4. ...

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Decisioni giudiziarie che applicano questa disposizione (1)

V 17 2020 · ai (Art. 26 PeV)
Claimant v. State: Liability for Excavated Material Disposal Clarification
Cited as part of the legal requirement for state liability, which was found to be absent.