172.310
PEV
CH-AI
Art. 26 Ordinanza sul personale (PeV) - Responsabilità patrimoniale e penale
I doveri dei dipendenti
Art. 26 PeV - Responsabilità patrimoniale e penale · Responsabilità patrimoniale e penale
1. Il datore di lavoro è responsabile per i danni che si verificano durante l'esercizio dell'attività ufficiale a causa di atti illeciti o omissioni.
2. I dipendenti che arrecano intenzionalmente o per colpa grave danno al datore di lavoro, ne rispondono secondo le disposizioni del Codice delle Obbligazioni. La Commissione di Stato è competente per l'avvio di tali cause.
3. Chi commette un'infrazione, un delitto o un crimine nella propria posizione di servizio è perseguito secondo le disposizioni del diritto penale. A nome del Cantone, la Commissione di Stato è competente per presentare denunce penali contro i dipendenti sospettati.
4. ...
Decisioni giudiziarie che applicano questa disposizione (1)
V 17 2020 · ai (Art. 26 PeV)
Claimant v. State: Liability for Excavated Material Disposal Clarification
Cited as part of the legal requirement for state liability, which was found to be absent.