Accordo tra la Confederazione e i Cantoni concernente l'attuazione, l'applicazione e lo sviluppo dell'acquis di Schengen/Dublino - Oggetto
Indice delle disposizioni (14)
Testo normativo (14 Articoli)
1. L'accordo disciplina in particolare
a) la trasmissione delle informazioni tra Confederazione e Cantoni nell'ambito di applicazione degli accordi di associazione di Schengen e Dublino;
b) la rappresentanza e la partecipazione dei Cantoni nei Comitati Misti e nei gruppi di lavoro dell'UE;
c) l'elaborazione di posizioni comuni delle delegazioni svizzere nei Comitati Misti;
d) i diritti e gli obblighi reciproci della Confederazione e dei Cantoni nell'attuazione, applicazione e sviluppo di nuovi atti normativi e misure dell'UE ai sensi dell'art. 7 dell'accordo di associazione di Schengen (SAA) e dell'art. 4 dell'accordo di associazione di Dublino (DAA), notificati dall'UE alla Svizzera (di seguito nuovi atti normativi e misure).
1. Confederazione e cantoni collaborano, nell'ambito delle rispettive competenze, nei settori interessati da Schengen/Dublino in modo stretto e consensuale. I cantoni partecipano in particolare allo sviluppo nonché all'applicazione e attuazione dell'acquis di Schengen/Dublino.
2. Confederazione e cantoni assicurano le necessarie disposizioni organizzative affinché gli obblighi internazionali della Svizzera derivanti dall'ASA e dall'ADA siano adempiuti tempestivamente ed efficacemente.
3. Si informano reciprocamente in modo esauriente e tempestivo riguardo ai progetti di diritto interno nei settori di applicazione dell'ASA e dell'ADA.
4. Si scambiano pareri sulla giurisprudenza in questi settori.
1. Per la corretta applicazione del presente accordo, la Confederazione e i Cantoni designano ciascuno un punto di contatto.
1. La Confederazione e i Cantoni di norma si informano tramite i loro punti di contatto.
2. La Confederazione garantisce che le informazioni, i dati e i documenti indirizzati alla Svizzera dall'UE siano immediatamente trasmessi ai Cantoni.
3. Essa gestisce un portale elettronico che permette alla Confederazione e ai Cantoni la disponibilità immediata di informazioni e dati.
1. La Confederazione e i Cantoni concordano le loro posizioni generalmente in interno, prima di trasmetterle attraverso i punti di contatto.
2. Coordinano l'attuazione nei settori di applicazione del SAA e del DAA, in particolare per quanto riguarda gli aspetti temporali.
1. I cantoni partecipano all'elaborazione delle posizioni svizzere nei comitati misti e nei gruppi di lavoro dell'UE in settori che rientrano nelle loro competenze o che toccano i loro interessi essenziali.
2. Inviamo rappresentanti nei gruppi di lavoro federali, che svolgono i lavori di preparazione e di supporto per le negoziazioni nei comitati misti e nei gruppi di lavoro dell'UE.
3. Fanno parte della delegazione svizzera e partecipano ai comitati misti e ai gruppi di lavoro dell'UE.
4. Le delegazioni svizzere nei comitati misti e nei gruppi di lavoro dell'UE sono di regola guidate da una rappresentante o un rappresentante della Confederazione.
1. La Confederazione trasmette immediatamente alla sede di contatto dei Cantoni le notifiche ricevute dalle istituzioni dell'UE riguardanti i nuovi atti giuridici o le misure dell'UE da adottare da parte della Svizzera nel quadro dell'acquis di Schengen/Dublino.
1. La Confederazione decide sull'adozione di nuovi atti legislativi e misure dell'UE, nonché sui termini necessari per tale adozione.
2. Qualora i cantoni concludano che l'adozione di un nuovo atto legislativo o di una nuova misura dell'UE riguardi le loro competenze o tocchi i loro interessi essenziali, il loro parere, secondo l'art. 5 cpv. 1, assume particolare importanza.
1. Confederazione e Cantoni garantiscono l'attuazione tempestiva degli atti normativi o delle misure.
2. Si informano tempestivamente sulle misure avviate e sulla conclusione dei lavori di attuazione.
1. La Confederazione e i Cantoni presentano una relazione ai Comitati Misti ai sensi dell'articolo 9 capoverso 1 AAS e dell'articolo 6 capoverso 1 AAD sull'interpretazione e l'applicazione dell'acquis di Schengen e Dublino da parte delle autorità amministrative e dei tribunali.
1. Confederazione e Cantoni si fanno carico dei propri costi relativi all'attuazione, applicazione e sviluppo dell'acquis di Schengen/Dublino, nonché dei costi per la partecipazione ai Comitati Misti e ai gruppi di lavoro dell'UE.
2. I Cantoni contribuiscono in modo adeguato al funzionamento tecnico del portale Schengen secondo l'art. 4 cpv. 3.
1. Le controversie derivanti da questo accordo devono essere risolte congiuntamente dal Consiglio Federale e dalla Conferenza dei Governi Cantonali (di seguito CdC).
2. Le divergenze di opinione riguardo all'attuazione, applicazione e sviluppo ulteriore dell'acquis di Schengen/Dublino devono essere risolte tramite negoziati.
1. Il presente accordo può essere risolto per iscritto con un preavviso di 6 mesi.
2. Confederazione e cantoni devono in ogni caso rispettare i loro obblighi correnti.
1. Il presente accordo richiede l'approvazione di tutti i cantoni.
2. La KdK informa il Consiglio federale delle approvazioni ai sensi del paragrafo 1.
3. Il Consiglio federale stabilisce la data di entrata in vigore del presente accordo dopo aver consultato la KdK.