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§ 1 Ordinanza sugli esercizi pubblici e il commercio al dettaglio di bevande alcoliche (Gastgewerbeverordnung, GGV) - Definizione

**Locande e alberghi - Attività di ristorazione**
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§ 1 Regolamento sugli esercizi pubblici, GGV · Definizione

1. Un'attività di ristorazione commerciale ai sensi della legge sussiste quando cibi o bevande sono forniti per il consumo in loco a un prezzo superiore al prezzo d'acquisto.

2. Un'attività di ristorazione commerciale sussiste anche quando, al posto di un prezzo di vendita più elevato per la fornitura di cibi o bevande, viene addebitato un prezzo d'ingresso o una quota associativa.

3. Non costituisce attività di ristorazione la fornitura di cibi o bevande tramite distributori automatici.

Ordinanza sugli esercizi pubblici e il commercio al dettaglio di bevande alcoliche (Gastgewerbeverordnung, GGV) - Definizione § 2 Regolamento dell'Industria Alberghiera, GGV →

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