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673.111 GebVV CH-AG

Ordinanza di applicazione della legge sull'assicurazione degli stabili (GebVV) - Proprietà edilizia di più persone (§ 6 GebVG) (GebVV)

26 Articoli / Disposizioni · Svizzera · Canton Argovia
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Indice delle disposizioni (26)

Testo normativo (26 Articoli)

Rapporto assicurativo

1. Se più persone possiedono la proprietà di un edificio, devono designare un rappresentante per la gestione degli affari con l'assicurazione dell'edificio.

2. Se non rispettano la richiesta dell'assicurazione dell'edificio di nominare un rappresentante, la notifica può avvenire, con conseguenze sui costi, a tutte le proprietarie e i proprietari o attraverso pubblicazione nel Bollettino Ufficiale.

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1. Si considera edificio ogni prodotto immobiliare dell'attività edilizia con tutte le sue componenti, che contiene spazio utile ed è accessibile.

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1. Dall'obbligo di assicurazione sono esentati

a) edifici con un valore assicurativo inferiore a Fr. 10'000.-,

b) edifici che non sono strutture permanenti, come baracche da cantiere, capanne per feste e bancarelle di mercato.

Assicurazione Obbligatoria - Danni Coperti

1. Tempesta è un movimento atmosferico dell'aria di straordinaria intensità.

2. Si presume la presenza di una tempesta nel senso tecnico assicurativo quando nell'ambiente dell'oggetto assicurato una pluralità di edifici costruiti e mantenuti in modo corretto, in particolare tetti, siano totalmente o parzialmente scoperchiati, o alberi sani siano notevolmente danneggiati.

3. Se l'immagine del danno collettivo non corrisponde all'intensità descritta nel comma 2, l'assicurazione edilizia può risarcire il danno se, in riferimento all'oggetto assicurato, sia stata misurata una velocità del vento di almeno 63 km/h (media di 10 minuti) o più picchi di raffiche di almeno 100 km/h.

4. Se per motivi ambientali non si verifica un'immagine di danno conforme al comma 2 e se non si possono applicare i dati di misurazione secondo il comma 3 all'oggetto assicurato, l'assicurazione edilizia può risarcire il danno se, in base all'immagine del danno all'oggetto assicurato, si deve presumere che le condizioni secondo il comma 2 fossero soddisfatte.

Assicurazione Obbligatoria - Danni Coperti

1. La grandine è una precipitazione atmosferica sotto forma di chicchi di ghiaccio che causa un danno, diretto o indiretto, ad un oggetto assicurato.

2. Non è coperta la danneggiatura di componenti edilizi costantemente esposti agli agenti atmosferici che, a causa delle loro caratteristiche o dell'invecchiamento, presentano una resistenza alla grandine inferiore a uno (HW < 1).

Assicurazione Obbligatoria - Danni Coperti

1. L'inondazione è un livello d'acqua o deflusso in un corpo idrico fermo o corrente, significativamente superiore alla media di lunga durata o ai livelli o portate stabilite, causato da precipitazioni o acqua di fusione.

2. L'allagamento è la copertura temporanea di una superficie terrestre con acqua, causata direttamente da precipitazioni o acqua di fusione o da inondazioni ai sensi del comma 1.

3. Sono coperti anche i danni da inondazione e allagamento agli edifici, come conseguenza di misure di prevenzione, in particolare abbassamenti del livello dei laghi, anche se effettuati fuori cantone, e anche se la previsione determinante non si fosse realizzata.

4. Per falda acquifera si intende tutta l'acqua che si trova sotto la superficie terrestre, indipendentemente dal fatto che si tratti di acqua della corrente di falda, di acqua di pendio o di infiltrazione.

Assicurazione Obbligatoria - Danni Coperti

1. La slavina è lo scivolamento improvviso e accelerato di una massa di neve o di ghiaccio accumulata naturalmente su terreno aperto o dal tetto.

Assicurazione Obbligatoria - Danni Coperti

1. Il carico da neve è l'azione esercitata dal peso di una massa di neve o ghiaccio ferma che si è accumulata in modo naturale.

2. Non sono coperti i danni agli edifici la cui struttura portante presenta una resistenza al carico da neve inferiore del 50% o più rispetto a quella richiesta dalle norme dell'ingegneria edile.

Assicurazione Obbligatoria - Danni Coperti

1. Una frana nel senso tecnico assicurativo si verifica quando un terreno naturale inizia a scivolare in modo inarrestabile e naturale.

2. Si presume che una frana sia avvenuta se, al momento del verificarsi del danno nella zona dell'oggetto assicurato, sono stati danneggiati altri edifici, si sono formate crepe e rotture nel terreno oppure alberi, pali o recinzioni sono stati inclinati.

Assicurazione Obbligatoria - Danni Coperti

1. Gli obiettivi di protezione assicurativa corrispondono alle regole tecniche edilizie determinanti secondo la legislazione edilizia.

2. Nella misura in cui per un pericolo naturale assicurato non esistano regole tecniche edilizie determinanti, si applicano i seguenti obiettivi di protezione assicurativa

a) * nella prevenzione della grandine per le parti strutturali costantemente esposte agli agenti atmosferici HW 3, qualora tali componenti siano disponibili e non siano legalmente richiesti materiali da costruzione con resistenza alla grandine inferiore,

b) * per gli edifici situati in una zona di pericolo, misure di prevenzione efficaci in base al deficit di protezione secondo la carta dei pericoli,

c) * in presenza di una nota esposizione al pericolo, misure adeguate che proteggano ampiamente l'edificio da danni elementari imminenti.

Assicurazione Obbligatoria - Danni Coperti

1. Per la valutazione dell'idoneità ed efficacia, nonché del rapporto costo-beneficio delle misure di prevenzione, sono applicabili le linee guida «Protezione degli oggetti contro pericoli naturali gravitazionali» (edizione 2005) e «Protezione degli oggetti contro pericoli naturali meteorologici» (edizione 2007) dell'Associazione delle Assicurazioni Antincendio Cantonali.

Assicurazione Obbligatoria - Oggetto e Importo dell'Assicurazione

1. Le cose assicurate con l'edificio sono coperte anche al di fuori della proprietà, purché in caso di danno non sia ottenibile un risarcimento da parte di un terzo.

Assicurazione obbligatoria - Oggetto e ammontare dell'assicurazione

1. Valori ideali come artistici e di collezionismo non sono assicurati.

Assicurazione obbligatoria - Obblighi in caso di sinistro

1. In caso di violazione negligente grave dell'obbligo di evitare e ridurre il danno, l'assicurazione edilizia ha il diritto di ridurre il risarcimento in base al § 27 comma 2 GebVG.

Assicurazione obbligatoria - Calcolo e pagamento dell'indennizzo

1. Parti di edifici completamente demolite non possono essere utilizzate per la ricostruzione.

2. Se viene accertato un utilizzo corrispondente, l'indennizzo deve essere ridotto.

Assicurazione obbligatoria - Calcolo e pagamento dell'indennizzo

1. Se le misure di spegnimento e di salvataggio causano danni conseguenti diretti agli oggetti assicurati presso l'assicurazione edilizia, il risarcimento dei danni è determinato dalle disposizioni di questa legge.

2. Nel resto, viene sostituito il valore temporale.

Assicurazione obbligatoria - Calcolo e pagamento dell'indennizzo

1. Un edificio è considerato restaurato per un diverso utilizzo quando la sua struttura è stata modificata in modo sostanzialmente diverso per un altro scopo.

Assicurazione obbligatoria - Calcolo e pagamento dell'indennità

1. Tra i motivi importanti che possono giustificare una proroga del termine per la ricostruzione rientrano in particolare ostacoli oggettivi, come ad esempio la durata dei procedimenti di diritto pubblico.

Assicurazione obbligatoria - Calcolo e pagamento dell'indennizzo

1. Circostanze particolari si verificano in particolare quando la costruzione o l'uso precedente nel vecchio luogo siano vietati per motivi di diritto pubblico.

Assicurazione obbligatoria - Calcolo e pagamento dell'indennizzo

1. Per danni che ammontano ad almeno un terzo del valore assicurato (danni stimati), verrà corrisposto il valore attuale una volta che la valutazione è passata in giudicato. Il resto del risarcimento verrà pagato nel momento in cui il valore assicurato della struttura sostitutiva eguaglia quello dell'edificio danneggiato al giorno del danno. Se questo valore non viene raggiunto, il resto della somma del danno verrà pagato quando e nella misura in cui il valore a nuovo dell'edificio restaurato supera la somma del residuo dell'edificio e del risarcimento del valore attuale del danno.

2. Per danni che ammontano a meno di un terzo del valore assicurato (danni per ripristino), il risarcimento verrà corrisposto al completamento del ripristino o alla scadenza del termine per il ripristino.

3. Per danni maggiori possono essere effettuati pagamenti parziali a seconda dello stato di avanzamento dei lavori.

4. Se si rinuncia alla ricostruzione, il risarcimento dei costi di sgombero avverrà solo dopo lo sgombero del luogo del danno.

5. Se ci si attende che la somma di tutti i risarcimenti derivanti da un singolo evento assicurato di fuoco o fenomeno naturale, che non sia coperto da una riassicurazione, raggiunga oltre il 40% delle riserve esistenti all'inizio dell'anno, il pagamento del risarcimento verrà effettuato solo dopo la determinazione di tutti i danni di questo evento.

Assicurazione obbligatoria - Calcolo e pagamento dell'indennizzo

1. L'indennità viene corrisposta, nei limiti in cui l'ipoteca non sia coperta, ai creditrici ipotecari rispettivamente ai creditori ipotecari.

2. Se con l'edificio danneggiato sono stati legati altri pegni, viene pagata ai creditrici ipotecari rispettivamente ai creditori ipotecari solo quella parte dell'indennità che si rapporta alla somma assicurata come i debiti ipotecari al valore dell'intero complesso dei pegni.

Assicurazione obbligatoria - Calcolo e pagamento dell'indennizzo

1. Il risarcimento, inclusi i servizi accessori, sarà soggetto a un interesse del 3%.

Collaborazione tra le Autorità

1. Su richiesta di un comune, l'assicurazione per gli edifici mette a disposizione di quest'ultimo i dati relativi agli edifici, purché venga dimostrato un interesse pubblico. I costi sostenuti possono essere addebitati ai comuni.

2. Nella misura in cui i comuni sono coinvolti nell'organizzazione della stima, il loro costo è rimborsato dall'assicurazione per gli edifici, in conformità con questa funzione.

Collaborazione tra le Autorità

1. Salvo quanto previsto in decreti speciali per la fornitura gratuita di servizi, l'assicurazione edilizia e l'amministrazione centrale devono compensarsi reciprocamente per i servizi prestati in modo da coprire i costi.

Disposizioni Transitorie e Finali

1. Per i proprietari degli edifici esistenti, gli obiettivi di protezione conformemente al § 5 comma 2 lett. a-c diventano vincolanti solo dopo l'avvenuta informazione da parte dell'AGV.

Disposizioni Transitorie e Finali

1. Questo regolamento deve essere pubblicato nella raccolta delle leggi. Esso entra in vigore il 1º gennaio 2008.

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