Ordinanza sull'esame per l'ottenimento del certificato di capacità per la conduzione di un ufficio d'esecuzione - I. Ammissione all'esame 1. Iscrizione
Indice delle disposizioni (14)
Testo normativo (14 Articoli)
1. Con l'iscrizione scritta all'esame devono essere presentati
a) un curriculum vitae sintetico con indicazione del percorso formativo seguito nonché delle attività professionali svolte;
b) un certificato di capacità giuridica;
c) un estratto del registro degli esecutivi degli ultimi cinque anni;
d) un estratto del casellario giudiziale federale;
e) la certificazione di un'attività pratica sufficiente;
f) la certificazione della frequenza di corsi specifici alla materia.
2. La data di rilascio dei certificati e degli estratti di registro ai sensi delle lett. b, c e d non deve risalire a più di tre mesi.
1. Un'attività pratica sufficiente è comprovata quando la candidata o il candidato dimostra di aver svolto un'attività pratica di almeno un anno come ufficiale esecutivo con un attestato di capacità provvisorio, o un'attività pratica di almeno due anni come sostituta o sostituto.
2. Tutte le altre candidate e candidati devono dimostrare di aver svolto un'attività pratica di almeno due anni presso un ufficio esecutivo e presentare una raccomandazione dell'ufficiale esecutivo superiore.
1. La Commissione per l'esecuzione forzata e il fallimento del Tribunale superiore è competente per il riconoscimento dei corsi specialistici, che sono richiesti per il superamento dell'esame.
1. La commissione d'esame decide sull'ammissione all'esame. Contro la decisione di ammissione, è possibile presentare ricorso presso il tribunale amministrativo.
1. La tassa d'esame ai sensi del § 7 comma 2 lett. b del Regolamento sulle Tasse (GebührV) del 13 marzo 2024 deve essere versata entro 10 giorni dalla notifica della decisione di ammissione.
2. Chi non paga la tassa nonostante il sollecito non sarà ammesso all'esame.
3. ...
1. L'esame copre i seguenti ambiti
a) Diritto esecutivo e fallimentare (in particolare LEF, LAF, ordinanze e circolari del Consiglio federale, del Tribunale federale e del Tribunale superiore) inclusi i reati di fallimento ed esecuzione;
b) * Nozioni di base del diritto processuale civile e dell'organizzazione delle autorità cantonali;
c) Nozioni di base del diritto privato (in particolare Codice delle obbligazioni e Codice civile) nonché della legge federale sull'acquisto di immobili da parte di persone all'estero.
1. L'esame consiste in una parte scritta e una parte orale; è ammesso alla prova orale solo chi ha superato l'esame scritto.
1. L'esame viene solitamente condotto una volta all'anno. La commissione d'esame pubblica le date con adeguato preavviso nel Bollettino Ufficiale del Canton Argovia.
1. L'esame scritto comprende una prova d'esame della durata di quattro ore.
2. La commissione d'esame determina quali ausili, oltre ai testi di legge, possono essere utilizzati.
3. Chi utilizza ausili non autorizzati o commette altre scorrettezze non supera l'esame e viene escluso dall'esame nella sessione successiva.
1. Per il lavoro scritto vale la seguente scala di voti, con la possibilità di graduazioni sotto forma di mezzi voti
6 molto buono
5 buono
4 sufficiente
3 insufficiente
2 scarso
1 molto scarso
2. Supera l'esame scritto chi raggiunge un voto di almeno 4,0.
1. L'esame orale si svolge con l'interrogazione del candidato o della candidata davanti alla commissione d'esame per una durata massima di un'ora.
2. L'esame orale è valutato secondo la scala di voti prevista al § 10 comma 1.
1. L'esame è superato quando la media del voto dell'esame scritto e orale è almeno 4.0. I voti dell'esame scritto e orale hanno lo stesso peso.
2. La commissione d'esame comunica il risultato dell'esame immediatamente dopo la prova orale.
3. Chi non ha superato l'esame deve ripetere l'intero esame in caso di ripetizione.
1. Il membro della commissione d'esame scelto tra le ufficiali e gli ufficiali di esecuzione riceve un'indennità di Fr. 100.- all'ora.
1. Questo regolamento deve essere pubblicato nella raccolta delle leggi. Entra in vigore il 1º gennaio 2006, subordinatamente all'approvazione da parte della Confederazione.