Accordo tra i Cantoni e la Confederazione sull'armonizzazione dell'informatica nella giustizia penale (VHIS) - Oggetto dell'Accordo (VHIS)
Indice delle disposizioni (38)
Testo normativo (38 Articoli)
1. Questo accordo regola la collaborazione tra i cantoni, che sono parte di questo accordo, nonché tra questi cantoni e gli enti federali coinvolti nel settore dell'informatica nella giustizia penale.
2. Regola in particolare la fondazione e il funzionamento dell'ente «HIS Schweiz».
1. Le parti del presente accordo mirano, coinvolgendo tutte le parti interessate e i partner, a una collaborazione in tutti i settori della giustizia penale nonché all’armonizzazione e alla standardizzazione coordinata del flusso di informazioni e documenti. HIS Svizzera può sviluppare, fornire o far gestire servizi (prestazioni e prodotti) nell’interesse delle comunità partecipanti.
2. HIS Svizzera e le parti del presente accordo assicurano l’informazione reciproca e il coordinamento reciproco delle attività, in particolare nel settore dello scambio di dati, dell’approvvigionamento, della protezione dei dati e della sicurezza delle informazioni. A tal fine, garantiscono in particolare che le loro autorità a tutti i livelli e gli organi di HIS Svizzera
a) si informino tempestivamente riguardo a progetti in corso e pianificati;
b) valutino la rilevanza dei progetti pianificati e in corso per le attività di HIS Svizzera nonché per quelle della Confederazione e dei Cantoni.
3. HIS Svizzera assicura che i lavori siano coordinati con altri progetti e avvengano tenendo conto delle strategie sovraordinate. In tal modo, HIS Svizzera coordina in particolare i propri lavori con quelli dell’ente di diritto pubblico «Justitia.Swiss».
1. HIS Schweiz è un ente pubblico con personalità giuridica propria e sede nella città di Berna.
2. Essa serve alla digitalizzazione e alla definizione e fornitura congiunta di servizi per le autorità partecipanti e i partner interessati. Nell'ambito delle attività di HIS Schweiz rientrano in particolare
a) la fornitura e lo sviluppo continuo di standard IT per lo scambio di dati e documenti,
b) la fornitura e lo sviluppo continuo di strumenti e competenze per la gestione, l'implementazione e il monitoraggio di progetti,
c) la fornitura e lo sviluppo continuo di panoramiche o mappe delle attività di digitalizzazione,
d) la promozione di alleanze e il coordinamento tra gruppi di interesse per lo sviluppo, la fornitura o l'assicurazione operativa di soluzioni IT,
e) la fornitura di servizi di consulenza per la trasformazione digitale,
f) l'esecuzione di appalti pubblici,
g) i lavori preliminari di qualsiasi tipo in vista dell'inizializzazione di un progetto concreto da parte dell'organizzazione competente al di fuori di HIS Schweiz,
h) la gestione dell'innovazione,
i) la manutenzione di un catalogo servizi.
1. HIS Svizzera fornisce i suoi servizi principalmente alle parti di questo accordo. HIS Svizzera può fornire prestazioni a tutte le parti dell'accordo o a un consorzio di più parti nel contesto di alleanze, senza che tutte le parti debbano necessariamente partecipare.
2. I servizi di HIS Svizzera sono a disposizione, tra l'altro, della polizia, delle procure, dei tribunali e del sistema penitenziario a livello cantonale e federale, nonché dei loro partner.
3. HIS Svizzera può mettere i suoi servizi a disposizione di ulteriori fruitori, basandosi su accordi, e precisamente
a) enti pubblici svizzeri e loro organizzazioni comuni;
b) unità amministrative decentrate degli enti pubblici di cui alla lettera a, nonché privati che contribuiscono all'adempimento delle funzioni delle autorità penali o a cui sono stati affidati compiti pubblici in questo contesto, nella misura in cui necessitino dei prodotti per l'adempimento dei loro compiti legali.
c) ulteriori fruitori non menzionati alle lettere a e b, quando l'assemblea ha deciso di avviare negoziati per la stipula di un accordo.
4. Essa persegue esclusivamente interessi pubblici a favore degli enti pubblici.
5. Essa può collaborare con organizzazioni straniere aventi scopi equivalenti.
1. Gli organi di HIS Svizzera sono
a) l'assemblea;
b) il consiglio direttivo;
c) la sede operativa;
d) l'ufficio di revisione.
1. L'Assemblea ha la supervisione sul Consiglio Direttivo e la suprema supervisione sull'Ufficio.
2. Il Consiglio Direttivo ha la supervisione sull'Ufficio. Qualora il Consiglio Direttivo formi un comitato, i suoi membri devono astenersi dalle decisioni di supervisione.
3. Ogni organo di supervisione può in particolare
a) affidare agli organi subordinati i lavori preparatori per l'adempimento dei propri compiti;
b) impartire istruzioni agli organi subordinati in merito all'adempimento dei propri compiti.
4. L'organo soggetto a supervisione può presentare proposte al suo organo di supervisione.
5. Il Consiglio Direttivo prepara gli affari dell'Assemblea e la convoca.
6. L'organo di revisione contabile è indipendente dagli altri organi.
1. L’assemblea è l’organo supremo di HIS Svizzera.
2. Essa è composta da
a) i direttori e le direttrici cantonali di giustizia e polizia, i cui cantoni sono parti di questo accordo. I cantoni possono stabilire, secondo la propria competenza, una rappresentanza delle autorità giudiziarie come membro dell'assemblea. Ogni cantone dispone di due voti.
b) il capo del DFGP e
c) la procuratrice generale della Confederazione o il procuratore generale della Confederazione.
3. La presidente o il presidente del consiglio di amministrazione e la direttrice o il direttore generale possono partecipare all'assemblea. Se la presidente o il presidente del consiglio di amministrazione non è membro dell’assemblea ai sensi del paragrafo 2, non ha diritto di voto.
4. L’assemblea adempie ai seguenti compiti non delegabili
a) Elezione e revoca
1. della sua presidente o del suo presidente e della sua vicepresidente o del suo vicepresidente,
2. della presidente o del presidente del consiglio di amministrazione e della sostituta o del sostituto,
3. della società di revisione;
b) Approvazione del catalogo dei servizi e dei servizi aggiuntivi, della pianificazione finanziaria e approvazione del conto annuale;
c) Scarico dei membri del consiglio di amministrazione e della direttrice o del direttore generale;
d) Deliberazione su questioni di cui è competente in base a questo accordo;
e) Adozione del regolamento interno e del regolamento finanziario.
1. Il Consiglio Direttivo è l'organismo di gestione strategica di HIS Svizzera
2. È composto da
a) un membro della Conferenza dei direttori cantonali di giustizia e polizia (KKJPD), il cui cantone è parte di questo accordo;
b) il/la Segretario/a generale della KKJPD;
c) tre rappresentanti della Conferenza dei Procuratori Pubblici della Svizzera (SSK);
d) tre rappresentanti della Conferenza dei Direttori Cantonali dell’Esecuzione delle Pene (KKLJV);
e) due rappresentanti della Conferenza dei Comandanti delle Polizie Cantonali della Svizzera (KKPKS);
f) un rappresentante dell’Associazione Svizzera dei Giudici (SVR);
g) un rappresentante del Dipartimento federale di giustizia e polizia (EJPD);
h) un rappresentante del Ministero pubblico della Confederazione;
i) un rappresentante dell'ente di diritto pubblico Justitia.Swiss.
3. Il/la Direttore/trice partecipa senza diritto di voto alle riunioni del Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo può invitare altre persone senza diritto di voto.
4. I direttori cantonali di giustizia e polizia, i cui cantoni sono parte di questo accordo, eleggono i membri cantonali del Consiglio Direttivo secondo l'articolo 2 lettere a, c, d ed e. Il/la capo del EJPD designa il/la rappresentante del EJPD. Il/la Procuratore/trice generale della Confederazione designa il/la rappresentante del Ministero pubblico della Confederazione. L'Associazione Svizzera dei Giudici e Justitia.Swiss designano ciascuno il proprio rappresentante.
5. Nella composizione del Consiglio Direttivo si deve tener conto di una rappresentanza adeguata delle diverse aree geografiche e regioni linguistiche del paese.
6. Il/la Presidente del Consiglio Direttivo e il/la suo/a Vice devono essere membri del Consiglio Direttivo.
7. Il mandato dei membri del Consiglio Direttivo, secondo le lettere a e da c a i, è di quattro anni. È consentita la rielezione.
8. Il Consiglio Direttivo svolge i seguenti compiti
a) Direzione strategica della corporazione;
b) Elaborazione del budget, della pianificazione finanziaria, della contabilità e dell’incarico di revisione contabile;
c) Mantenimento del catalogo dei servizi e proposta all’assemblea per la sua adozione;
d) Nomina e revoca del/della Direttore/trice e determinazione della sua autorità di firma;
e) Supervisione sull’ufficio di gestione;
f) Redazione del rapporto annuale, preparazione delle riunioni dell'assemblea e esecuzione delle sue decisioni;
g) Approvazione della costituzione di gruppi di controllo di progetti, gruppi tecnici o di lavoro ai sensi dell'articolo 11.
9. Il Consiglio Direttivo può creare un comitato, composto dal/dalla Presidente e da due ulteriori membri del Consiglio. Il comitato funge da primo referente per l'ufficio di gestione e prepara le decisioni da sottoporre al Consiglio Direttivo. Il Consiglio può inoltre delegare al comitato i compiti di cui al paragrafo 8 lettere e e g.
1. L'ufficio è responsabile dell'attuazione delle delibere degli organi superiori. È diretto da una direttrice o un direttore.
2. L'ufficio è competente per tutte le attività che non sono assegnate a un altro organo.
3. La direttrice o il direttore è subordinato alla presidente o al presidente del consiglio di amministrazione.
4. La direttrice o il direttore rappresenta l'ente verso l'esterno ed è responsabile della conduzione operativa. Egli o ella riferisce regolarmente per iscritto a tutte le parti dell'accordo riguardo alla prova dei servizi concretamente forniti.
5. La direttrice o il direttore dispone di collaboratrici e collaboratori.
6. La direttrice o il direttore, così come il restante personale, vengono assunti con un contratto di lavoro da HIS Svizzera.
1. La società di revisione esegue una revisione ordinaria applicando in modo analogo le disposizioni pertinenti del Codice delle obbligazioni svizzero (CO).
2. Viene eletta dall'assemblea.
3. Se possibile, viene scelta l'autorità di controllo finanziario di una delle parti di questo accordo.
4. La società di revisione è designata conformemente all'articolo 730a paragrafo 1 CO. È ammessa una rielezione unica.
1. La Direttrice o il Direttore può, se necessario e con la riserva dell'approvazione del consiglio di amministrazione o eventualmente del comitato direttivo, istituire gruppi di gestione di progetto, gruppi tecnici e di lavoro, in particolare per l'accompagnamento dei singoli servizi di HIS Svizzera.
2. Egli o ella sceglie i membri dei gruppi di gestione di progetto, gruppi tecnici e di lavoro su proposta dei fruitori dei servizi.
3. I gruppi di gestione di progetto, gruppi tecnici e di lavoro sono composti da esperti. Questi sono forniti dai fruitori dei servizi. Se necessario, possono essere coinvolti ulteriori esperti.
1. Ai sensi dell'Art. 7, nell'assemblea ogni Cantone dispone di due voti. Uno di questi voti può, in competenza del rispettivo Cantone, essere trasferito a una rappresentanza di un'autorità giudiziaria cantonale. La capo o il capo del DFGP e la procuratrice generale o il procuratore generale della Confederazione hanno ciascuno un voto.
2. Nel consiglio, ogni membro ha diritto a un voto.
3. Nelle decisioni dell'assemblea riguardanti un servizio, hanno diritto di voto solo quei membri le cui collettività partecipano al servizio.
4. Nella deliberazione dell'assemblea o del consiglio sui servizi ai quali la Confederazione non partecipa, i suoi rappresentanti in tutti gli organi partecipano solo con voto consultivo e il DFGP non può rifiutare una decisione dell'assemblea secondo l'Art. 13 comma 3.
5. Nel consiglio, il diritto di voto può essere esercitato solo dalle persone elette o designate conformemente a questo accordo. Non è ammessa la rappresentanza da parte di un altro membro dello stesso organo.
6. Nell'assemblea, le direttrici e i direttori della giustizia e della polizia dei Cantoni e l'eventuale rappresentante o rappresentante delle autorità giudiziarie (Art. 7 comma 2 lett. a) possono rappresentarsi reciprocamente. A ciascun Cantone spettano due voti (comma 1).
1. L'assemblea e il consiglio sono deliberativi, se è rappresentata almeno la metà dei voti.
2. Le decisioni dell'assemblea e del consiglio richiedono la maggioranza dei voti dei membri presenti aventi diritto di voto. In caso di parità di voti, decide la presidente o il presidente dell'assemblea oppure la presidente o il presidente del consiglio.
3. Una decisione dell'assemblea non è valida se viene respinta dalla rappresentanza del DFGP. Un'astensione di voto della rappresentanza del DFGP non ha come conseguenza un tale veto.
1. In occasione delle elezioni, l'organo elettorale assegna ciascun seggio singolarmente.
2. È eletta la persona candidata che ottiene il maggior numero di voti. In caso di parità di voti, viene effettuato un ballottaggio.
1. Le deliberazioni possono essere adottate anche tramite mezzi di comunicazione elettronici, in particolare attraverso teleconferenze o videoconferenze.
2. Le procedure di decisione scritte sono ammesse, purché nessun membro richieda una consultazione.
3. Si applicano le regole generali di maggioranza.
1. L'assemblea adotta un regolamento interno e un regolamento finanziario per gli organi di HIS Svizzera.
2. Il regolamento interno e il regolamento finanziario contengono le disposizioni necessarie in particolare sui seguenti argomenti
a) Organizzazione, compiti, competenze e responsabilità dei singoli organi;
b) Rapporto tra gli organi (Art. 6);
c) Convocazione e ordine del giorno delle assemblee e delle riunioni del consiglio direttivo;
d) Sistema di controllo interno (SCI) e gestione del rischio;
e) Pianificazione del bilancio e delle finanze.
1. Il consiglio direttivo determina le persone autorizzate a rappresentare HIS Svizzera. Esso concede solo la firma collettiva a due.
2. HIS Svizzera viene iscritta nel registro di commercio.
3. Le persone autorizzate alla rappresentanza e i membri del consiglio direttivo vengono iscritti nel registro di commercio.
4. Con la domanda di iscrizione deve essere presentato all'ufficio del registro di commercio l'accordo. Se l'accordo viene modificato, una nuova versione completa dell'accordo deve essere presentata all'ufficio del registro di commercio.
1. L'Assemblea stabilisce gli obiettivi di HIS Svizzera e approva la strategia, il relativo piano d'azione, determina i servizi di HIS Svizzera e garantisce il finanziamento.
2. Essa determina la necessità di intervento, compresa la necessità di legislazione. Qualora si delinei una necessità di legislazione, l'Assemblea avvia una discussione sull'avvio di progetti legislativi nelle comunità interessate.
3. Il Consiglio è responsabile del raggiungimento degli obiettivi e delle direttive stabilite nella strategia e chiarisce le esigenze con le parti coinvolte e i partner.
1. Ogni parte di questo accordo decide autonomamente, nel rispetto della legge ad essa applicabile, quali servizi acquisire e secondo quali regole le proprie autorità li utilizzeranno.
2. Anche una parte che non ha partecipato allo sviluppo o all'acquisizione di un servizio può usufruirne nei limiti delle disponibilità.
3. Ogni parte può terminare l'acquisizione di un servizio.
1. Le condizioni secondo cui le comunità senza status di parte possono ottenere servizi sono regolamentate dagli accordi di utilizzo (Art. 4 par. 3), in particolare per quanto riguarda il finanziamento.
2. Queste condizioni si orientano alle regole applicabili alle parti. Si può concordare una partecipazione alle riunioni dell'assemblea o del consiglio relativo al servizio con o senza diritto di voto.
3. Gli accordi vengono sottoposti ai membri aventi diritto di voto dell'assemblea ai sensi dell'Articolo 12 paragrafo 3 per l'approvazione.
4. L'accesso ai servizi da parte dei privati (Art. 4 par. 3 lett. b) richiede inoltre l'approvazione dell'autorità competente.
1. L'ufficio sviluppa servizi potenziali basati sul piano generale o su un incarico del consiglio di amministrazione e svolge lavori preliminari fino alla creazione di un mandato di inizializzazione.
2. L'assemblea decide sul lancio di servizi e sui lavori preliminari per un servizio. Lo stesso vale per l'interruzione e il riorientamento dei lavori pertinenti.
3. L'assemblea stabilisce le condizioni per
a) la partecipazione delle comunità al servizio, comprese le condizioni per l'ingresso successivo e l'uscita;
b) l'acquisizione dei servizi e la loro cessazione.
4. Il consiglio di amministrazione nomina almeno una persona come rappresentante della committente. Questa persona è soggetta alla supervisione del consiglio di amministrazione.
5. Per l'esecuzione dei lavori preliminari fino all'inizializzazione di un servizio, nonché per lo sviluppo, l'acquisizione e la fornitura dei servizi, è responsabile il direttore o la direttrice generale.
6. Eventuali gruppi di controllo del progetto, tecnici e di lavoro sono coinvolti in tutte le fasi.
7. Lo sviluppo, l'acquisizione e la fornitura dei servizi seguono standard riconosciuti.
8. L'ufficio adotta tempestivamente i passi necessari per sostenere una collaborazione delle autorità di controllo della protezione dei dati di federazione e cantoni nel contesto delle leggi applicabili alle parti.
1. L'Assemblea adotta, su richiesta del Consiglio Direttivo, il budget generale e il piano finanziario di HIS Svizzera.
2. Il budget generale finanzia in particolare quanto segue
a) le attività dell'ufficio che non sono legate a un servizio specifico;
b) l'attuazione di lavori preliminari di ogni genere fino all'inizio di un servizio.
1. Ogni parte del presente accordo contribuisce annualmente ai costi finanziati dal bilancio generale. Questo contributo è stabilito dall'assemblea secondo le seguenti regole
a) La Confederazione partecipa ai costi in proporzione all'utilizzo del rispettivo servizio.
b) I Cantoni sostengono i restanti costi; i contributi dei Cantoni sono stabiliti in rapporto alla loro popolazione residente permanente conosciuta al momento della determinazione.
2. Con i destinatari dei servizi senza status di parte (Art. 20) viene concordato un contributo ai costi generali di HIS Svizzera, che corrisponde all'onere dell'ufficio amministrativo derivante dal servizio ricevuto. Questi contributi sono accreditati alle parti in base al paragrafo 1 in proporzione ai loro contributi.
1. L'assemblea stabilisce quanto segue
a) il criterio secondo il quale i costi del servizio vengono distribuiti tra i partecipanti e i beneficiari del servizio;
b) le regole per la determinazione dei contributi di ingresso per i beneficiari del servizio che entrano successivamente.
2. Determinante per la definizione del criterio di distribuzione e dei contributi di ingresso è il vantaggio del servizio in questione per i partecipanti. I contributi dei cantoni sono generalmente stabiliti in rapporto alla popolazione residente permanente attuale.
3. I contributi di ingresso vengono accreditati ai beneficiari del servizio precedenti in proporzione ai propri contributi.
1. HIS Schweiz non persegue il fine di lucro e accumula patrimonio solo nella misura necessaria per finanziare l'operatività continuativa e garantire la liquidità.
1. L'Assemblea è competente per l'approvazione del bilancio annuale di HIS Svizzera.
2. Ogni servizio è condotto come un proprio centro di costo.
3. Per ogni comune che partecipa a un servizio viene mantenuto un conto separato nel bilancio per ciascun servizio. I crediti derivanti dai contributi d'acquisto (Art. 24 cpv. 2) vengono contabilizzati su questi conti. Ogni comune decide in base alla sua normativa sugli eventuali crediti.
4. Il rendiconto finanziario si basa su uno degli standard riconosciuti per la contabilità secondo l'articolo 962a CO.
5. L'anno fiscale coincide con l'anno solare.
1. Sulle questioni giuridiche legate all'operatività di HIS Svizzera è applicabile il diritto cantonale bernese, fatte salve le disposizioni dei paragrafi 4-6, in particolare riguardo a
a) Protezione dei dati, trasparenza amministrativa, protezione delle informazioni e archiviazione;
b) Appalti pubblici;
c) Rapporti di lavoro e questioni correlate come la previdenza professionale;
d) Responsabilità civile.
2. Per le autorità delle comunità locali coinvolte, la valutazione delle richieste di accesso ai documenti ufficiali, redatti a favore di HIS Svizzera o trasmessi loro come destinatari principali, è regolata dalla legislazione applicabile sulla trasparenza dell’amministrazione della comunità locale interessata.
3. HIS Svizzera può, a proprio nome, realizzare appalti pubblici per le sue parti e emettere le disposizioni necessarie a tale scopo.
4. Per le rivendicazioni di responsabilità civile secondo il diritto bernese, HIS Svizzera risponde con il proprio patrimonio. Non si applica la responsabilità sussidiaria del Cantone di Berna (Art. 101, par. 2 della Legge sul personale del Cantone di Berna del 16 settembre 2004); essa è sostituita dagli obblighi contributivi secondo questo accordo.
5. Se il diritto bernese prescrive una decisione mediante provvedimento, questa è emessa dal consiglio direttivo. Il consiglio direttivo può delegare questa competenza al suo comitato.
6. I provvedimenti di cui al paragrafo 5 possono essere impugnati presso il tribunale amministrativo del Cantone di Berna; per il resto si applica la procedura del diritto del Cantone di Berna.
1. Questo accordo è aperto alla sottoscrizione di tutti i cantoni e della Confederazione.
2. Può entrare in vigore dopo la ratifica da parte di almeno 18 parti. L'assemblea stabilisce la data di entrata in vigore.
3. L'articolo 30, comma 2 e 3, entra in vigore al raggiungimento del quorum previsto dal comma 2.
1. Ogni Cantone, nonché la Confederazione, possono aderire all'accordo mediante dichiarazione unilaterale al Consiglio direttivo dopo l'entrata in vigore dello stesso. L'adesione diventa effettiva il 1º gennaio dell'anno successivo o in una data concordata tra il Cantone rispettivamente la Confederazione e il Consiglio direttivo.
1. HIS Schweiz viene costituita con l'entrata in vigore di questo accordo.
2. L'assemblea svolge un'assemblea costitutiva. Essa si svolge nel periodo compreso tra il raggiungimento del numero di membri come previsto dall'articolo 28, comma 2, e l'entrata in vigore.
3. Nell'assemblea costitutiva si procede alle elezioni necessarie.
1. L'Assemblea HIS può decidere una modifica di questo accordo. Al posto della maggioranza semplice (Art. 13 Abs. 2), è necessaria una maggioranza di due terzi dei membri presenti con diritto di voto, oltre all'approvazione del DFJP.
2. La modifica viene presentata per la ratifica. Richiede la ratifica da parte di due terzi delle parti, nonché della Confederazione.
3. Essa entra in vigore alla successiva data di disdetta dopo il raggiungimento delle ratifiche necessarie.
4. L'assemblea può stabilire l'entrata in vigore a un altro momento, ma non prima del raggiungimento delle ratifiche necessarie. Se stabilisce un'entrata in vigore prima della successiva data di disdetta, ogni Cantone e la Confederazione possono dichiarare il loro recesso nei confronti del consiglio entro dodici mesi dalla decisione, alla data di entrata in vigore della modifica.
1. Ogni parte di questo accordo può recedere da esso con un preavviso di due anni alla fine di un anno solare.
2. Se il numero delle parti scende al di sotto di dieci, l'assemblea, composta dai rappresentanti delle parti rimanenti, deve adottare una decisione riguardante la risoluzione o l'adattamento di questo accordo.
1. Questo accordo può essere sciolto in qualsiasi momento tramite una deliberazione dell'assemblea con una maggioranza di due terzi dei membri aventi diritto di voto. L'approvazione del DFGP non è obbligatoria.
2. L'assemblea decide sulle modalità di scioglimento e sui termini per la cessazione delle attività.
1. Qualora il presente accordo venga risolto, il consiglio di amministrazione di HIS Schweiz procederà alla liquidazione e alla cancellazione dell'organizzazione dal registro di commercio.
1. In caso di recesso di una parte dal presente accordo o di scioglimento di HIS Svizzera, i contributi versati non verranno restituiti.
2. Le parti hanno il diritto a un saldo positivo del loro conto di bilancio in caso di recesso o scioglimento.
3. In caso di scioglimento di HIS Svizzera
a) il risultato di liquidazione, positivo o negativo, viene determinato separatamente per ogni servizio e ripartito tra gli utenti dei servizi secondo la chiave pertinente (art. 24 par. 1);
b) il risultato rimanente, positivo o negativo, viene ripartito tra le parti di questo accordo secondo la chiave per i contributi ai costi generali (art. 23 par. 1).
1. Per i partiti che si sono ritirati si applicano, in relazione alla partecipazione ai servizi e alla fruizione dei servizi, le regole per i fruitori privi di status di partito (Art. 20 e Art. 21 par. 3).
1. Qualora la Confederazione non aderisca all'accordo o ne receda, i diritti e gli obblighi concessi nell'ambito dell'accordo non le saranno applicabili. In particolare, decadono
a) Il diritto di usufruire dei servizi di HIS Svizzera come usufruitore con status di parte (Art. 4 cpv. 2, Art. 19). In questo caso, la Confederazione può usufruire dei servizi di HIS Svizzera come usufruitore senza status di parte (Art. 20).
b) Il diritto di prendere parte all'assemblea e al consiglio direttivo (Art. 7 cpv. 2 lett. b-c, Art. 8 cpv. 2 lett. g-h). Pertanto, la Confederazione non ha diritto di voto nelle deliberazioni e il suo consenso non è necessario laddove questo sia richiesto.
c) L'obbligo di partecipare finanziariamente ai costi generali di HIS Svizzera (Art. 23 cpv. 1 lett. a). In tal caso, i cantoni devono sostenere interamente i costi di HIS Svizzera in proporzione alla popolazione residente permanente conosciuta al momento della determinazione.
d) La necessità del consenso del DFGP per le modifiche all'accordo (Art. 31).
1. Le controversie tra le parti di questo accordo, i beneficiari dei servizi senza status di parte e HIS Schweiz vengono risolte applicando mutatis mutandis la procedura di risoluzione delle controversie ai sensi degli articoli 31 fino 34 dell'accordo quadro del 24 giugno 2005 per la cooperazione intercantonale con compensazione di oneri (IRV).