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Legge sui comuni patriziali (Ortsbürgergemeindegesetz, OBGG) - I. Definizione (OBGG)

18 Articoli / Disposizioni · Svizzera · Canton Argovia
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Indice delle disposizioni (18)

Testo normativo (18 Articoli)

1. Disposizioni Generali

1. Le comunità di cittadini locali sono enti di diritto pubblico con finalità limitata. Esse si compongono dell'insieme delle persone che detengono il diritto di cittadinanza locale e che risiedono nel territorio del corrispondente comune di residenza.

2. Le comunità di cittadini locali portano il nome dei comuni di residenza.

1. Disposizioni Generali

1. Le comunità dei cittadini locali hanno principalmente il compito di conservare e amministrare bene il loro patrimonio (immobili, fondazioni, capitali ecc.).

2. Qualora le loro risorse, in particolare il rendimento del loro patrimonio, siano sufficienti, sono inoltre responsabili di

a) Promozione della vita culturale e sostegno a opere culturali e sociali;

b) Collaborazione nell'adempimento delle funzioni delle comunità dei cittadini residenti;

c) Svolgimento di compiti che esse stesse si propongono.

1. Disposizioni Generali

1. Per l'adempimento congiunto dei compiti, le comuni comunali possono stipulare contratti oppure istituire consorzi comunali o enti comunali autonomi di diritto pubblico.

2. ...

3. Alla collaborazione possono partecipare anche i comuni residenziali e terzi.

Organizzazione

1. Gli organi della comunità comunale sono

a) l'assemblea della comunità comunale,

b) l'insieme dei cittadini con diritto di voto alle urne,

c) il consiglio comunale,

d) la commissione finanziaria.

Organizzazione

1. L'assemblea dei cittadini locali è costituita da tutti i cittadini locali aventi diritto di voto che risiedono nella rispettiva comune di residenza.

Organizzazione

1. L'assemblea della comunità dei Bürger locali esercita la supervisione su tutti i rami dell'amministrazione della comunità dei Bürger locali.

2. Compiti dell'assemblea della comunità dei Bürger locali includono

a) * la determinazione del bilancio e di un eventuale tasso fiscale;

b) * l'accettazione del rapporto di gestione, del conto annuale e delle rendicontazioni di credito, nonché la deliberazione su di essi;

c) la deliberazione in merito a crediti di impegno e nuove spese ricorrenti annuali;

d) l'acquisto, la vendita e lo scambio di terreni nonché la concessione di diritti su di essi;

e) l'assunzione di prestiti, obbligazioni e crediti;

f) il conferimento della cittadinanza locale;

g) l'emanazione del regolamento del personale e delle retribuzioni;

h) la deliberazione sulla collaborazione con altre comunità, l'approvazione e l'eventuale scioglimento dei relativi contratti;

i) * la deliberazione sulla creazione di istituzioni comunali di qualsiasi tipo;

k) l'elezione dei membri della commissione finanziaria nonché degli scrutinatori necessari.

Organizzazione

1. L'assemblea dei cittadini del comune può trasferire le seguenti competenze al consiglio comunale

a) Acquisto, vendita e scambio di immobili, nonché concessione di diritti su tali beni;

b) Assunzione di prestiti, obbligazioni e crediti.

2. Il trasferimento delle competenze può avvenire in modo illimitato o con restrizioni. Può essere revocato in qualsiasi momento.

Organizzazione

1. Le decisioni positive e negative dell'assemblea della comunità locale devono essere sottoposte a votazione popolare su richiesta del 10% dei cittadini con diritto di voto della comunità locale, salvo nel caso di decisioni conclusive ai sensi del § 30 della Legge comunale. Per il procedimento e la validità legale delle decisioni, si applicano le disposizioni della Legge comunale.

2. In ogni caso, sono soggette a votazione popolare le decisioni relative all'unificazione di una comunità locale con la corrispondente comunità di residenti.

Organizzazione

1. Il consiglio comunale, eletto dalla comunità residente, è l'ordinaria autorità amministrativa ed esecutiva del comune di cittadini locali. Rappresenta questo all'esterno, ne dirige l'amministrazione e si assicura in particolare che sia organizzata e gestita in modo adeguato.

Organizzazione

1. Al consiglio comunale competono tutte le attribuzioni che non sono espressamente trasferite all'assemblea comunale.

2. Compete in particolare al consiglio comunale

a) la preparazione di tutti gli affari dell'assemblea comunale e l'esecuzione delle decisioni della stessa;

b) la supervisione diretta del bilancio finanziario;

c) la rappresentanza della comunità municipale in tutte le controversie legali;

d) l'elezione delle commissioni consultive;

e) l'elezione del personale;

f) l'adozione di annotazioni e iscrizioni nei registri immobiliari nei casi previsti dalla legge;

g) l'assegnazione di lavori pubblici e forniture;

h) tutti gli altri compiti attribuiti dalle disposizioni della Confederazione e del Cantone nonché dalle decisioni degli organi superiori.

Organizzazione

1. La Commissione Finanze è composta da almeno tre membri. L'assemblea della comunità degli abitanti locali determina, di volta in volta e in anticipo, il numero dei membri per una durata in carica.

2. La Commissione Finanze ha, nell'ambito della comunità degli abitanti locali, gli stessi compiti e poteri di quella della comunità degli abitanti.

3. ...

4. Come Commissione Finanze della comunità degli abitanti locali, può essere istituita quella della comunità degli abitanti.

Bilancio Finanziario

1. Per il bilancio finanziario si applicano, con le debite modifiche, le disposizioni corrispondenti della legge comunale.

2. ...

3. Resta salva la legislazione forestale.

4. ...

Bilancio Finanziario

1. Dai proventi del patrimonio delle comunità locali non possono essere erogati ai singoli cittadini locali benefici in denaro o natura (utilità civica). Piccoli doni in natura non rientrano in questa disposizione.

Disposizioni finali e transitorie

1. Le disposizioni della legge comunale, in particolare sull'autonomia, la costituzione delle associazioni di comuni, delle istituzioni comunali di diritto pubblico autonome e non autonome, la fusione di comuni, la procedura nell'assemblea comunale, le deliberazioni del consiglio comunale, il personale comunale, la sorveglianza statale e i ricorsi, si applicano analogamente anche alle comuni patriziali.

Disposizioni finali e transitorie

1. Questa legge sarà messa in vigore dal Consiglio di Governo dopo la sua approvazione da parte del popolo e purché la legge comunale sia approvata.

Disposizioni finali e transitorie

1. § 114 comma 2 della legge comunale relativa alle disposizioni per le comunità civiche locali viene abrogato con l'entrata in vigore della presente legge.

2. Inoltre, con la presente legge vengono abrogati

a) § 52 della legge sulle imposte dirette dello Stato e dei Comuni e sul pareggio finanziario diretto tra i comuni del 17 maggio 1966,

b) § 71 della legge sull'assistenza ai poveri del 12 marzo 1936.

Disposizioni finali e transitorie

1. La legge sulle imposte dirette statali e comunali e sul riequilibrio finanziario diretto tra i comuni del 17 maggio 1966 è modificata come segue

*Testo inserito nell'atto in questione.*

Disposizioni finali e transitorie

1. Spetta al Consiglio di Stato l'esecuzione di questa legge. Emette a tal fine le disposizioni necessarie.

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