Ordinanza sugli stipendi di particolari categorie di personale - Ambito di applicazione
Indice delle disposizioni (12)
Testo normativo (12 Articoli)
1. Questo regolamento si applica a
a) Persone in formazione;
b) Tirocinanti;
c) * Giovani fino al compimento del 18° anno di età in un rapporto di lavoro a tempo determinato senza scopo formativo;
d) Persone in un rapporto di lavoro con scopo sociale.
2. Salvo diversa disposizione, si applicano le normative del Decreto sui salari del personale cantonale (Decreto sui salari) del 30 novembre 1999, nonché le relative disposizioni esecutive, per analogia.
1. Il Dipartimento delle Finanze e delle Risorse verifica periodicamente i salari stabiliti in questo regolamento e presenta al Consiglio di Stato una proposta di adeguamento ai sensi dei criteri di cui al § 10 del Decreto sui salari del personale cantonale (Decreto sui salari) del 30 novembre 1999.
1. Gli stipendi mensili delle lavoratrici e dei lavoratori in formazione sono stabiliti negli allegati da 1 a 4 del presente regolamento. Esiste il diritto a un tredicesimo stipendio mensile.
1. **L'autorità di assunzione può contribuire alle spese per formazioni professionali specifiche destinate agli apprendisti, come corsi di progetti, soggiorni linguistici e l'ottenimento di diplomi rilevanti al lavoro durante la scuola, a condizione che siano direttamente collegati alla formazione. La partecipazione ai costi non può superare complessivamente i Fr. 2500.- per 3 anni di formazione e i Fr. 3000.- per 4 anni di formazione.**
2. **Il Cantone contribuisce inoltre alle spese per il materiale scolastico e didattico. La partecipazione ai costi ammonta a Fr. 600.- nel 1° anno di formazione e a Fr. 150.- per ogni altro anno di formazione.**
3. **Il Cantone partecipa alle spese per un notebook, a condizione che non ne fornisca uno per l’uso nella scuola professionale. La partecipazione ai costi ammonta a un massimo di Fr. 1'000.- per tutti gli anni di formazione e viene erogata proporzionalmente una volta per anno di formazione. In casi eccezionali giustificati, l'intero importo massimo può essere erogato una sola volta all’inizio del primo anno di formazione.**
1. Per le diplomate e i diplomati della gestione cantonale di Argovia che, dopo aver completato l'apprendistato, non trovano un posto di lavoro, il Cantone può offrire tirocini professionali.
2. Per i tirocini professionali ai sensi dell'articolo 64a comma 1 lett. b e 64b comma 2 della Legge federale sull'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e l'indennità in caso di insolvenza (Legge sull'assicurazione contro la disoccupazione, LADI) del 25 giugno 1982 e dell'articolo 97a del Regolamento sull'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e l'indennità in caso di insolvenza (Regolamento sull'assicurazione contro la disoccupazione, OADI) del 31 agosto 1983, il Cantone partecipa con il 25%, ma almeno con Fr. 500.- al mese, all’indennità giornaliera lorda della tirocinante o del tirocinante.
3. La retribuzione di altri tirocinanti, che vengono collocati da istituzioni o organizzazioni che assistono i disoccupati nell'integrazione nel mercato del lavoro, è stabilita dall'autorità di assunzione con il consenso delle Risorse Umane Argovia (HR Argovia).
1. L'autorità di assunzione può concedere congedi retribuiti per eventi strettamente connessi alla formazione.
2. Per il tempo di formazione supplementare richiesto, definito dai regolamenti di formazione, come soggiorni linguistici all'estero e giornate di progetto, viene concesso un congedo retribuito di un massimo di 20 giorni per tutti gli anni di apprendistato.
3. Per la preparazione all'esame di qualificazione professionale, l'autorità di assunzione può concedere agli apprendisti un congedo retribuito fino a un massimo di 5 giorni lavorativi.
1. Il salario orario dei giovani in un rapporto di lavoro a tempo determinato è disciplinato nell'Allegato 5.
2. Esso si compone del salario base inclusivo della tredicesima mensilità nonché dell'indennizzo per ferie e giorni festivi.
1. Il gruppo di controllo del piano delle posizioni sociali stabilisce congiuntamente alle autorità di assunzione i salari delle collaboratrici e dei collaboratori impiegati nell'ambito del piano delle posizioni sociali.
2. Decisivi per la determinazione del salario sono la valutazione della funzione, il grado di prestazione e l'ammontare delle pensioni d'invalidità erogate.
3. Il salario è erogato come stipendio mensile e include in misura proporzionale il tredicesimo stipendio mensile.
1. Il Dipartimento per l'Istruzione Speciale, Case di Cura e Laboratori stabilisce i salari dei dipendenti impiegati nell'ambito del progetto «Posti di Lavoro Protetti». I criteri determinanti per la fissazione del salario sono la valutazione delle funzioni, il grado di prestazione e l'importo delle pensioni d'invalidità erogate.
2. Il salario viene corrisposto come salario mensile e include proporzionalmente la tredicesima mensilità.
3. I rapporti di lavoro protetti durano tra 6 mesi e un massimo di 2 anni.
1. Sono abrogate
a) Regolamento sull'indennità del personale docente, educativo e di tirocinio presso gli ospedali cantonali del 4 settembre 1972[7];
b) Regolamento sull'indennità degli apprendisti amministrativi, tecnici di laboratorio e disegnatori dell'amministrazione statale del 12 marzo 1979[8];
c) Regolamento sui praticanti del catasto del 18 marzo 1985[9];
d) Regolamento sull'indennità dei praticanti forestali del 18 luglio 1968[10].
1. I rapporti di lavoro instaurati prima del 1° settembre 2006 saranno adeguati alle disposizioni vigenti a partire da tale data.
2. Per i dipendenti il cui stipendio, al momento dell'entrata in vigore di questo regolamento, è superiore a quanto previsto dalla nuova legge, continuerà a valere lo stipendio concordato in precedenza.
3. Per i diplomati della Scuola Superiore di Sanità e Sociale che hanno iniziato la loro formazione come tecnici di sala operatoria prima del 2009, continuerà a valere lo stipendio concordato in precedenza.
1. Questo regolamento deve essere pubblicato nella raccolta delle leggi. Esso entra in vigore il 1° novembre 2001.