Decreto sulle spese, le diarie e le altre indennità - Rimborso Spese
Indice delle disposizioni (11)
Testo normativo (11 Articoli)
1. I membri delle autorità cantonali, dei tribunali e delle commissioni cantonali, nonché il personale remunerato dal Cantone hanno diritto al rimborso delle spese che necessariamente sostengono nell'adempimento delle loro funzioni.
2. Quando i beneficiari del diritto possono influenzare in modo significativo l'entità delle spese, come nel caso delle spese di vitto e di viaggio, anziché i costi effettivi, devono essere rimborsati i costi usuali corrispondenti a un tenore di vita medio.
3. Il Consiglio di Stato disciplina i dettagli del diritto all'indennizzo, in particolare per quanto riguarda l'uso di veicoli privati e il rimborso delle classi tariffarie del trasporto pubblico e degli abbonamenti privati. Stabilisce i tassi di indennizzo secondo il comma 2; nel determinare i tassi di indennizzo per il vitto, può tenere conto di quanto i beneficiari risparmiano nel loro nucleo familiare a causa del vitto esterno.
1. Per gruppi particolari o singoli dipendenti con frequenti spese in relazione alla loro attività di servizio, il Consiglio di Governo può stabilire le indennità di spesa in modo forfettario. La somma forfettaria deve corrispondere alle spese medie annue associate alla corrispondente funzione.
1. I membri delle commissioni istituite dal cantone ricevono un'indennità per la loro attività oltre al rimborso delle spese.
2. Le collaboratrici ed i collaboratori retribuiti dal cantone non hanno diritto all'indennità per le sedute.
3. Gli insegnanti non hanno diritto all'indennità per le sedute per attività svolte nell'ambito del loro mandato professionale. Un diritto esiste per la collaborazione nelle commissioni del dipartimento dell'educazione e del consiglio dell'educazione.
1. Il compenso per la seduta è pari a
a) Per mezza giornata: Fr. 60.-
b) Per l'intera giornata: Fr. 120.-
2. Per la presidenza e la segreteria il compenso per la seduta è raddoppiato.
3. Il Consiglio di Stato, la direzione dei dipartimenti o la direzione giudiziaria può
a) per presidenze e funzioni speciali particolarmente impegnative o che richiedono molto tempo, stabilire, oltre al compenso per la seduta, un'indennità forfettaria fino a un massimo del triplo del compenso per la seduta;
b) per personale qualificato, stabilire, al posto del compenso per la seduta, un'indennità basata sul tempo impiegato e/o sui tassi standard del settore;
c) per il personale docente ai sensi del § 3 comma 3, stabilire, al posto del compenso per la seduta e di un'eventuale indennità forfettaria, una corrispondente riduzione del carico di lavoro;
d) in singoli casi, per riunioni brevi della durata massima di un'ora, stabilire il compenso per la seduta fino a tre quarti del tasso per mezza giornata.
1. ...
2. Tutte le indennità, le diaria e le spese derivanti dall'esercizio di mandati ufficiali in organi esterni all'amministrazione devono essere consegnate alla cassa dello Stato, qualora il mandato venga esercitato in adempimento di doveri di servizio.
1. Le/i testimoni ricevono per la comparizione davanti a un'autorità le seguenti indennità
a) per il tempo perso, inclusa la durata del viaggio, Fr. 20.- per ora,
b) per la perdita di salario o guadagni comprovata, può essere concessa un'indennità fino a Fr. 65.- per ora in sostituzione dell'indennità di cui alla lettera a,
c) un'indennità per spese secondo il § 1.
2. Le/i informatori ricevono indennità secondo gli stessi criteri; in casi particolari si può rinunciare ad esse.
1. L'autorità competente determina i compensi degli esperti e dei traduttori, nonché delle traduttrici e delle interpreti.
1. Per i membri delle commissioni d'esame, così come per le esperte e gli esperti d'esame, il Consiglio di governo può stabilire, in luogo del compenso per seduta, un'indennità forfettaria pari al massimo al quadruplo del compenso per seduta, secondo quanto previsto dal § 4 comma 1.
1. Il Consiglio di Stato può, in casi particolari e applicando in via analogica questo decreto, disciplinare ulteriori indennità, purché non si tratti di componenti salariali o supplementi salariali.
1. Questo decreto deve essere pubblicato nella raccolta delle leggi.
2. Il Consiglio di Governo stabilisce la data dell'entrata in vigore.
3. Il decreto relativo alla determinazione delle indennità di seduta, diarie e rimborsi spese di viaggio del 20 marzo 1923 è abrogato.
1. I diritti a indennizzi esistenti al momento dell'entrata in vigore di questo decreto saranno soddisfatti secondo il diritto previgente.