Regolamento della direzione della giustizia sulla contabilità centrale e il controllo di gestione - Ambito di Applicazione
Indice delle disposizioni (8)
Testo normativo (8 Articoli)
1. Questo regolamento disciplina la contabilità centrale e il controllo di gestione dei tribunali e dell'ufficio fallimentare.
1. La Contabilità Centrale e il Controllo fanno parte del Segretariato Generale.
2. L'Ufficio Centrale di Incasso è parte della Contabilità Centrale e del Controllo.
1. Il Contabilità e Controllo Centrale garantisce, su mandato della direzione della giustizia e nell'ambito della legislazione sulla gestione orientata ai risultati di compiti e finanze, la pianificazione, la creazione del budget e la rendicontazione.
2. L'ambito di competenza del Contabilità e Controllo Centrale comprende anche la gestione dei certificati di perdita.
1. L'Ufficio Centrale di Incasso si occupa dell'incasso dei crediti addebitati al conto statale per tutte le autorità di conciliazione e i tribunali.
1. L'Ufficio centrale di riscossione verifica regolarmente se le parti, alle quali è stata concessa l'assistenza legale gratuita o la difesa d'ufficio, possano essere obbligate al pagamento retroattivo o al rimborso ai sensi dell'art. 123 CPC o rispettivamente dell'art. 135 cpv. 4 CPP.
2. È autorizzato a condurre autonomamente gli accertamenti necessari presso le autorità competenti (sia all'interno che al di fuori del cantone), qualora le parti non forniscano volontariamente le informazioni richieste.
3. Se le parti non effettuano volontariamente il corrispondente pagamento retroattivo, l'Ufficio centrale di riscossione presenta una richiesta al tribunale competente per l'apertura di una procedura di riscossione retroattiva.
1. Le richieste di remissione delle spese e il consenso a un concordato riguardanti le spese processuali imposte con decisione definitiva sono gestite dal Controllo e Amministrazione Centrale della Contabilità.
2. ...
1. La Contabilità Centrale e il Controllo di Gestione è il centro di competenza per la gestione degli atti di precetto.
2. È autorizzato a condurre autonomamente gli accertamenti necessari presso le autorità competenti (sia interne che fuori cantone), qualora le parti non forniscano volontariamente le informazioni richieste.
1. Il presente regolamento entra in vigore il 1º maggio 2014.