Ordinanza sul servizio giuridico del Consiglio di Stato (V RDRR) - Posizione (RDRR)
Indice delle disposizioni (10)
Testo normativo (10 Articoli)
1. Il Servizio legale è l'organo consultivo permanente del Consiglio di Stato in materia giuridica.
2. Esso è funzionalmente subordinato al Consiglio di Stato.
3. La sorveglianza amministrativa spetta alla o al cancelliere di Stato.
1. Il servizio legale è competente per le disposizioni procedurali e la presentazione delle domande quando il ricorso al Consiglio di Stato è diretto contro
a) * la decisione di un dipartimento,
b) * la decisione di un'altra autorità basata su una direttiva vincolante o una decisione parziale di un dipartimento, e nel ricorso si richiede sostanzialmente una modifica di tale direttiva o di tale decisione parziale,
c) * la decisione di una commissione nella quale hanno partecipato la direttrice o il direttore o i funzionari del dipartimento competente.
2. Per gli altri ricorsi, è competente il dipartimento al cui ambito di competenza appartiene l'oggetto del ricorso, per le disposizioni procedurali e la presentazione delle domande al Consiglio di Stato. Ciò include anche i ricorsi contro le decisioni di uffici e istituzioni.
1. Il servizio legale chiarisce in modo esaustivo i fondamenti di fatto e di diritto del caso di reclamo e effettua le indagini necessarie a tal fine. Queste devono essere registrate nei documenti.
1. Per chiarire le basi decisionali, il servizio legale può disporre perizie. Se tali perizie generano costi presumibili superiori a Fr. 10.000,-, è necessario ottenere, nel quadro dei mezzi autorizzati, il consenso della cancelliera dello Stato o del cancelliere dello Stato.
1. La direttrice o il direttore del servizio legale partecipa alle deliberazioni del consiglio di governo riguardanti i ricorsi istruiti dal servizio legale con voto consultivo.
2. Il servizio legale si occupa della redazione finale delle considerazioni e del dispositivo delle decisioni sui ricorsi da esso istruiti.
1. Il Servizio Giuridico
a) dichiara la rinuncia alla decisione, se i ricorrenti acconsentono a un ricorso diretto,
b) adotta la decisione di irricevibilità in caso di mancato pagamento dell'anticipo delle spese,
c) dà il consenso alla revisione,
d) adotta decisioni parziali o interlocutorie,
e) adotta la decisione in caso di irrilevanza del procedimento, ritiro del ricorso o conclusione di una transazione, e assegna le spese procedurali e di parte,
f) determina l'importo delle spese di parte,
g) presenta le osservazioni alle istanze di ricorso, se ha istruito il procedimento di ricorso.
2. In casi individuali motivati, in particolare quando vi è un'importante rilevanza politica, un'importante rilevanza o in casi con grande effetto pregiudicante, una questione può essere sottoposta al Consiglio di Governo per la decisione.
1. Il Servizio Legale esamina i dossier presentati al Consiglio di Governo sotto l'aspetto legale. Ha pieno accesso agli atti.
1. La direttrice o il direttore del servizio legale può presentare oralmente o per iscritto obiezioni legali contro le proposte presentate al Consiglio di Stato da parte dei dipartimenti o di terzi. Ha il potere di richiedere l'assegnazione degli affari per un rapporto congiunto.
2. Al servizio legale devono essere inviati, per un rapporto congiunto, tutti i progetti di atti che il Consiglio di Stato deve approvare o trasmettere al Gran Consiglio prima della discussione nel Consiglio di Stato.
1. Se un'autorità amministrativa cantonale dubita della legittimità di una norma di diritto federale o cantonale che deve applicare, sospende il procedimento e richiede al Consiglio di Stato un controllo incidentale delle norme.
2. Alle parti coinvolte nel procedimento sospeso non viene riconosciuta la qualifica di parte.
3. Il servizio giuridico effettua gli accertamenti necessari e presenta una proposta al Consiglio di Stato.
1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2014.