Ordinanza sulla delega di competenze del Consiglio di Stato (Delegationsverordnung, DelV) - Competenza del Dipartimento dell'Economia Pubblica e degli Affari Interni (DelV)
Indice delle disposizioni (19)
Testo normativo (19 Articoli)
1. Il Dipartimento dell'Economia Pubblica e degli Affari Interni è competente per
a) l'approvazione degli statuti comunali,
b) l'approvazione degli statuti e lo scioglimento delle federazioni di comuni con il consenso del dipartimento competente nonché la presa d'atto dell'adesione successiva o parziale di un comune a una federazione di comuni,
bbis) * l'approvazione dell'emanazione o della modifica dei regolamenti degli istituti di diritto pubblico autonomi dei comuni,
c) l'approvazione e l'entrata in vigore dei registri fondiari,
d) la riduzione e l'esenzione dalle tasse sui registri fondiari,
e) * ...
f) * ...
g) la vigilanza sugli uffici dei registri fondiari,
h) l'assunzione e la destituzione dei procuratori pubblici, compresi i sostituti dei capi delle procure distrettuali e della procura cantonale, nonché dei procuratori minorili,
i) l'emanazione di direttive amministrative riguardanti l'esercizio delle procure e delle procure minorili,
j) il controllo dell'andamento delle attività delle procure e delle procure minorili,
k) il trattamento dei reclami di vigilanza riguardanti l'esercizio delle procure e delle procure minorili,
l) l'adozione di provvedimenti disciplinari nei confronti dei procuratori pubblici assunti dal consiglio di governo, compresi i sostituti dei capi delle procure distrettuali e della procura cantonale, ovvero dei procuratori minorili,
m) l'elezione dei membri dell'organo di conciliazione per le questioni di parità di genere e dei componenti delle autorità di conciliazione per l'affitto e il fitto,
n) la rappresentanza del Cantone nell'autorità del concordato della scuola di polizia intercantonale di Hitzkirch (IPH), in merito all'approvazione del bilancio annuale dell'IPH in accordo con il Dipartimento delle Finanze e delle Risorse,
o) * la rappresentanza del 50% dei voti del Cantone nell'assemblea generale della Hightech Zentrum Aargau AG, della innovAARE AG e della VIACAR AG.
1. Il Dipartimento dell'Istruzione, Cultura e Sport è responsabile di
a) decidere in merito alla concessione di contributi cantonali a case ed istituzioni di carattere sociale,
b) rappresentare il Cantone nell'assemblea dei soci del Centro per la Democrazia di Aarau (ZDA), riguardo all'approvazione del bilancio annuale del ZDA in accordo con il Dipartimento delle Finanze e delle Risorse,
c) rappresentare il Cantone nel Consiglio universitario della Scuola Universitaria Intercantonale di Pedagogia Speciale di Zurigo (HfH), riguardo all'approvazione del bilancio annuale della HfH in accordo con il Dipartimento delle Finanze e delle Risorse,
d) rappresentare il 50% dei voti del Cantone nell'assemblea generale della Schulverlag Plus AG,
dbis) * rappresentare il Cantone nell'assemblea dei soci della Swisslos Intercantonal State Lottery Cooperative,
e) decidere in merito al prestito del tesoro d'argento dal Museo Romano a terzi, soggetto a § 33 par. 1 del Regolamento sulla Legge Culturale (VKG) del 4 novembre 2009, così come decidere sulla realizzazione di repliche di singole parti del tesoro d'argento per scopi di vendita,
f) il rilascio di autorizzazioni eccezionali ai sensi del § 22 par. 2 della Legge scolastica del 17 marzo 1981,
g) * ...
1. Il Dipartimento delle Finanze e delle Risorse è responsabile per
a) la rappresentanza del Cantone nelle assemblee dei proprietari, a meno che questa non sia delegata in altro modo,
b) l'approvazione dei rendiconti dei costi di progetto dei progetti edilizi nel settore dell'edilizia civile.
1. Il Dipartimento della Sanità e delle Politiche Sociali è responsabile per
a) la rappresentanza del 50% delle votazioni del Cantone nelle assemblee generali di Kantonsspital Aarau AG, Kantonsspital Baden AG e Servizi Psichiatrici Aargau AG,
b) l'approvazione dei contratti tariffari ai sensi dell'articolo 46, paragrafo 4 della Legge federale sull'assicurazione malattie (LAMal) del 18 marzo 1994; contro tale decisione è possibile presentare ricorso presso il Tribunale amministrativo federale (articolo 53 LAMal). Resta riservata la competenza del Consiglio di Stato per le altre mansioni attribuite dall'LAMal all'autorità di approvazione.
1. Il Dipartimento costruzioni, trasporti e ambiente è responsabile per
a) l'approvazione dei rendiconti riguardanti le infrastrutture di trasporto del settore di competenza 640 (Finanziamento speciale conto stradale),
b) le decisioni secondo il § 8 della Legge sulla protezione dalle inondazioni, il drenaggio e il miglioramento del suolo nel territorio della piana della Reuss (Legge Reusstal) del 15 ottobre 1969,
c) contributi a terzi secondo i §§ 16 e 19 del Decreto sulla protezione della natura e del paesaggio (DPN) del 26 febbraio 1985,
d) l'assicurazione di contributi a terzi secondo il § 7 del Decreto per la protezione del paesaggio della Lägern e del Geissberg (Decreto Lägernschutz) del 13 dicembre 1977, § 10 del Decreto sulla protezione della Reuss e delle sue rive a valle di Bremgarten (Decreto protezione rive Reuss, DPR) del 17 marzo 1966, § 11 del Decreto per la protezione del paesaggio del lago di Hallwil (Decreto protezione lago di Hallwil) del 13 maggio 1986 e § 13 del Decreto sulla protezione dell'area di confluenza Aare-Reuss-Limmat (Decreto Castello d'Acqua, WC) del 28 febbraio 1989 fino a un massimo di Fr. 10'000.-,
e) la decisione sulle spese per misure tecniche individuali a favore del trasporto pubblico fino a un importo di Fr. 500'000.-,
f) la nomina della presidente o del presidente della Commissione per la protezione del paesaggio e dei siti urbani,
g) l'approvazione di crediti d'impegno fino a Fr. 3 milioni per progetti di costruzione stradale (progettazione e preparazione, realizzazione) e interventi di manutenzione ai sensi della legislazione stradale; resta salva la competenza del Gran Consiglio secondo il § 10 comma 1 della Legge sulla viabilità cantonale (Legge stradale, StrG) del 15 giugno 2021,
h) * la rappresentanza del 50% dei voti del Cantone nelle Assemblee Generali della AEW Energie AG e della Axpo Holding AG,
i) la rappresentanza del Cantone nel Consiglio A-Welle della rete tariffaria A-Welle, riguardo all'approvazione del rendiconto annuale della rete tariffaria A-Welle in accordo con il Dipartimento delle finanze e risorse,
j) * la rappresentanza del Cantone nell'assemblea consortile della discarica di rifiuti speciali di Kölliken, riguardo all'approvazione del rendiconto annuale della discarica di rifiuti speciali di Kölliken in accordo con il Dipartimento delle finanze e risorse,
k) * la decisione sull'erogazione di contributi dalla finanziamento speciale cantonale della plusvalenza secondo il § 28f della Legge sullo sviluppo territoriale e edilizio (Legge edilizia, BauG) del 19 gennaio 1993.
1. Il dipartimento competente sceglie i membri nelle commissioni governative esistenti con funzione consultiva e istituisce le commissioni secondo § 34 comma 3 della Legge sull'organizzazione.
2. Il dipartimento competente può, con l'approvazione della Cancelleria di Stato, concedere contributi a carico della somma di competenza del Consiglio di Stato fino all'importo di Fr. 20'000.-.
3. La Cancelleria di Stato è competente per l'autorizzazione all'apertura anticipata delle urne secondo § 20 comma 4 della Legge sui diritti politici (GPR) del 10 marzo 1992.
4. Lo Stato Maggiore Cantonale di Condotta (SMCC) è competente per la presentazione di richieste di aiuto per assistenza militare in caso di catastrofe all'esercito.
1. Se i dipartimenti non riescono a mettersi d'accordo sugli affari che richiedono approvazione, decide il Consiglio di Governo.
1. Il dipartimento gestisce le segnalazioni di vigilanza che sono dirette contro uffici e divisioni di un dipartimento o contro unità organizzative subordinate nel suo ambito di competenza. Se la segnalazione di vigilanza è indirizzata a più membri del consiglio di governo, il dipartimento competente provvede al coordinamento della risposta e invia copia della lettera di risposta ai membri del consiglio di governo interessati.
1. Nei seguenti casi (§§ 10-13), il Consiglio di Governo delega la sua competenza per la valutazione delle opposizioni e dei reclami ai Dipartimenti.
2. Quando la decisione impugnata si basa su una direttiva vincolante o su una decisione parziale di un Dipartimento e un ricorso è rivolto contro di essa, la competenza rimane al Consiglio di Governo.
3. Nella misura in cui i Dipartimenti sono di seguito competenti in prima istanza, il Consiglio di Governo rinuncia alla sua competenza decisionale come istanza di ricorso.
1. Il Dipartimento dell'Economia Pubblica e dell'Interno è competente per
a) * ricorsi amministrativi e ricorsi comunali ai sensi del § 109 della Legge sui Comuni (Legge Comunale) del 19 dicembre 1978, ad eccezione dei ricorsi contro misure di polizia e coercizioni di polizia ai sensi della Legge sulla Garanzia della Sicurezza Pubblica (Legge di Polizia PolG) del 6 dicembre 2005,
b) ricorsi contro le tasse stabilite dai comuni ai sensi del § 17 del Decreto sulle Tasse per gli Atti Amministrativi dei Comuni (Decreto sulle Tasse Comunali, GGebD) del 28 ottobre 1975,
c) * ricorsi contro le decisioni degli Uffici del Registro Fondiario,
d) * ricorsi contro le decisioni dell'Ufficio della Circolazione Stradale,
e) * ...
f) ricorsi sul diritto di voto nonché ricorsi elettorali e referendari ai sensi del § 71 paragrafo 2 GPR,
g) * ricorsi contro le decisioni di primo grado dell'Ufficio per l'Esecuzione delle Pene ai sensi del § 3 paragrafo 1 e 2 del Regolamento sull'Esecuzione delle Pene e delle Misure (Regolamento sull'Esecuzione delle Pene, SMV) del 23 settembre 2020,
h) * ricorsi contro le decisioni dell'Ufficio per l'Economia e il Lavoro (AWA) nell'ambito della vigilanza industriale e commerciale, che non si basano sulla legislazione in materia di assicurazione contro gli infortuni.
1. Il Dipartimento dell'Istruzione, della Cultura e dello Sport è responsabile per
a) * i ricorsi contro le decisioni delle direzioni delle scuole medie superiori nonché della Scuola superiore di maturità per adulti di Argovia e delle conferenze di promozione delle scuole medie superiori,
b) * ...
c) * i ricorsi contro le decisioni dei prestatori di servizi ai sensi del § 17 cpv. 2 del Regolamento sui servizi scolastici (V servizi scolastici) del 3 maggio 2017[19].
1. Il Dipartimento della Salute e degli Affari Sociali è competente per
a) * i ricorsi contro le decisioni delle autorità comunali, dei medici ufficiali e dei veterinari ufficiali nell'ambito di applicazione della legislazione sanitaria cantonale,
b) * i ricorsi contro le decisioni delle autorità comunali e del servizio veterinario cantonale nell'ambito di applicazione della legislazione sui cani,
c) * ...
d) * i ricorsi contro le decisioni del Servizio Sociale Cantonale ai sensi del § 39 comma 1 lett. a-f del Regolamento di Aiuto Sociale e Prevenzione (SPV) del 28 agosto 2002,
e) i ricorsi contro le decisioni del servizio veterinario cantonale nell'ambito di applicazione della legislazione sulla protezione degli animali,
f) * i ricorsi contro le decisioni delle comunità in dispute non patrimoniali nell'ambito di applicazione della legislazione sulla protezione civile e della popolazione,
g) * i ricorsi contro le decisioni del chimico cantonale e del veterinario cantonale nell'ambito di applicazione della legislazione riguardante alimenti e oggetti d'uso e delle materie giuridiche connesse,
h) * i ricorsi contro le decisioni delle autorità comunali di ultima istanza, della Commissione d'esame per esercenti e dell'Ufficio per la Tutela dei Consumatori (AVS) nell'ambito di applicazione della legislazione cantonale sull'industria alberghiera e sul commercio al dettaglio di bevande alcoliche.
1. Il Dipartimento delle Costruzioni, dei Trasporti e dell'Ambiente è responsabile per
a) i ricorsi contro le decisioni dei consigli comunali
1. nell'applicazione della legislazione edilizia e di protezione ambientale, compresi i regolamenti edilizi comunali e le normative nel settore della fornitura idrica,
2. nell'applicazione della legislazione sulla protezione delle acque,
3. riguardo alle pubblicità stradali conformemente al § 3 della legge sull'esecuzione del diritto della circolazione stradale del 6 marzo 1984[21],
4. riguardo alle limitazioni e disposizioni del traffico,
b) la decisione sulle opposizioni e sui progetti di costruzione stradale con costi di costruzione fino a CHF 1 milione per le strade cantonali, così come la decisione sulle opposizioni e sui progetti di costruzione idraulica con costi di costruzione fino a CHF 1 milione; il Consiglio di Stato rimane competente nel caso in cui, in situazioni di contestuale concessione del diritto di espropriazione, i proprietari dei fondi interessati abbiano sollevato obiezioni contro l'espropriazione,
c) * i ricorsi contro le decisioni degli Uffici forestali di circondario nel settore dell'applicazione della legislazione forestale riguardo a
1. l'esistenza e l'ampiezza di un divieto o l'obbligo di ottenere un'autorizzazione,
2. rilascio, rifiuto, revoca o modifica di un'autorizzazione.
1. I dipartimenti istruiscono opposizioni, contestazioni e ricorsi contro decisioni di autorità subordinate, uffici e istituti non autonomi a uso del Consiglio di Stato.
2. Le seguenti decisioni sono delegate ai dipartimenti
a) Dichiarazione della rinuncia alla decisione, qualora i ricorrenti acconsentano al ricorso immediato,
b) Emissione di un decreto di non luogo a provvedere in caso di mancato pagamento dell'anticipo sulle spese,
c) Concessione del consenso alla riesame,
d) Emissione di una decisione parziale o intermedia,
e) Emissione di una decisione in caso di irrilevanza del procedimento, ritiro del ricorso o conclusione di una transazione, nonché assegnazione delle spese processuali e delle spese delle parti,
f) Determinazione dell'ammontare delle spese delle parti.
1. In singoli casi giustificati, in particolare in presenza di particolare rilevanza politica, significato speciale o in casi con un grande effetto pregiudiziale, una questione delegata può essere sottoposta al Consiglio di Governo per una decisione. L'istruzione della procedura viene effettuata dal dipartimento competente per materia.
2. Se la direzione del dipartimento è già coinvolta in una questione, spetta al Consiglio di Governo prendere la decisione. L'istruzione della procedura viene effettuata dal servizio legale del Consiglio di Governo.
1. Il dipartimento competente presenta osservazioni agli organi di ricorso, qualora abbia istruito il relativo procedimento o qualora abbia emesso la decisione precedente e il governo ha sostenuto tale decisione nel procedimento di ricorso.
2. § 15 comma 1 si applica mutatis mutandis.
1. Il Dipartimento Costruzioni, Trasporti e Ambiente, o previo consulto con esso il Dipartimento Finanze e Risorse, rappresenta il Consiglio di Governo nei procedimenti riguardanti il contributo di valorizzazione secondo la legge edilizia. Entrambi i dipartimenti sono espressamente autorizzati a proporre mezzi di ricorso, ritirarli e concludere compromessi in tali procedimenti.
1. Al momento dell'entrata in vigore, i procedimenti pendenti saranno conclusi secondo l'ordine di competenza precedente.
1. Questo regolamento entra in vigore il 1° agosto 2013.