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Legge sull'organizzazione del Consiglio di Stato e dell'amministrazione cantonale (Organisationsgesetz) - Assunzione di Obblighi

49 Articoli / Disposizioni · Svizzera · Canton Argovia
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Indice delle disposizioni (49)

§ 1 Legge sulle Organizzazioni § 1a Legge sull'Organizzazione § 2 Legge sull'organizzazione - Attività secondaria § 2a Legge sulle Organizzazioni § 3 Legge sull'organizzazione § 4 Legge sulle Organizzazioni § 5 Legge sulle Organizzazioni § 5b Legge sulle Organizzazioni § 5d Legge sull'Organizzazione § 6 Legge sulle organizzazioni § 7 Legge sull'Organizzazione § 8 Legge sulle Organizzazioni § 9 Legge sull'Organizzazione § 9a Legge sulle organizzazioni § 10 Legge sull'organizzazione § 12 Legge sull'Organizzazione § 13 Legge sulle Organizzazioni § 14 Legge sull'organizzazione § 15 Legge sull'Organizzazione § 16 Legge sull'Organizzazione § 17 Legge sull'organizzazione § 18 Legge Organizzativa § 19 Legge sull'Organizzazione § 20 Legge sull'organizzazione § 21 Legge sull'Organizzazione § 22 Legge sulle Organizzazioni § 23 Legge sull'Organizzazione § 24 Legge sull'Organizzazione § 25 Legge sulle Organizzazioni § 26 Legge sull'organizzazione § 27 Legge sulle organizzazioni § 28 Legge sull'organizzazione § 29 Legge sull'organizzazione § 30 Legge sulle Organizzazioni § 31 Legge sull'Organizzazione § 32 Legge sull'Organizzazione § 33 Legge sulle Organizzazioni § 34 Legge sulle Organizzazioni § 35 Legge sulle organizzazioni § 36 Legge sull'Organizzazione § 37 Legge sulle Organizzazioni § 38 Legge sull'Organizzazione § 40a Legge sull'Organizzazione § 41 Legge sulle Organizzazioni § 42 Legge sulle Organizzazioni § 43 Legge sull'organizzazione § 44 Legge sull'Organizzazione § 45 Legge sull'organizzazione § 46 Legge sull'Organizzazione

Testo normativo (49 Articoli)

Consiglio di Governo - Posizione e Compiti

1. I membri neoeletti del Consiglio di Stato vengono vincolati alla Costituzione e alla legge dal Gran Consiglio.

2. ...

Consiglio di Governo - Posizione e Compiti

1. Le designazioni di persone utilizzate in questa legge si riferiscono a entrambi i sessi.

Consiglio di Governo - Posizione e Compiti

1. I membri del consiglio di governo non possono esercitare né un altro incarico cantonale né un'altra professione.

2. Non possono nemmeno intervenire nell'amministrazione, direzione o organo di controllo di enti che perseguono uno scopo lucrativo. Sono fatti salvi i mandati in imprese pubbliche o di utilità pubblica, che servono alla tutela di particolari interessi pubblici del Cantone o della Confederazione.

Consiglio di Governo - Posizione e Compiti

1. Ogni membro del Consiglio di Stato informa per iscritto la Cancelleria di Stato riguardo le proprie

a) partecipazioni in società di diritto privato che costituiscono almeno il 5% del capitale sociale o dei diritti di voto,

b) attività negli organi di direzione e controllo di enti, istituti e fondazioni di diritto privato e pubblico, specificando la natura di tali attività (ufficiale o privata),

c) mandati di rappresentanza per il Cantone in organizzazioni di diritto privato e pubblico (conferenze, concordati ecc.).

2. Le modifiche vengono rilevate dalla Cancelleria di Stato all'inizio di ogni anno di mandato.

3. La Cancelleria di Stato tiene un registro pubblico a riguardo.

Consiglio di Governo - Posizione e Compiti

1. Non più di un membro del Consiglio di Stato può far parte dell'Assemblea federale.

2. Chi, in qualità di membro del Consiglio di Stato, faceva già parte dell'Assemblea federale ha la precedenza per l'esercizio di entrambi gli incarichi.

3. In caso di elezione simultanea, la precedenza è data al membro eletto al Consiglio degli Stati, e tra due membri del Consiglio degli Stati, quello eletto con il maggior numero di voti, successivamente quello con più anni di servizio nel Consiglio di Stato e infine il membro del Consiglio di Stato con più anni di vita.

4. L'esercizio simultaneo di entrambi gli incarichi è limitato a 12 anni, quando un altro membro del Consiglio di Stato è eletto nell'Assemblea federale o quando un membro dell'Assemblea federale è eletto nel Consiglio di Stato.

Consiglio di Governo - Posizione e Compiti

1. Il perseguimento penale dei membri del Consiglio di Governo per crimini o delitti commessi nell'esercizio delle loro funzioni richiede l'autorizzazione del Gran Consiglio.

Consiglio di Governo - Posizione e Compiti

1. Il Consiglio di Governo istituisce un'organizzazione amministrativa adeguata nell'ambito della presente legge, nella misura in cui questa non sia stabilita da altre disposizioni legislative.

2. Esso adatta l'organizzazione amministrativa, in particolare la suddivisione dei dipartimenti e l'assegnazione dei compiti liberi, alle mutate condizioni.

Consiglio di Governo - Posizione e Compiti

1. Il Gran Consiglio può creare una istituzione pubblica autonoma con propria personalità giuridica per la cassa pensioni del personale cantonale e dei docenti delle scuole popolari.

2. La cassa pensioni assicura, ai sensi della previdenza professionale, la vecchiaia e i rischi di invalidità e morte dei collaboratori del Cantone e dei docenti delle scuole popolari. Le due categorie di personale devono essere trattate in modo equivalente.

3. Il Gran Consiglio disciplina tramite decreto i principi fondamentali dell'organizzazione della cassa pensioni, le misure per la copertura di un deficit e i parametri del piano base per il personale cantonale e i docenti delle scuole popolari.

4. Il Gran Consiglio può deliberare versamenti una tantum nella cassa pensioni del personale cantonale e dei docenti delle scuole popolari e degli asili per attenuare le riduzioni del tasso di conversione. La quota dei comuni è determinata dal decreto sulla partecipazione dei comuni alle spese del personale delle scuole popolari e degli asili (Decreto di partecipazione dei comuni, GbD) del 22 febbraio 2005.

Consiglio di Governo - Posizione e Compiti

1. Il Gran Consiglio può istituire, mediante decreto, un'organizzazione propria come istituto pubblico autonomo con personalità giuridica al fine di gestire l'assicurazione contro gli infortuni del personale cantonale, del corpo insegnante parzialmente o totalmente retribuito dal Cantone e del personale delle istituzioni di pubblica utilità, nonché degli allievi e degli studenti presso gli istituti educativi del Canton Argovia.

Consiglio di Governo - Posizione e Compiti

1. La sede dell'amministrazione cantonale è Aarau.

2. Il Consiglio di Stato può decentrare localmente singole unità amministrative idonee dal punto di vista operativo e istituti pubblici non autonomi.

Consiglio di Governo - Posizione e Compiti

1. Il consiglio di governo concorda la collaborazione amministrativa con l'ufficio del Gran Consiglio e la direzione della giustizia.

Consiglio di Governo - Posizione e Compiti

1. Il Consiglio di Stato esercita la vigilanza statale sugli enti pubblici autonomi. Provvede alla necessaria collaborazione tra l'amministrazione e gli enti pubblici autonomi.

2. È riservata la supervisione del Gran Consiglio.

Consiglio di Governo - Posizione e Compiti

1. Il Consiglio di Stato può delegare a terzi l'esecuzione di alcuni compiti pubblici. Nella misura in cui le disposizioni relative agli appalti pubblici non trovino applicazione, si applicano per analogia le disposizioni pertinenti in materia di condizioni di lavoro e protezione dell'ambiente.

2. Il Consiglio di Stato vigila sull'adempimento di tali compiti mediante il controllo dell'accordo di prestazione, la partecipazione o tramite altre misure appropriate. Garantisce la protezione giuridica.

Consiglio di Governo - Posizione e Compiti

1. Il Consiglio di Stato decide sulla partecipazione del cantone in imprese per l'adempimento dei compiti pubblici. Rimangono riservate le competenze finanziarie del Gran Consiglio e le disposizioni speciali di legge.

2. Il Consiglio di Stato emana linee guida per la gestione e il controllo delle partecipazioni.

Consiglio di Governo - Posizione e Compiti

1. Il Consiglio di Stato negozia i trattati internazionali e intercantonali e li sottopone al Gran Consiglio per l'approvazione, a meno che non sia competente per la conclusione definitiva secondo questa o un'altra legge.

2. Per i trattati o le modifiche contrattuali di minore importanza, è autorizzato alla conclusione definitiva.

3. Per la disdetta dei contratti si applicano le stesse competenze previste per la loro conclusione. Rimangono salve le disposizioni speciali contenute nelle leggi cantonali o nei trattati stessi.

Consiglio di Governo - Posizione e Compiti

1. Il Consiglio di Stato è tenuto a informare il pubblico secondo le disposizioni della legge sull'informazione pubblica, la protezione dei dati e l'archivistica (IDAG) del 24 ottobre 2006.

Consiglio di Governo - Posizione e Compiti

1. Il Consiglio di Governo gestisce quegli affari di cui si occupa direttamente e che, in base alla Costituzione e alla legge o a causa della loro importanza, non possono essere delegati a organi subordinati.

2. Trasferisce ai dipartimenti, mediante regolamento, quei compiti che possono essere svolti autonomamente da questi ultimi. Il ricorso tramite un reclamo amministrativo rimane riservato.

3. Il Consiglio di Governo assicura il rispetto del § 90 comma 5 della Costituzione cantonale e regola l'emanazione di direttive e istruzioni.

4. La gestione, archiviazione e protezione di atti e dati dell'amministrazione cantonale avvengono secondo le disposizioni della legge sull'informazione al pubblico, la protezione dei dati e l'archiviazione (IDAG).

Consiglio di Governo - Il Consiglio di Governo come Collegio

1. Nell'espletamento delle attività di governo viene data priorità al lavoro collegiale.

2. Il Consiglio di Stato assicura un coordinamento tempestivo ed efficace delle attività tra i dipartimenti.

**Consiglio di Governo - Il Consiglio di Governo come Collegio**

1. Il Consiglio di Governo si riunisce periodicamente. La Signora Landammann o, rispettivamente, il Landammann possono convocarlo per riunioni straordinarie.

2. La Signora Landammann o, rispettivamente, il Landammann, possono decidere, dopo aver consultato la Cancelliere dello Stato o il Cancelliere dello Stato, che le riunioni si svolgano eccezionalmente in modalità virtuale o ibrida.

Consiglio di Governo - Il Consiglio di Governo come Collegio

1. Il Landammann presiede le deliberazioni del Consiglio di Governo. Egli assicura la rapida presentazione e trattazione degli affari e garantisce il collegamento con il Gran Consiglio.

2. In caso di impedimento del Landammann, il Landstatthalter subentra nelle sue funzioni. Se anche quest'ultimo è impedito, sarà rappresentato dal membro più anziano in carica.

**Consiglio di Governo - Il Consiglio di Governo come Collegio**

1. Delle sedute del Consiglio di Governo viene redatto un verbale.

Consiglio di Governo - Il Consiglio di Governo come Collegio

1. Per poter deliberare validamente, devono essere presenti almeno tre membri del Consiglio di Governo. È considerato presente chi partecipa alle riunioni in loco o virtualmente ai sensi del § 15 comma 2.

2. Ogni membro presente è obbligato a votare.

3. Il Consiglio di Governo decide a maggioranza dei voti.

4. In caso di parità di voti, il voto del presidente conta doppio.

5. Per ritornare su una decisione è necessario il consenso di almeno tre membri.

Consiglio di Governo - Il Consiglio di Governo come Collegio

1. Per le deliberazioni del Consiglio di Governo si applicano le norme di astensione previste dalla legge sulla giurisdizione amministrativa.

2. I membri del Consiglio di Governo non sono tenuti a astenersi nel trattare affari di persone giuridiche di cui facciano parte del consiglio di amministrazione per ragioni di ufficio.

Consiglio di Governo - Il Consiglio di Governo come Collegio

1. Il consiglio di governo regola il potere di firma. La cancelleria di stato mantiene un registro pubblico al riguardo.

Consiglio di Governo - Il Consiglio di Governo come Collegio

1. In casi di particolare urgenza, il Landammann è autorizzato a prendere le decisioni.

2. Queste devono essere presentate al Consiglio di Stato per presa d'atto nella prossima seduta.

Unità di Staff

1. La Cancelleria dello Stato è l'ufficio di staff generale del Consiglio di Governo. È diretta dal Cancelliere dello Stato o dalla Cancelliera dello Stato. Per il segretariato generale della Cancelleria dello Stato, la rappresentanza e la distribuzione delle competenze si applicano mutatis mutandis le disposizioni sui dipartimenti.

2. Il Cancelliere dello Stato prepara le riunioni del Consiglio di Governo.

3. La Cancelleria dello Stato supporta il Servizio Parlamentare nell'adempimento dei suoi compiti.

Unità di Staff

1. Il Servizio Giuridico del Consiglio di Governo è diretto dal Consulente Giuridico ed è amministrativamente subordinato alla Cancelleria di Stato.

2. Il Consulente Giuridico è il consigliere del Consiglio di Governo in questioni legali. Egli prepara l'elaborazione dei ricorsi per il Consiglio di Governo ed esamina gli affari governativi dal punto di vista legale.

3. Il Servizio Giuridico istruisce i ricorsi contro le decisioni dei Dipartimenti.

Unità di Staff

1. Il Consiglio di Stato può, nel rispetto della sovranità di bilancio del Gran Consiglio, istituire ulteriori uffici di staff; ne disciplina la subordinazione.

I Dipartimenti

1. Ogni membro del Consiglio di Stato dirige un dipartimento.

2. Il Consiglio di Stato decide la distribuzione dei dipartimenti all'inizio di ogni mandato e dopo le elezioni sostitutive. Regola la sostituzione tra i singoli membri.

I Dipartimenti

1. Il Consiglio di Governo assegna le mansioni ai 5 Dipartimenti, alla Cancelleria di Stato e ai suoi ulteriori uffici tramite regolamento.

2. Compiti che sono sostanzialmente correlati vengono assegnati, per quanto possibile, alla stessa unità. Si punta a un carico di lavoro equo e a evitare conflitti di interesse.

3. Compiti vacanti, che sono sostanzialmente correlati, devono essere assegnati, per quanto possibile, allo stesso Dipartimento. In questo contesto, si deve puntare a un carico di lavoro equo e a evitare conflitti di interesse.

I Dipartimenti

1. Nella misura in cui il Consiglio di governo decide come organo complessivo, i dipartimenti devono relazionare e presentare proposte su questioni che rientrano nel loro ambito di competenza.

**I Dipartimenti**

1. Il Capo dirige il proprio Dipartimento secondo i principi di una gestione amministrativa legale e razionale, conformemente agli obiettivi decisi dal Consiglio di Governo. Egli informa il Consiglio di Governo su tutti gli eventi importanti del suo Dipartimento.

I Dipartimenti

1. Gli affari generali di un dipartimento sono gestiti dal suo segretariato generale.

2. Il segretariato generale è diretto dal segretario generale o dalla segretaria generale, il quale o la quale partecipa alla direzione come capo di gabinetto.

I Dipartimenti

1. Il Capo o la Capa del Dipartimento e il Segretario Generale o la Segretaria Generale firmano le ordinanze e le decisioni del Dipartimento.

2. I Dipartimenti possono autorizzare altre persone per le rispettive aree di competenza alla firma.

I Dipartimenti

1. Il Consiglio di Stato suddivide i dipartimenti gerarchicamente in dipartimenti e sezioni, definisce gli uffici e li assegna, così come le istituzioni statali non autonome.

2. Gli uffici e le istituzioni statali non autonome agiscono nel proprio ambito d'attribuzione in nome proprio, tuttavia sotto la sorveglianza del dipartimento.

I Dipartimenti

1. Il capo reparto gestisce il proprio reparto secondo i principi di un'amministrazione legittima e razionale e nei limiti degli obiettivi stabiliti dal direttore del dipartimento. Lo stesso vale, mutatis mutandis, per i livelli dirigenziali inferiori.

I Dipartimenti

1. Le commissioni previste dalla legge, sottoposte al Consiglio di Stato, sono assegnate ai singoli dipartimenti.

2. Di norma, un membro della stessa commissione può appartenervi solo per 12 anni e fino al compimento del settantesimo anno di età.

3. Il Consiglio di Stato è autorizzato a istituire commissioni per la preparazione preliminare di proposte importanti o per la sorveglianza di singoli rami dell'amministrazione.

4. Il Consiglio di Stato stabilisce l'inizio e la fine del rispettivo periodo di carica per le commissioni elette per la durata del mandato.

I Dipartimenti

1. I membri dei consigli di amministrazione delegati dal cantone non devono aver compiuto 70 anni al momento dell'assunzione della carica e non devono aver fatto parte del consiglio di amministrazione per più di 16 anni.

2. Questa disposizione non si applica ai consiglieri governativi durante il loro mandato.

Organizzazione Distrettuale

1. ...

2. I capoluoghi di distretto sono

| Distretto | Comune |

| --- | --- |

| Aarau | Aarau |

| Baden | Baden |

| Bremgarten | Bremgarten |

| Brugg | Brugg |

| Kulm | Unterkulm |

| Laufenburg | Laufenburg |

| Lenzburg | Lenzburg |

| Muri | Muri |

| Rheinfelden | Rheinfelden |

| Zofingen | Zofingen |

| Zurzach | Zurzach[[5]](#enumeration_itemtext_content_right_fn_2458929_2_5_c) **\*** |

Organizzazione Distrettuale

1. ...

2. L'assegnazione dei comuni ai distretti avviene, previa consultazione dei comuni interessati, mediante decreto.

Organizzazione Distrettuale

1. I capi distrettuali e i loro sostituti possono rappresentarsi reciprocamente nell'adempimento dei loro compiti al di là dei confini distrettuali.

**Cooperazione nell'amministrazione**

1. Se un affare coinvolge più dipartimenti o uffici, il Consiglio di Stato stabilisce la direzione.

2. Il Consiglio di Stato decide sui conflitti di competenza tra dipartimenti.

Collaborazione nell'Amministrazione

1. Se più dipartimenti o uffici di staff sono interessati a un affare, viene condotta una procedura di co-rapporto.

2. L'ufficio direttivo assicura la completezza dei documenti e un tempestivo svolgimento della procedura di co-rapporto.

**Cooperazione nell'amministrazione**

1. Il Consiglio di Stato può istituire unità di coordinamento, come gruppi di lavoro e direzioni di progetto, per il coordinamento di attività definite tra i dipartimenti.

2. Nelle unità di coordinamento possono essere nominati anche membri che non appartengono all'amministrazione.

Disposizioni transitorie e finali

1. La legge sull'amministrazione della giustizia amministrativa del 9 luglio 1968 è integrata come segue

Testo inserito nel relativo decreto.

Disposizioni transitorie e finali

1. Questa legge deve essere pubblicata nella raccolta delle leggi. Il Consiglio di governo determina il momento dell'entrata in vigore e emana le disposizioni necessarie per l'esecuzione di questa legge.

Disposizioni transitorie e finali

1. ...

2. La legge sull'istituzione degli uffici distrettuali del 16 marzo 1854 è abrogata.

3. Il decreto sull'appartenenza di un membro del consiglio di governo all'assemblea federale del 25 febbraio 1969 è abrogato.

4. Le disposizioni del decreto sull'organizzazione e gestione del consiglio di governo e dei suoi dipartimenti del 17 marzo 1969 sono abrogate, ad eccezione del § 23.

5. Il regolamento sull'amministrazione finanziaria delle chiese regionali e delle comunità ecclesiastiche del 9 gennaio 1929 è abrogato.

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