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Legge sull'elezione del Gran Consiglio (Grossratswahlgesetz) - Sistema di Voto per i Candidati

26 Articoli / Disposizioni · Svizzera · Canton Argovia
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Indice delle disposizioni (26)

Testo normativo (26 Articoli)

1. Disposizioni Generali

1. Il Gran Consiglio viene eletto secondo il sistema di votazione a candidati.

2. L'elettore avente diritto al voto dispone di tanti voti quanti sono i mandati da assegnare nel collegio elettorale. Ogni voto per un candidato viene conteggiato per il partito al quale egli appartiene.

1. Disposizioni Generali

1. Le designazioni di persona utilizzate in questa legge si riferiscono a entrambi i sessi.

1. Disposizioni Generali

1. Il numero delle persone che risiedono in un distretto è diviso per il divisore di assegnazione e arrotondato al numero intero più vicino. Il risultato determina il numero dei mandati da assegnare nel distretto interessato.

2. La base di calcolo è il numero di abitanti secondo la statistica della popolazione cantonale. Il Consiglio di Stato stabilisce i dettagli tramite regolamento.

3. Il divisore di assegnazione è stabilito in modo tale che, nel procedimento ai sensi del comma 1, siano assegnati esattamente 140 mandati.

4. In caso di possibilità di arrotondamento equivalenti, decide il caso la sorte.

5. Il Gran Consiglio effettua l'assegnazione dei mandati su richiesta del Consiglio di Stato prima di ogni elezione.

**1. Procedura Preliminare**

1. Una proposta elettorale non può contenere più nomi di persone eleggibili di quanti ne debbano essere eletti nel collegio elettorale. Nessun nome può essere indicato più volte.

2. La proposta elettorale deve essere sottoscritta da almeno 15 elettori aventi diritto di voto residenti nel collegio elettorale.

3. Essa deve avere una denominazione idonea a distinguerla dalle altre proposte elettorali.

4. Possono essere proposte solo persone aventi diritto di voto residenti nel collegio elettorale.

**1. Procedura Preliminare**

1. Un avente diritto al voto può sottoscrivere una sola lista di candidati. Dopo la presentazione della stessa, non può ritirare la sua firma. I candidati non possono firmare la lista in cui sono elencati.

2. I sottoscrittori devono fornire un certificato dell'autorità comunale competente che attesti il loro diritto di voto.

**1. Procedura Preliminare**

1. Gli elettori del collegio elettorale possono consultare le proposte di candidatura e i nomi dei firmatari presso la cancelleria dello Stato.

**1. Procedura Preliminare**

1. Le candidature elettorali corrette si chiamano liste.

2. Le liste sono numerate con numeri arabi. La numerazione delle singole liste avviene in base al numero di voti determinanti per la distribuzione dei seggi, che alle ultime elezioni generali sono stati attribuiti alle liste. La lista con il numero più alto di voti raggiunti nel cantone riceve in tutti i circoli elettorali il n. 1.

3. ...

4. Le nuove liste presentate ricevono numeri non ancora assegnati dalle liste precedenti. L'assegnazione avviene tramite sorteggio.

**1. Procedura Preliminare**

1. Sui ricorsi contro le decisioni nel procedimento preliminare decide il Tribunale Amministrativo.

2. I ricorsi devono essere presentati entro 3 giorni dalla notifica del provvedimento o dalla conoscenza dell'ordinanza. Non hanno effetto sospensivo.

Articolo 1: Procedura Elettorale

1. L'elettore avente diritto di voto può esercitare il suo diritto di voto solo con una scheda elettorale ufficiale.

2. Può cancellare i nomi dei candidati stampati, inserire nomi di candidati provenienti da altre liste (panachage) e/o indicare il nome dello stesso candidato sulla scheda elettorale due volte (cumulo).

3. La denominazione della lista e il numero d'ordine possono essere cancellati o sostituiti da altri. Se la denominazione della lista e il numero d'ordine non corrispondono, prevale la denominazione della lista.

4. Su una scheda elettorale senza modulo prestampato, può inserire i nomi di candidati eleggibili e aggiungere la denominazione della lista e/o il numero d'ordine di una lista.

5. Se una scheda elettorale contiene meno voti validi ai candidati rispetto al numero di membri del Gran Consiglio da eleggere nel collegio elettorale, le linee vuote sono considerate voti aggiuntivi per la lista di cui è indicata la denominazione o il numero d'ordine sulla scheda. Se mancano la denominazione e il numero d'ordine o la scheda elettorale contiene più di una delle denominazioni o dei numeri d'ordine delle liste presentate, le linee vuote non vengono conteggiate (voti nulli).

Articolo 1: Procedura Elettorale

1. Le schede elettorali sono nulle se

a) non sono ufficiali,

b) * non contengono il nome di un candidato del collegio elettorale,

c) sono compilate o modificate in modo diverso dalla scrittura a mano,

d) contengono dichiarazioni diffamatorie,

e) in caso di voto per corrispondenza, non rispettano le disposizioni specifiche,

f) non presentano il timbro ufficiale.

2. Se il nome di un candidato compare più di 2 volte su una scheda elettorale, le ripetizioni in eccesso vengono cancellate.

3. Se una scheda elettorale contiene più nomi rispetto ai seggi da assegnare nel collegio elettorale, gli ultimi nomi in eccesso vengono cancellati.

Articolo 1: Procedura Elettorale

1. La distribuzione dei seggi è effettuata dalla Cancelleria di Stato.

Articolo 1: Procedura Elettorale

1. Liste con la stessa denominazione formano un gruppo di lista nel cantone.

2. Un gruppo di lista partecipa alla distribuzione dei seggi solo se le sue liste ottengono almeno il 5% di tutti i voti di partito nel relativo distretto o se raggiungono un numero di elettori che corrisponde a livello cantonale ad una quota di elettorato di almeno il 3%.

Articolo 1: Procedura Elettorale

1. Il numero di voti di lista di un elenco viene diviso per il numero dei seggi da assegnare nel distretto in questione. Il risultato è denominato numero di elettori della lista.

2. In ogni gruppo di liste, i numeri degli elettori delle liste vengono sommati. La somma viene divisa per la chiave elettorale del cantone e arrotondata al numero intero più vicino. Il risultato indica il numero di seggi del gruppo di liste interessato.

3. La Cancelleria di Stato calcola la chiave elettorale del cantone in modo tale che, seguendo la procedura indicata nel comma 2, vengano assegnati 140 seggi.

4. In caso di possibilità di arrotondamento equivalenti, decide la sorte.

Articolo 1: Procedura Elettorale

1. Il numero di voti di lista di una lista è diviso per il divisore del collegio elettorale e il divisore del gruppo di lista, e arrotondato al numero intero più vicino. Il risultato indica il numero di seggi di questa lista.

2. La Cancelleria di Stato stabilisce per ogni collegio elettorale un divisore del collegio elettorale e per ogni gruppo di lista un divisore del gruppo di lista, in modo tale che procedendo secondo il comma 1

a) ogni distretto riceva il numero di mandati assegnatigli dal Gran Consiglio,

b) ogni gruppo di lista riceva il numero di seggi che le spetta secondo l'assegnazione generale.

3. In caso di possibilità di arrotondamento equivalenti, decide il sorteggio.

Articolo 1: Procedura Elettorale

1. I seggi assegnati a una lista sono distribuiti tra i candidati in base al numero di voti ricevuti. In caso di parità di voti, il seggio viene attribuito al candidato indicato per primo nella lista.

2. I candidati non eletti diventano supplenti nell'ordine dei voti ricevuti. Se un seggio non può essere occupato, la cancelleria di Stato dichiara eletta la prima persona sostitutiva della lista pertinente. Se questo candidato non può o non vuole assumere l'incarico, subentra il candidato successivo.

3. Se a una lista vengono assegnati più seggi di quanti candidati essa contenga, per i seggi in esubero si procede a un'elezione suppletiva nel distretto pertinente ai sensi del § 18a.

Articolo 1: Procedura Elettorale

1. I ricorsi contro il procedimento elettorale devono essere presentati entro 3 giorni dalla pubblicazione del risultato elettorale presso la Cancelleria dello Stato per il Tribunale Amministrativo.

Articolo 1: Procedura Elettorale

1. Sulla validità dell'elezione decide il Gran Consiglio nella seduta costituente.

Incompatibilità, Successione e Elezione Supplementare

1. I candidati eletti, per i quali sussiste una causa di incompatibilità, devono dichiarare, dopo l'elezione, a quale dei due incarichi intendono rinunciare.

2. Le persone che si trovano in un rapporto di lavoro di diritto pubblico con il Cantone e per le quali sussiste una causa di incompatibilità, devono sciogliere tale rapporto di lavoro al più tardi entro 3 mesi dall'ingresso nel Gran Consiglio.

Incompatibilità, Successione e Elezione Supplementare

1. Se un membro si dimette dal Gran Consiglio durante il periodo di carica, la Cancelleria di Stato dichiara eletto quel candidato che, tra i non eletti della lista in questione, ha ricevuto il maggior numero di voti.

2. Se tale candidato non può o non vuole assumere l'incarico, subentra il candidato successivo.

Incompatibilità, Successione e Elezione Supplementare

1. Se un seggio resosi vacante non può essere occupato mediante subentro, i firmatari della lista a cui apparteneva il membro del consiglio dimissionario possono, entro un termine stabilito dalla Cancelleria di Stato, presentare una proposta di sostituzione. Questa proposta necessita dell'approvazione di almeno otto dei firmatari originali.

2. Il candidato proposto dai firmatari della lista per l'elezione complementare viene dichiarato eletto dalla Cancelleria di Stato, senza ricorrere al voto, previa verifica formale della proposta.

3. Se i firmatari della lista originale non esercitano il loro diritto di proposta o non riescono a raggiungere un accordo, il Consiglio di Governo ordina una votazione pubblica nel circondario elettorale interessato. Se nel circondario elettorale vi è un solo seggio da assegnare, è considerato eletto chi ha ricevuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti, decide il sorteggio.

Disposizioni finali

**1. Il Consiglio di Stato è incaricato dell'esecuzione.**

2. Con un regolamento, il Consiglio di Stato disciplina l'organizzazione, la fase preliminare, la procedura elettorale e il rilevamento dei risultati delle elezioni.

Disposizioni finali

1. Con l'entrata in vigore di questa legge sono abrogati

a) Legge sulla rappresentanza proporzionale del Gran Consiglio del 10 gennaio 1921;

b) Decreto sull'esecuzione della disposizione costituzionale sulla rappresentanza nel Gran Consiglio secondo il numero degli abitanti del 25 gennaio 1864.

Disposizioni finali

1. Con l'entrata in vigore della presente legge, la Legge sui Comuni (Legge Comunale) del 19 dicembre 1978 viene modificata come segue

*Testo inserito nell'ordinanza pertinente.*

Disposizioni finali

1. Questa legge deve essere pubblicata nella raccolta delle leggi. Il Consiglio di Governo determina la data di entrata in vigore.

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