Legge sugli organi ufficiali di pubblicazione (Publikationsgesetz, PuG) - Organi ufficiali di pubblicazione (PuG)
Indice delle disposizioni (17)
Testo normativo (17 Articoli)
1. Gli organi ufficiali di pubblicazione sono
a) il Bollettino Ufficiale,
b) la Raccolta delle Leggi del Cantone Argovia (RLA),
c) la Raccolta Sistematica del Diritto Argoviese (RSDA).
2. Il Consiglio di Governo può designare ulteriori organi ufficiali di pubblicazione per determinate materie.
1. Le comunicazioni ufficiali prescritte per legge per l'intero territorio del cantone devono essere pubblicate nel Bollettino Ufficiale, a meno che non compaiano nell'AGS.
2. Il Bollettino Ufficiale viene pubblicato generalmente su base settimanale.
3. ...
1. L'AGS è una raccolta cronologica aggiornata del diritto cantonale.
2. Vi sono pubblicati
a) la Costituzione cantonale,
b) le leggi e i decreti cantonali,
c) i regolamenti e gli altri atti normativi delle autorità cantonali e degli enti statali autonomi,
d) i trattati normativi conclusi con altri Cantoni, con la Confederazione e con l'estero,
e) gli atti normativi degli organi inter-cantonali.
3. Il Consiglio di Stato può includere nell'AGS atti non normativi o accordi, se vi è un sufficiente interesse pubblico alla loro pubblicazione.
1. In casi eccezionali giustificati, decreti e contratti, nonché parti di essi, possono essere inseriti nell'AGS solo con il titolo, la fonte di riferimento e l'ufficio di consultazione.
2. La pubblicazione per rinvio è motivata e decisa dall'organo competente per l'emanazione.
1. La pubblicazione ordinaria degli atti normativi e dei trattati nel AGS avviene di norma almeno dieci giorni prima della loro entrata in vigore.
1. In caso di particolare urgenza, per garantire l'efficacia o in presenza di circostanze straordinarie, una pubblicazione può avvenire tramite procedura straordinaria
a) nel Bollettino Ufficiale,
b) sulla stampa, su internet, tramite radio o televisione,
c) attraverso altri mezzi adeguati.
2. La pubblicazione ordinaria deve essere effettuata il prima possibile.
1. Gli atti normativi e i contratti obbligano le persone solo se sono stati pubblicati conformemente a questa legge.
2. Se un atto normativo o un contratto viene pubblicato nell'AGS dopo l'entrata in vigore, gli obblighi derivanti sorgono solo il giorno successivo alla sua pubblicazione. Resta salvo l'articolo 6, comma 1.
3. Se un atto normativo o un contratto viene reso noto mediante rinvio o con procedura straordinaria, resta aperta agli interessati la possibilità di dimostrare che non conoscevano l'atto normativo o il contratto e che, nonostante la dovuta diligenza, non avrebbero potuto conoscerlo.
1. Se il contenuto della SAR non corrisponde alla pubblicazione nell'AGS, prevale la versione dell'AGS. Se un testo appare lì solo con titolo, luogo di consultazione e fonte di riferimento, la versione a cui si fa riferimento è determinante.
1. Se la data di entrata in vigore di un decreto normativo non risulta dal suo contenuto, essa viene stabilita dal Consiglio di Governo.
2. In assenza di una decisione specifica, il decreto entra in vigore dieci giorni dopo la sua pubblicazione.
1. La Cancelleria di Stato corregge nella AGS gli errori e le formulazioni che alterano il senso e che non corrispondono alla decisione dell'organo che emette.
2. Gli errori e le formulazioni che alterano il senso sono in particolare
a) errori grammaticali, ortografici e di presentazione che sono di rilevanza contenutistica,
b) errori formali come riferimenti errati, errori tecnici legislativi o incongruenze terminologiche.
1. La SAR è una raccolta depurata e ordinata per materie del diritto cantonale pubblicato nell'AGS.
2. Viene aggiornata continuamente.
1. La Cancelleria di Stato corregge nella RAS informalmente errori grammaticali, ortografici e di presentazione privi di significato, che non alterano né falsano il senso della disposizione.
2. Essa adatta nella RAS indicazioni come denominazioni di unità amministrative, riferimenti, citazioni o abbreviazioni.
1. Gli organi ufficiali di pubblicazione appaiono in forma elettronica adeguata.
2. La Cancelleria di Stato deve garantire l'immutabilità della versione pubblicata con validità legale del AGS, SAR e Bollettino Ufficiale mediante misure adeguate.
1. Il bollettino ufficiale, AGS e SAR sono pubblicati dalla Cancelleria di Stato.
1. L'accesso all'AGS, al SAR e al Bollettino Ufficiale su Internet è gratuito.
2. Una copia dei decreti e dei contratti pubblicati per rinvio ai sensi del § 4 può essere ottenuta gratuitamente presso la Cancelleria di Stato.
3. ...
4. L'acquisizione dei regolamenti di organizzazioni private, ai quali si fa riferimento nei decreti, è gratuita.
1. Ogni persona può consultare presso la Cancelleria dello Stato e i tribunali distrettuali
a) La Raccolta ufficiale e la Raccolta sistematica del diritto federale (RU e RS) e il Foglio federale,
b) le ordinanze pubblicate nel procedimento straordinario, che non sono ancora state incluse nella RU.
2. Ogni persona può consultare presso la Cancelleria dello Stato e le cancellerie comunali
a) L'AGS,
b) la SAR,
c) le edizioni del bollettino ufficiale dell'anno corrente e dell'anno precedente,
d) la RS.
3. Il comune determina la forma di consultazione secondo il comma 2. La consultazione può avvenire in particolare tramite un accesso Internet o attraverso estratti stampati.
1. Questa legge deve essere pubblicata nella raccolta delle leggi dopo il decorso del termine per il referendum senza esito oppure dopo l'accettazione da parte del popolo.
2. Il consiglio di governo determina la data di entrata in vigore.