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Legge sulla statistica pubblica (Statistikgesetz, StatG) - Oggetto e Scopo (StatG)

24 Articoli / Disposizioni · Svizzera · Canton Argovia
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Indice delle disposizioni (24)

Testo normativo (24 Articoli)

1. Disposizioni Generali

1. Questa legge regola la statistica pubblica del Cantone.

2. Essa si propone di

a) fornire al Cantone i risultati statistici necessari come base decisionale per adempiere ai suoi compiti (statistica cantonale),

b) garantire la partecipazione del Cantone alla statistica federale,

c) mettere a disposizione del pubblico, dei comuni, dell'economia e delle parti sociali i risultati statistici o garantire l'accesso a questi,

d) orientare l'organizzazione della statistica del Cantone verso una raccolta e un'elaborazione dei dati efficiente e che tenga conto delle esigenze degli interessati,

e) promuovere la collaborazione con i comuni, i cantoni, la Confederazione e l'estero nel campo della statistica pubblica,

f) garantire la protezione dei dati in materia di statistica pubblica.

1. Disposizioni Generali

1. Questa legge si applica al Cantone e alle persone, organizzazioni nonché enti pubblici e istituzioni che svolgono attività statistiche per conto del Cantone.

2. Essa non si applica a

a) attività che, mediante l'uso di metodi statistici, servono direttamente alla pianificazione, alla gestione, all'adempimento o alla verifica di compiti pubblici,

b) attività scientifiche di istituti di insegnamento e ricerca.

1. Disposizioni Generali

1. In questo legge significano

a) Dati individuali: Caratteristiche di una singola unità di osservazione, che comprendono qualsiasi entità registrabile oltre alle persone fisiche e giuridiche,

b) Persona singola: Persona fisica o giuridica di diritto privato,

c) risultati statistici: Conoscenze sulle proprietà e le correlazioni dei fenomeni di massa, ottenute dall'analisi e dalla sintesi dei dati individuali,

d) dati statistici: Dati individuali, dati aggregati o risultati che sono necessari per attività statistiche o da esse generati,

e) attività statistica: Qualsiasi attività finalizzata a produrre, pubblicare, conservare e documentare risultati statistici. Ciò include in particolare la raccolta, l'elaborazione, la sintesi, la memorizzazione, l'analisi e l'interpretazione dei dati con metodi statistici,

f) ente pubblico: Autorità o unità organizzativa del cantone, dei comuni, di altri enti pubblici autonomi e istituzioni, nonché privati, nella misura in cui svolgono compiti statali o comunali.

1. Disposizioni Generali

1. Le attività statistiche vengono eseguite secondo principi professionali riconosciuti e metodi scientifici.

Compiti, Organizzazione e Finanze

1. L'attività statistica del cantone comprende da un lato la partecipazione del cantone alla statistica federale e dall'altro la statistica cantonale.

2. La statistica cantonale fornisce risultati statistici sulla situazione e lo sviluppo di importanti ambiti di vita, in particolare su popolazione, economia, società, salute, istruzione, cultura, territorio e ambiente.

Compiti, Organizzazione e Finanze

1. L'Ufficio Statistico è l'ente centrale e indipendente di statistica del Cantone. È responsabile per le statistiche cantonali, consiglia le unità amministrative del Cantone e fornisce servizi statistici.

2. Svolge tutte le attività statistiche che derivano dall'obbligo di cooperazione del Cantone con la statistica federale e per le quali non sono competenti gli altri produttori di statistiche ai sensi del § 7.

3. Coordina le attività statistiche del Cantone quando una rilevazione della statistica federale richiede dati da più ambiti di competenza.

4. Può avvalersi di esperti quando l'adempimento delle sue funzioni richiede conoscenze specialistiche particolari o non può essere garantito con il proprio personale.

Compiti, Organizzazione e Finanze

1. Gli organi pubblici del cantone agiscono autonomamente in ambito statistico, nella misura in cui dipendono da risultati statistici per l'adempimento delle loro funzioni.

2. Essi collaborano nell'esecuzione delle rilevazioni della statistica federale, qualora la statistica in questione dipenda da dati provenienti dal loro ambito di competenza.

Compiti, Organizzazione e Finanze

1. Cantone e comuni sostengono autonomamente le spese derivanti dalla loro partecipazione alla statistica federale.

Raccolta Dati

1. Per l'elaborazione delle statistiche cantonali devono essere utilizzati i dati raccolti dal cantone attraverso l'esecuzione delle leggi (dati amministrativi e di registro), nonché le banche dati pubblicamente accessibili.

2. L'Ufficio di Statistica può richiamare i dati amministrativi e di registro, inclusi dati personali particolarmente sensibili, dalle raccolte dati e applicazioni informatiche corrispondenti o farseli inviare entro una data di riferimento. La durata dell'accesso ai dati personali deve essere limitata al minimo necessario ed estendersi al più piccolo numero possibile di persone.

Raccolta Dati

1. Qualora non siano disponibili dati ai sensi del § 9 comma 1, l'Ufficio Statistico raccoglie i dati necessari per le statistiche cantonali presso gli enti pubblici.

Raccolta Dati

1. Se i dati richiesti non possono essere ottenuti dai database ai sensi dei §§ 9 comma 1 e 10 comma 1, o solo con un dispendio sproporzionato, e se ciò è necessario per la completezza, rappresentatività, comparabilità o attualità di una statistica, l'Ufficio Statistico può raccoglierli attraverso interviste a persone fisiche e giuridiche (rilevazione diretta), mediante osservazione o misurazione.

2. Il cerchio e il numero degli intervistati non devono essere più grandi di quanto necessario per lo scopo e la significatività delle statistiche da creare.

3. Gli intervistati devono essere informati sull'obiettivo e la base giuridica della rilevazione, così come su un eventuale compenso.

# Raccolta Dati

1. Gli organi pubblici sono obbligati a fornire informazioni e a collaborare. Le informazioni ottenute dai tribunali non devono essere tali da compromettere l'indipendenza della giustizia. È necessario consultare preventivamente la direzione della giustizia.

2. Le persone fisiche e giuridiche possono essere obbligate a fornire informazioni e a collaborare in caso di rilevamenti diretti, se il metodo di rilevamento e l'importanza delle statistiche lo richiedono. Il Consiglio di Stato emana le relative disposizioni.

3. La decisione sull'obbligo di fornire informazioni e di cooperare imposto può essere impugnata presso il Tribunale amministrativo.

# Raccolta Dati

1. Gli enti pubblici così come le persone fisiche e giuridiche sono tenuti a fornire informazioni veritiere.

Raccolta Dati

1. La fornitura di informazioni e la collaborazione non sono compensate.

2. In caso di rilevamenti diretti, è possibile corrispondere un compenso adeguato per sforzi straordinariamente elevati.

Elaborazione, Conservazione e Protezione dei Dati

1. I produttori di statistiche proteggono i dati tramite le necessarie e proporzionate misure organizzative e tecniche contro la manipolazione non autorizzata. Per la protezione dei dati personali si applica il § 12 della Legge sull'informazione pubblica, la protezione dei dati e l'archiviazione (IDAG) del 24 ottobre 2006.

2. L'Ufficio Statistico può conservare le liste di nomi e indirizzi create per la preparazione, l'esecuzione e il coordinamento delle rilevazioni soltanto per il tempo necessario ai fini indicati.

3. Il materiale derivante da rilevazioni dirette, che contenga oltre ai dati richiesti anche nomi o numeri di identificazione personale delle persone interessate, può essere trattato solo dall'Ufficio Statistico. Deve essere distrutto non appena il trattamento è completato.

4. L'Ufficio Statistico può conservare e archiviare i dati solo sotto la riserva del § 16 se non contengono nomi o numeri di identificazione personale delle persone interessate.

Elaborazione, Conservazione e Protezione dei Dati

1. L'Ufficio di Statistica può utilizzare i dati identificativi personali necessari per completare, controllare e trattare i dati individuali raccolti.

2. Tratta i dati individuali preparati in forma pseudonimizzata. Li pseudonimizza sostituendo le designazioni personali con un identificatore non parlante.

3. L'Ufficio di Statistica anonimizza i dati individuali non appena lo scopo del loro trattamento lo consente, ma al più tardi 30 anni dopo la loro raccolta. Li anonimizza cancellando le informazioni identificative personali e l'identificatore.

4. Se con una statistica devono essere esaminati sviluppi per un periodo superiore a 30 anni, l'Ufficio di Statistica anonimizza i dati individuali non appena lo scopo della statistica è raggiunto. Il Consiglio di Governo stabilisce tali statistiche mediante regolamento.

Elaborazione, Conservazione e Protezione dei Dati

1. L'Ufficio di Statistica può collegare fra loro i dati.

2. A tal fine, utilizza sistematicamente il numero di assicurato secondo l'art. 50c della Legge federale sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS) del 20 dicembre 1946 o altri identificatori come chiave di collegamento.

3. Prima di collegare i dati personali che coprono aree o periodi diversi, l'Ufficio di Statistica sostituisce le informazioni personali con un identificatore non esplicativo.

4. Se vengono collegati dati personali particolarmente sensibili, o se dalla loro connessione emergono profili personali, i dati collegati devono essere cancellati al termine dei lavori di valutazione statistica.

Elaborazione, Conservazione e Protezione dei Dati

1. I dati raccolti a fini statistici ai sensi dei §§ 9-11 possono essere utilizzati esclusivamente per le statistiche federali e cantonali. Non devono essere offerti all'Archivio di Stato.

2. L'uso per un altro scopo è consentito solo se espressamente previsto da una legge o con il consenso delle persone interessate.

3. Se l'Ufficio di statistica rileva dei difetti nei dati raccolti, li segnala all'ente pubblico presso il quale tali dati hanno avuto origine.

Elaborazione, Conservazione e Protezione dei Dati

1. Le persone incaricate di attività statistiche devono mantenere segrete tutte le informazioni riguardanti persone fisiche e giuridiche che acquisiscono durante il loro lavoro. Questo obbligo persiste anche dopo la cessazione dell'attività.

2. Qualora persone esterne all'amministrazione siano incaricate di attività statistiche, esse devono essere obbligate contrattualmente a rispettare il segreto statistico secondo quanto previsto dal comma 1.

Elaborazione, Conservazione e Protezione dei Dati

1. L'Ufficio di Statistica può cedere dati individuali in forma anonima per scopi non commerciali di ricerca e scienza a organizzazioni e istituzioni al di fuori dell'amministrazione cantonale, a condizione che non sia possibile trarre conclusioni su singole persone.

2. L'Ufficio di Statistica può, con l'approvazione del Consiglio di Governo, cedere dati di indirizzo per indagini a fini statistici.

3. Alle organizzazioni e istituzioni sono da imporre per contratto obblighi equivalenti a quelli previsti dai §§ 15 comma 1, 18 comma 1 e 2, 19 comma 1, 21 e 22 comma 1. Inoltre, sono obbligate contrattualmente alla cancellazione irrevocabile dei dati una volta raggiunto lo scopo del trattamento, comunque entro cinque anni.

Pubblicazioni e Servizi

1. I produttori di statistiche pubblicano i loro risultati statistici in modo obiettivo e imparziale. I risultati non pubblicati vengono resi accessibili in modo adeguato.

2. Fatto salvo un obbligo legale di pubblicazione, i risultati non devono permettere di trarre conclusioni sulle situazioni di singoli individui che la persona interessata non ha già reso accessibili al pubblico.

3. I produttori di statistiche forniscono definizioni dei termini nei risultati statistici e documentano i metodi di raccolta e di valutazione.

Pubblicazioni e Servizi

1. I risultati statistici pubblicati o resi accessibili possono essere utilizzati e riprodotti gratuitamente con citazione della fonte senza necessità di autorizzazione di diritto d'autore.

2. Il Gran Consiglio può, attraverso un decreto, prevedere l'obbligo di autorizzazione e di pagamento di un canone per l'uso o la diffusione a fini commerciali.

Pubblicazioni e Servizi

1. L'Ufficio di statistica può svolgere attività statistiche per le unità amministrative del Cantone e per le persone giuridiche di diritto pubblico, istituti e fondazioni, nonché per le istituzioni di diritto privato controllate dal Cantone, a fronte di un compenso che copra i costi.

2. Può, nei limiti delle proprie possibilità e con discrezione, elaborare dati già in suo possesso per persone e organizzazioni al di fuori dell'amministrazione del Cantone dietro pagamento di una tassa.

Disposizione finale

1. Il Consiglio di Stato determina l'entrata in vigore.

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