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Legge sull'incompatibilità (UG) - Parentela in Grado Esclusivo (UG)

12 Articoli / Disposizioni · Svizzera · Canton Argovia
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Indice delle disposizioni (12)

Testo normativo (12 Articoli)

Esclusione dei parenti

1. I parenti e gli affini fino al 2º grado incluso, i coniugi, i partner registrati, così come i coniugi e i partner registrati dei fratelli, non possono essere membri della stessa autorità.

2. Lo stesso divieto di parentela si applica anche tra

a) consiglieri di governo e cancellieri dello stato,

b) * ...

c) * ...

d) capi dipartimento e collaboratori immediatamente subordinati del cantone,

e) giudici e cancellieri del tribunale, nonché i loro sostituti,

f) * membri del consiglio comunale e della commissione delle finanze, nonché della commissione di revisione,

g) * sindaco e segretario comunale o segretaria comunale, nonché il loro sostituto o la loro sostituta.

3. Lo scioglimento del matrimonio o dell’unione registrata non annulla il motivo di esclusione dovuto all’affinità.

4. Il Gran Consiglio può concedere eccezioni in casi di rigore.

Esclusione dei parenti

1. Le designazioni di persone utilizzate in questa legge si riferiscono a entrambi i sessi.

Esclusione dei Parenti

1. Le autorità ai sensi di questa legge sono gli organi collegiali con poteri decisionali, ad eccezione del Gran Consiglio e del Consiglio comunale.

Esclusione dei parenti

1. Qualora, in occasione di un'elezione di rinnovo generale al primo turno, vengano eletti nella stessa autorità parenti in grado esclusivo e dichiarino di accettare l'elezione, risulterà eletta la persona che ha raccolto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti, si procede al sorteggio.

2. Se, in un turno elettorale successivo o in un'elezione sostitutiva, viene eletta nella stessa autorità una persona parente in grado esclusivo con un membro, essa potrà esercitare la carica solo se il membro rinuncia al proprio incarico.

3. In caso di rapporto di parentela secondo il § 1 comma 2, il membro superiore dell'autorità è considerato eletto, a meno che questo non rinunci espressamente all'ulteriore esercizio della sua carica.

Ulteriori Incompatibilità

1. Non possono appartenere al Gran Consiglio

a) le persone che sono in un rapporto di impiego di diritto pubblico conforme al diritto cantonale; sono escluse le insegnanti della scuola dell'obbligo, i collaboratori temporanei, i tirocinanti e i collaboratori assunti a tempo parziale con un impegno del 20% o meno,

b) * ...

c) * i membri del Tribunale superiore, del Tribunale amministrativo speciale, del Tribunale di giustizia e dei Tribunali distrettuali.

Ulteriori Incompatibilità

1. L'incarico di Consigliere o Consigliera Comunale e l'attività di Segretario o Segretaria Comunale e dei rispettivi sostituti non possono essere svolti contemporaneamente

a) i membri del Consiglio di Stato e il Cancelliere di Stato,

b) * i membri a tempo pieno del Tribunale Superiore, del Tribunale Amministrativo Speciale e dei Tribunali Distrettuali, nonché i giudici esperti a tempo pieno nella protezione di minori e adulti,

bbis) * i membri a tempo parziale dei Tribunali Distrettuali, se il comune in questione si trova nello stesso distretto,

bter) * i presidenti degli uffici di conciliazione per locazione e affitto, se il comune in questione si trova nello stesso distretto,

c) * il Giudice di Pace, se il comune in questione si trova nello stesso circondario giudiziario del Giudice di Pace.

2. Con l'incarico di membro del Consiglio Comunale, sono inoltre incompatibili l'attività di responsabile delle finanze e di membro della direzione di una scuola pubblica dello stesso comune, nonché i rapporti di lavoro dei dipendenti comunali e delle istituzioni pubbliche comunali non autonome con un impegno superiore al 20%.

Ulteriori Incompatibilità

1. I membri della Commissione delle finanze e della Commissione di revisione gestionale non possono essere contemporaneamente membri del Consiglio comunale, dipendenti del comune o di istituzioni comunali di diritto pubblico non indipendenti. È ammessa la gestione della segreteria da parte di una dipendente o di un dipendente.

Ulteriori Incompatibilità

1. Le giudici di pace e i giudici di pace non possono esercitare alcun altro incarico giudiziario.

2. I dipendenti dell'amministrazione cantonale non possono appartenere né al tribunale amministrativo né al tribunale amministrativo speciale. I membri del tribunale amministrativo speciale non possono appartenere al tribunale amministrativo.

2bis Le giudici e i giudici del tribunale di giustizia non possono appartenere ad altri tribunali del Cantone.

3. I dipendenti dell'amministrazione cantonale possono appartenere ad altri tribunali come giudici onorari solo se non si possono verificare conflitti di interesse.

Disposizioni finali

1. Con l'entrata in vigore di questa legge sono abrogate tutte le disposizioni a essa contrarie, in particolare

a) § 12 della legge sull'organizzazione del Tribunale Supremo del 22 dicembre 1852[1],

b) § 12 della legge sull'organizzazione dei tribunali distrettuali del 22 dicembre 1852[2],

c) § 3 della legge sull'istituzione degli uffici distrettuali del 16 marzo 1854[3],

d) § 13 comma 4 della legge sulle elezioni e votazioni del 6 settembre 1937[4],

e) Regolamento sull'esclusione dei parenti, l'incompatibilità e il recesso nelle autorità scolastiche del 17 settembre 1943[5],

f) § 11 comma 2 della legge sulla giurisdizione amministrativa del 9 luglio 1968[6],

g) § 2 del decreto sull'organizzazione e gestione del consiglio di governo e dei suoi dipartimenti (decreto organizzativo) del 17 marzo 1969[7],

h) § 21 della legge sulla Banca Cantonale Argoviese del 3 luglio 1973[8],

i) §§ 41 e 47 comma 2 della legge sui comuni (legge comunale) del 19 dicembre 1978[9].

Disposizioni finali

1. La legge sui comuni (Legge Comunale) del 19 dicembre 1978 è modificata come segue

*Testo inserito nel decreto pertinente.*

Disposizioni finali

1. Questa legge entra in vigore per decisione del Consiglio di Stato dopo l'approvazione da parte del popolo e viene pubblicata nella raccolta delle leggi.

2. Le autorità e i funzionari terminano il periodo di mandato in corso al momento dell'entrata in vigore di questa legge secondo il diritto precedente.

Disposizioni finali

1. Le persone soggette alla normativa sulle incompatibilità di cui all'art. 5, comma 2 di questa legge, che sono state membri del consiglio comunale durante il mandato 2002/05, possono essere rieletti per il mandato 2006/09.

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