Ordinanza di applicazione della legge sui registri e il controllo dei residenti - Competenze (RMV)
Indice delle disposizioni (25)
Testo normativo (25 Articoli)
1. Il Dipartimento dell'Economia Pubblica e Interni (DVI) è il dipartimento competente ai sensi del RMG.
2. L'Ufficio di Coordinamento dello Scambio di Dati è l'ufficio competente ai sensi dell'art. 9 della Legge federale sull'armonizzazione dei registri degli abitanti e di altri registri ufficiali delle persone (Legge sull'armonizzazione dei registri, RHG) del 23 giugno 2006 e dell'art. 5 comma 1 del Regolamento sul registro federale degli edifici e delle abitazioni (VGWR) del 9 giugno 2017.
1. Un edificio semplice è un edificio con un massimo di tre appartamenti per piano.
2. Un edificio complesso è un edificio con più di tre appartamenti per piano.
1. Documenti da depositare per cittadini svizzeri maggiorenni sono il certificato di origine per la residenza principale ovvero l'attestato di domicilio per la residenza secondaria.
2. I documenti elettronici certificati sono equiparati ai documenti in formato cartaceo.
1. L'attuazione delle comunicazioni elettroniche ai sensi del § 7a RMG è conforme allo stato dell'arte attuale, come espresso in particolare negli standard tecnici riconosciuti dell'associazione eCH.
1. Le direttrici e i direttori di nuclei abitativi collettivi delle seguenti categorie devono periodicamente comunicare al controllo degli abitanti le persone che risiedono nel loro nucleo abitativo collettivo da almeno tre mesi consecutivi o per tre mesi nell'arco di un anno
a) Case di riposo e case di cura,
b) Appartamenti e comunità per bambini e adolescenti,
c) Convitti e residenze per studenti,
d) Istituzioni per disabili,
e) Conventi e altre strutture di associazioni religiose.
1. La struttura del registro degli abitanti è definita dalle caratteristiche ufficiali del catalogo delle caratteristiche federali e dalle caratteristiche cantonali elencate nell'allegato 1, in conformità con il § 15 comma 3 seconda frase del RMG.
1. Il controllo della popolazione garantisce l'identificazione delle persone che si registrano tramite documenti d'identità.
2. Il controllo della popolazione
a) emette, su richiesta, una conferma di registrazione,
b) conserva i documenti depositati in modo ordinato e protetto,
c) informa il comune di residenza principale in caso di abbandono della residenza secondaria e distrugge il certificato di domicilio,
d) dispone l'emissione di un nuovo documento in caso di modifica dello stato civile, del nome o della cittadinanza e distrugge il documento depositato una volta ricevuto quello nuovo,
e) distrugge i documenti depositati di persone che hanno lasciato il comune senza notificare la partenza e di cui non è possibile determinare la nuova residenza, trascorsi tre mesi,
f) conferma o modifica solo i dati verificati.
1. Il certificato di domicilio deve essere limitato alla durata prevista della residenza secondaria, fino a un massimo di cinque anni.
2. Per soggiorni a tempo indeterminato in case di riposo e istituti di cura, il certificato di domicilio deve essere rilasciato senza scadenza.
1. Le modifiche relative al registro devono essere comunicate agli enti pubblici, nella misura in cui questi ne hanno bisogno per l'espletamento delle loro funzioni.
2. Le comunicazioni corrispondenti devono essere effettuate in particolare alle scuole, alle aziende municipali di fornitura e smaltimento, alle chiese territoriali e alle comunità ecclesiastiche riconosciute.
3. Entro il termine di una settimana dal ricevimento della comunicazione, ogni nascita deve essere notificata all'ufficio competente per la consulenza alle madri e ai padri, e ogni decesso di persone che abbiano compiuto i 18 anni deve essere notificato alla presidenza dei tribunali distrettuali.
4. I decessi devono essere notificati al comune di residenza secondaria.
5. L'obbligo di notifica ai sensi dei paragrafi 1-3 viene meno se l'ufficio ricevente è collegato al registro cantonale degli abitanti.
1. Oltre alle caratteristiche previste nel catalogo delle caratteristiche del Registro federale degli edifici e delle abitazioni e nel catalogo delle caratteristiche dei progetti di costruzione dell'Ufficio federale di statistica (BFS), il Cantone raccoglie i seguenti oggetti
a) opere coperte
b) autorimessa/parcheggio sotterraneo
1. Per l'identificazione di un appartamento all'interno di un edificio è obbligatoria la numerazione amministrativa degli appartamenti per tutti gli edifici complessi.
2. La numerazione amministrativa degli appartamenti avviene secondo la direttiva dell'UFS. Se è già presente una numerazione sistematica da parte dei locatori, questa viene adottata.
3. Per gli edifici semplici, l'identificazione dell'appartamento nell'edificio avviene tramite la caratteristica «Posizione al piano». Questa identificazione viene riportata dai locatori al posto del numero amministrativo dell'appartamento sul contratto di locazione.
1. Date di riferimento per la fornitura di dati per le statistiche demografiche sono il 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre e 31 dicembre.
2. I dati demografici devono essere corretti ed aggiornati nel registro cantonale della popolazione entro il 15 del mese successivo.
3. L'aggiornamento dei dati sugli immobili deve essere conforme all'Art. 10 VGWR.
1. Eventuali caratteristiche specifiche del comune ai sensi del § 15 comma 4 RMG e il loro scopo d'uso devono essere stabiliti in un regolamento dall'assemblea comunale o dal consiglio degli abitanti.
2. Le caratteristiche specifiche del comune non vengono riflesse nel registro anagrafico gestito dal cantone.
1. Lo scambio di dati tra i comuni e il registro cantonale degli abitanti avviene tramite Sedex.
2. Le forniture di dati da parte degli uffici cantonali ai comuni avvengono direttamente e tramite Sedex.
1. Per i registri comunali degli abitanti è consentito l'uso esclusivamente di software che garantisce l'aggiornamento corretto del registro cantonale e dispone di un adattatore di connessione Sedex per la comunicazione dei dati.
2. Il fornitore del software conferma mediante autodichiarazione che il suo software è conforme alle normative federali e cantonali.
3. L'ufficio competente per lo scambio dei dati mantiene un elenco dei software approvati e delle versioni consentite.
1. I dati provenienti dal Registro federale degli edifici e delle abitazioni (GWR) devono essere raccolti principalmente presso la Confederazione.
2. Su richiesta motivata, è possibile utilizzare i dati corrispondenti della replica cantonale del GWR. La richiesta deve essere presentata per iscritto al Servizio specializzato per lo scambio di dati per conto del DVI.
1. Il DVI ha in particolare i seguenti compiti
a) Decisione sulle domande di autorizzazione all'accesso,
b) Regolamentazione della collaborazione con altri uffici cantonali,
c) Controllo della plausibilità dei dati forniti dai comuni secondo le esigenze della Confederazione e del Cantone,
d) Disposizione delle correzioni necessarie,
e) Pubblicazione di un elenco degli organi collegati al registro cantonale, che deve essere costantemente aggiornato.
2. Emette, in consultazione con gli uffici cantonali interessati, direttive in particolare riguardanti
a) I dettagli delle comunicazioni dal registro degli abitanti da parte dei comuni al Cantone e ad altri enti,
b) La garanzia della qualità del registro degli abitanti,
c) Determinazione dei dettagli della protezione dei dati.
1. L'Ufficio di Scambio Dati è punto di contatto e informazione.
2. Ha in particolare i seguenti compiti
a) Gestione del registro cantonale degli abitanti e della replica GWR,
b) Fornitura di dati agli enti autorizzati tramite Sedex.
1. Collegamento con registri di terze parti può essere eseguito nel registro cantonale degli abitanti utilizzando l'identificatore personale del registro di terze parti come strumento tecnico, associandolo al corrispondente numero di assicurato AVS.
2. Gli identificatori personali di registri di terze parti non possono essere visibili in caso di interpellazioni nel registro cantonale degli abitanti.
1. Le domande per il rilascio delle autorizzazioni di accesso al registro degli abitanti del cantone nonché per l'ottenimento delle variazioni devono essere presentate per iscritto all'ufficio competente per lo scambio di dati a favore del DVI.
2. La domanda deve contenere
a) l'indicazione delle caratteristiche e degli eventi di variazione richiesti,
b) la base giuridica per il trattamento dei dati,
c) una motivazione per cui i dati sono necessari per l'adempimento del compito dell'ente pubblico,
d) le unità organizzative a cui deve essere concessa l'autorizzazione di accesso,
e) il concetto di sicurezza dei dati ai sensi del § 4 comma 3 del regolamento sulla legge riguardante l'informazione al pubblico, la protezione dei dati e l'archiviazione (VIDAG) del 26 settembre 2007.
3. Le autorizzazioni sono trasferite a dipartimenti e uffici nel Cantone o nei Comuni. Le autorità cantonali o comunali disciplinano per questi dipartimenti e uffici le autorizzazioni di accesso per i loro dipendenti e comunicano quanto prima eventuali modifiche relative.
1. L'assicurazione continua della qualità del registro comprende in particolare
a) Verifica della coerenza dei registri comunali degli abitanti e del registro cantonale degli abitanti e, se necessario, avvio di misure correttive,
b) Validazione dei dati degli abitanti tramite il servizio di validazione dell'Ufficio federale di statistica.
1. I dati sono conservati nei registri per un periodo di tempo illimitato.
1. L'ufficio di controllo degli abitanti applica le seguenti tariffe
a) Emissione del certificato di origine: Fr. 20.-
b) Emissione di un certificato di residenza principale: Fr. 20.-
c) Certificazione dei dati personali ed emissione di certificati di esistenza in vita: Fr. 20.-
d) Informazioni singole dal registro degli abitanti per terzi: Fr. 20.-
e) Informazioni da elenco dal registro degli abitanti: Fr. 0.05 per persona, con un minimo di Fr. 50.-
2. Non si applicano tariffe per
a) Emissione della conferma di registrazione al momento dell'iscrizione, al raggiungimento della maggiore età, nonché in caso di modifica dello stato civile, del nome o della cittadinanza,
b) Emissione di certificati di origine per persone di età inferiore ai 18 anni.
1. Spese, in particolare per ricerche, supporti dati, copie, affrancature e traduzioni, saranno addebitate separatamente in base all'effettivo impegno sostenuto.
1. Questo regolamento entra in vigore contemporaneamente alla legge riveduta sul registro e sulla comunicazione.