Legislator Giurisprudenza & Legislazione
121.213 KBüV CH-AG

Ordinanza sulla cittadinanza cantonale e comunale (KBüV) - Dipartimento Competente (KBüV)

32 Articoli / Disposizioni · Svizzera · Canton Argovia
Apri la fonte ufficiale Versione Markdown leggibile dalle macchine (.md)

Indice delle disposizioni (32)

Testo normativo (32 Articoli)

Naturalizzazioni - Competenze

1. Il Dipartimento dell'Economia e degli Interni (DVI) è il dipartimento competente ai sensi della KBüG.

**Naturalizzazioni - Requisiti**

1. I comuni tengono conto delle capacità delle persone richiedenti con disabilità fisiche, mentali, psichiche o altre, in particolare attraverso

a) * Assistenza durante il Test di Cittadinanza,

b) * Dispense dal Test di Cittadinanza,

c) Assistenza durante il colloquio di naturalizzazione.

Naturalizzazioni - Requisiti

1. Per l'esame delle conoscenze di cittadinanza, i comuni utilizzano esclusivamente il test del DVI.

1bis. Il test delle conoscenze di cittadinanza comprende 45 domande.

1ter. Il test delle conoscenze di cittadinanza può essere ripetuto, in caso di mancato superamento, non prima di due mesi dall'ultima partecipazione.

2. Questo test deve essere effettuato sulle persone richiedenti che abbiano compiuto 16 anni. Il momento rilevante è quello della presentazione della domanda.

3. ...

Naturalizzazioni - Requisiti

1. Il rispetto dei valori della Costituzione federale e della Costituzione cantonale deve essere confermato dalle persone richiedenti tramite la sottoscrizione della dichiarazione contenuta in un modulo cantonale.

2. La dichiarazione deve essere firmata dalle persone richiedenti a partire dal compimento del 16º anno di età. Determinante è il momento della presentazione della domanda.

3. Essa deve essere consegnata alle persone richiedenti unitamente alla documentazione di domanda e spiegata oralmente da una persona adeguata, al più tardi durante il colloquio di naturalizzazione.

Naturalizzazioni - Procedura

1. I dati personali del richiedente pubblicati sul sito web di un comune devono essere rimossi come segue

a) Dati personali contenuti nelle liste degli ordini del giorno entro 90 giorni dalla seduta,

b) dati personali pubblicati in occasione della procedura di pubblicazione entro 90 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione,

c) dati personali pubblicati in occasione della concessione della cittadinanza comunale e dell'acquisizione della cittadinanza entro 90 giorni dalla pubblicazione.

2. La Procura per i minorenni comunica, su richiesta, ai comuni e al cantone i dati personali necessari per la valutazione delle richieste di naturalizzazione secondo il § 8 KBüG.

3. Nella misura in cui la comunicazione riguarda infrazioni, essa avviene per il periodo degli ultimi tre anni fino al momento della richiesta.

Naturalizzazioni - Procedura

1. Le domande di naturalizzazione e di rinuncia alla cittadinanza devono essere presentate utilizzando il modulo cantonale.

2. Il DVI mette a disposizione delle autorità comunali questo modulo per la consegna alle persone richiedenti.

Naturalizzazioni - Procedura

1. ...

2. Gli allegati della domanda devono essere presentati in originale per tutte le persone incluse nella domanda e, salvo diversa disposizione, nel formato originale.

Naturalizzazioni - Procedura

1. Alle domande di naturalizzazione devono essere allegati

a) Certificati di residenza o di soggiorno per il periodo rilevante ai fini della naturalizzazione,

b) Documenti di stato civile dal registro dello stato civile svizzero,

c) Estratto del casellario giudiziale per persone private (a partire dalla maggiore età),

d) Estratto del registro esecutivo per gli ultimi cinque anni (a partire dalla maggiore età),

e) Certificato dell'amministrazione finanziaria del comune di residenza relativo al pagamento di tutte le imposte dovute (a partire dall'obbligo fiscale).

2. Al momento della presentazione della domanda, gli allegati ai sensi del paragrafo 1 lit. a e c-e non devono essere più vecchi di tre mesi, quelli ai sensi del paragrafo 1 lit. b non più vecchi di sei mesi.

Naturalizzazioni - Procedura

1. Alle domande di naturalizzazione di cittadini stranieri devono essere allegati i seguenti documenti aggiuntivi

a) * Copia del permesso di soggiorno valido,

b) * Copia del passaporto valido,

c) Elenco di tutti i precedenti luoghi di residenza, scuole e luoghi di lavoro su modulo cantonale,

d) Per i lavoratori: certificazione dell'attuale datore di lavoro,

e) * Per gli apprendisti: certificazione dell'attuale azienda formativa,

f) * Per gli studenti universitari: certificazione di iscrizione dell'attuale istituto di studi,

g) * Per gli alunni: certificazione dell'attuale scuola,

h) * Copia del diploma di lingua o attestazione di una frequenza scolastica obbligatoria di almeno 5 anni in tedesco oppure un'istruzione di livello secondario II o terziario in tedesco, se la lingua madre non è il tedesco,

i) * Certificazione di superamento del test di conoscenze civiche,

j) * Certificazioni relative alla ricezione di aiuti sociali negli ultimi 10 anni antecedenti la presentazione della domanda.

1bis. Alla presentazione della domanda, i documenti allegati ai sensi del paragrafo 1 lettere d-g e j non devono essere più vecchi di tre mesi, e quelli ai sensi del paragrafo 1 lettera i non devono essere più vecchi di sei mesi.

2. Se necessario, le autorità comunali e cantonali responsabili delle indagini possono richiedere alla persona richiedente o a terzi ulteriori documenti pertinenti.

Naturalizzazioni - Procedura

1. Le domande di liberazione dalla cittadinanza devono essere accompagnate da

a) * ...

b) * Documenti di stato civile provenienti dal registro dello stato civile svizzero, che al momento della presentazione della domanda non devono avere più di sei mesi.

Naturalizzazioni - Procedura

1. Il colloquio di naturalizzazione deve essere verbalizzato o documentato tramite registrazioni audio.

2. Il colloquio di naturalizzazione, su richiesta della persona richiedente, deve essere condotto in tedesco standard.

Naturalizzazioni - Procedura

1. Per l'assicurazione della cittadinanza comunale, nonché per il loro rapporto destinato al Cantone, i comuni utilizzano i moduli cantonali.

2. I comuni presentano questi al DVI con gli allegati richiesti per la domanda, nonché con i documenti aggiuntivi rilevanti per la naturalizzazione.

3. La trasmissione degli atti al DVI avviene immediatamente dopo che l'assicurazione della cittadinanza comunale diviene definitiva, non appena la tassa riscossa dal comune è stata pagata.

**Naturalizzazioni - Procedura**

1. Le persone richiedenti devono presentare al DVI un estratto corrente del registro delle esecuzioni dopo la trasmissione dei documenti.

Naturalizzazioni - Tasse Comunali

1. Chiunque presenti una domanda sarà soggetto al pagamento di una tassa. Per i minori, le persone che li rappresentano legalmente rispondono solidalmente.

2. La tassa può essere aumentata di massimo il 100 percento se il trattamento della domanda richiede uno sforzo lavorativo straordinario. Gli aumenti delle tasse devono essere giustificati e indicati separatamente.

3. La tassa può essere ridotta o esonerata se la domanda risulta priva di oggetto o se la domanda non viene accolta.

Naturalizzazioni - Tasse Comunali

1. Per persona vengono imposte le seguenti tasse

a) Assicurazione della cittadinanza comunale: Fr. 1'500.-

b) Concessione della cittadinanza comunale per cittadini svizzeri: Fr. 300.-

c) Rilascio dalla cittadinanza comunale: Fr. 100.-

d) * ...

e) * ...

f) * ...

g) * ...

h) * Partecipazione al test delle conoscenze civiche: Fr. 50.-

2. Per i figli minorenni inclusi nella domanda dei genitori non vengono applicate tasse fino al compimento del decimo anno di età. Successivamente, la tassa ammonta alla metà delle tariffe secondo il comma 1. Determinante è la data di presentazione della domanda.

3. I comuni possono rinunciare totalmente o parzialmente alla riscossione di una tassa secondo il comma 1 lett. b.

Naturalizzazioni - Tasse Comunali

1. Le spese vengono calcolate separatamente in base all'impegno effettivo e generalmente vengono addebitate insieme alla tassa.

2. Le spese comprendono i costi straordinari sostenuti nel procedimento, in particolare per le prestazioni lavorative di altre autorità o terzi, come ad esempio per le traduzioni.

3. Le spese devono essere rimborsate integralmente anche nel caso in cui le tasse vengano ridotte o esonerate.

**Naturalizzazioni - Tasse comunali**

1. In caso di domande per la naturalizzazione facilitata e la riacquisizione della cittadinanza, il Cantone versa al comune di residenza attuale, che ha redatto il rapporto d'indagine, tre quarti delle tasse riscosse dalla Confederazione a favore del Cantone.

Sistema elettronico di gestione documentale e informativa - Elaborazione dati

1. Il DVI gestisce un sistema di gestione elettronica dei documenti e delle informazioni (sistema informativo EEP) per il trattamento delle procedure relative alla naturalizzazione ordinaria.

Sistema elettronico di gestione documentale e informativo - Elaborazione dei dati

1. Le domande riguardanti la naturalizzazione ordinaria vengono elaborate tramite il sistema informativo EEP.

2. Nel sistema informativo EEP, per ogni domanda di naturalizzazione viene gestito un dossier elettronico con un numero di dossier.

3. Hanno diritto di accesso il Cantone e i comuni.

4. I diritti di informazione, consultazione, rettifica, omissione, accertamento e cancellazione delle persone interessate sono regolati dalla Legge sull'informazione al pubblico, la protezione dei dati e l'archiviazione (IDAG) del 24 ottobre 2006 e dal Regolamento della Legge sull'informazione al pubblico, la protezione dei dati e l'archiviazione (VIDAG) del 26 settembre 2007.

Sistema elettronico di gestione documentale e informativa - Elaborazione dati

1. Il cantone ha il diritto di accesso in caso di domande di naturalizzazione ordinaria, che sono state inoltrate al DVI.

2. Prima di inoltrare una domanda di naturalizzazione ordinaria al DVI, il cantone ha il diritto di visionare lo stato della procedura presso il comune.

3. A livello cantonale, hanno diritto di accesso le persone delle autorità competenti incaricate dell'elaborazione delle domande di naturalizzazione.

4. Nella misura in cui ciò sia necessario per lo svolgimento dei loro compiti, le seguenti autorità hanno un diritto di accesso limitato

a) personale dell'ufficio della gioventù,

b) servizio del Parlamento,

c) membri della commissione per la naturalizzazione del Gran Consiglio.

Sistema elettronico di gestione documentale e informativo - Elaborazione dei dati

1. I comuni sono autorizzati ad accedere alle richieste di naturalizzazione ordinaria presentate presso di loro, ma non ancora inoltrate all'Ufficio federale della migrazione (DVI).

2. Dopo l'inoltro al DVI, i comuni hanno il diritto di accedere a

a) i dati personali elaborati da loro,

b) i documenti da loro caricati,

c) lo stato della procedura presso il Cantone.

3. A livello comunale, sono autorizzate all'accesso le persone degli uffici competenti incaricate dell'elaborazione delle richieste di naturalizzazione.

4. I comuni possono concedere autorizzazioni di lettura ai membri del consiglio comunale e ai membri di una commissione per la naturalizzazione.

Sistema elettronico di gestione documentale e informativa - Elaborazione dati

1. Le autorizzazioni di accesso a livello cantonale sono concesse dal DVI.

2. Il DVI assegna un massimo di due autorizzazioni di amministrazione a ciascun comune per la gestione delle autorizzazioni di accesso a livello comunale.

3. L'assegnazione delle autorizzazioni di amministrazione ai singoli comuni avviene in base a una delibera del consiglio comunale e a una richiesta del comune presso il DVI.

Sistema elettronico di gestione documentale e informativa - Elaborazione dati

1. La raccolta dei dati nelle procedure relative alla naturalizzazione ordinaria avviene

a) da parte dei comuni fino alla trasmissione al DVI,

b) da parte del cantone dopo la trasmissione al DVI.

Sistema di gestione elettronica dei documenti e delle informazioni - Elaborazione dei dati

1. Possono essere registrati i seguenti dati personali di tutte le persone interessate dalla domanda di naturalizzazione ordinaria

a) Dati personali: titolo, cognome, nome, data di nascita, luogo di nascita, paese di nascita, cognome e nome del padre, cognome e nome della madre, nazionalità, tipo di documento di viaggio, formazione, professione, stato civile e rappresentanza legale,

b) Dati relativi al soggiorno: tipo di permesso di soggiorno, durata complessiva del soggiorno in Svizzera, durata complessiva del soggiorno nel comune e indicazione dei luoghi di residenza relativi al periodo rilevante per il soddisfacimento dei requisiti di residenza,

c) Indirizzo di residenza e di corrispondenza,

d) Dati di un'eventuale rappresentanza,

e) Numero di telefono privato, numero di telefono professionale, numero di telefono mobile, indirizzo e-mail.

2. Ulteriori dati personali ai sensi del § 17 KBüG possono essere registrati nel sistema informativo EEP, se necessari per l'adempimento dei compiti legali in materia di cittadinanza.

Sistema di gestione elettronica dei documenti e delle informazioni - Elaborazione dei dati

1. Nella misura in cui i dati personali secondo il § 24 sono contenuti nel registro cantonale degli abitanti, essi possono essere trasferiti dal DVI e dai comuni nel sistema informativo EEP tramite un'interfaccia dal registro cantonale degli abitanti.

2. In caso di cambiamenti dell'indirizzo o dello stato civile, nonché in caso di morte o nascita, può essere effettuata una comunicazione dal registro cantonale degli abitanti al sistema informativo EEP.

3. Tra il sistema contabile cantonale e il sistema informativo EEP possono essere effettuate comunicazioni per la gestione delle fatture.

Sistema Elettronico di Gestione Documentale e Informativo - Sicurezza dei Dati e Cancellazione dei Dati

1. Il DVI è responsabile del rispetto delle disposizioni sulla protezione dei dati durante il funzionamento del sistema informativo EEP.

2. L'ente autorizzato all'accesso è responsabile della gestione dei dati.

3. Il DVI e i comuni adottano, ciascuno per il proprio ambito, le misure tecniche e organizzative adeguate per la protezione dei dati personali da consultazioni e diffusioni, in conformità con il § 4 VIDAG.

Sistema Elettronico di Gestione Documentale e Informativo - Sicurezza dei Dati e Cancellazione dei Dati

1. I dati personali registrati nel sistema informativo EEP devono essere cancellati quando non sono più necessari per l'adempimento dei compiti delle autorità competenti.

2. La cancellazione viene effettuata esclusivamente dal DVI, non prima di 10 anni dopo la conclusione definitiva del procedimento e al più tardi dopo la consegna dei documenti originali all'archivio di Stato.

Sistema di Gestione Elettronica dei Documenti e delle Informazioni - Statistica e Archiviazione

1. L'Ufficio Federale dell'Immigrazione e le comunità possono utilizzare i dati personali raccolti nel sistema informativo EEP in forma anonima per scopi statistici.

2. I dati personali non anonimi possono essere utilizzati solo per controlli aziendali interni e per la pianificazione aziendale interna.

Sistema Elettronico di Gestione Documentale e Informativo - Statistica e Archiviazione

1. Le domande definitivamente risolte vengono archiviate nel sistema informativo EEP.

2. Il DVI e i comuni archiviano i documenti rilevanti con firme originali in modo adeguato al di fuori del sistema informativo EEP.

3. Inoltre, si applicano le disposizioni in materia di archiviazione.

Sistema Elettronico di Gestione dei Documenti e delle Informazioni - Disposizioni Transitorie e Finali

1. Le domande di naturalizzazione ordinaria presentate dopo il 1° gennaio 2014 devono essere trasmesse elettronicamente, mentre le domande presentate prima di tale data devono essere inoltrate in formato cartaceo al DVI.

2. ...

3. ...

Sistema Elettronico di Gestione dei Documenti e delle Informazioni - Disposizioni Transitorie e Finali

1. Le domande presentate prima dell'entrata in vigore di questa modifica devono valutare le conoscenze linguistiche esclusivamente in occasione del colloquio di naturalizzazione, a condizione che il test cantonale delle competenze linguistiche secondo il diritto previgente non sia stato completato entro il 30 giugno 2018.

2. Durante il periodo transitorio, per il test cantonale delle competenze linguistiche si applicano le disposizioni previgenti.

Sistema Elettronico di Gestione dei Documenti e delle Informazioni - Disposizioni Transitorie e Finali

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1º aprile 2016.

Ti chiedi come si applica questa disposizione alla tua fattispecie?

Analizza questa norma insieme alla giurisprudenza, ai commentari e alle disposizioni correlate in Legislator AI.

Apri in Legislator →