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Legge sulla cittadinanza cantonale e comunale (KBüG) - Ambito di Applicazione (KBÜG)

32 Articoli / Disposizioni · Svizzera · Canton Argovia
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Indice delle disposizioni (32)

Testo normativo (32 Articoli)

**Generale**

1. Questa legge disciplina l'acquisizione e la perdita del diritto di cittadinanza cantonale e comunale, nella misura in cui la Confederazione non ha stabilito una regolamentazione o solo disposizioni minime.

2. Nella misura in cui questa legge non contiene disposizioni speciali, si applicano a tutte le autorità e gli uffici amministrativi competenti in materia di cittadinanza le disposizioni della legge sulla giurisdizione amministrativa (Legge sulla giurisdizione amministrativa, VRPG) del 4 dicembre 2007.

**Generale**

1. Cittadina o cittadino del cantone è chi possiede la cittadinanza di un comune argoviese.

2. Un bambino trovato nel cantone di origine sconosciuta (bambino abbandonato) ottiene la cittadinanza del comune in cui è stato trovato.

Requisiti per la Naturalizzazione - Requisiti di Naturalizzazione per Cittadine e Cittadini Stranieri

1. Gli stranieri ottengono, su domanda, la cittadinanza cantonale e comunale, se è presente l'autorizzazione di naturalizzazione del governo federale e se i requisiti di naturalizzazione secondo questa legge sono soddisfatti.

2. Se una domanda di naturalizzazione comprende più persone, i requisiti di naturalizzazione devono essere valutati singolarmente per ciascuna persona.

3. Nel caso di minori, si deve tener conto dell'età e del livello di sviluppo.

4. Se una persona richiedente non può soddisfare singoli requisiti di naturalizzazione a causa di un'invalidità fisica, mentale, psichica o di altro tipo, si deve tener conto delle sue capacità.

Requisiti per la naturalizzazione - Requisiti per la naturalizzazione di cittadine e cittadini stranieri

1. La persona richiedente deve soddisfare i seguenti requisiti al momento della presentazione della domanda

a) Residenza di cinque anni nel cantone e almeno tre anni di residenza ininterrotta nel comune prima della presentazione della domanda,

b) integrazione riuscita.

Requisiti di Naturalizzazione - Requisiti di Naturalizzazione per le Cittadine e i Cittadini Stranieri

1. Una persona richiedente si considera integrata con successo se dimostra di

a) conoscere le condizioni di vita in Svizzera, nel Cantone e nel Comune,

b) disporre di adeguate conoscenze linguistiche e civiche,

c) rispettare i valori della Costituzione federale e della Costituzione cantonale,

d) osservare la sicurezza pubblica e l'ordine pubblico,

e) voler partecipare alla vita economica o acquisire istruzione.

2. I requisiti di integrazione devono essere soddisfatti anche al momento della decisione da parte del Comune e del Cantone.

Requisiti per la naturalizzazione - Requisiti per la naturalizzazione per cittadine e cittadini stranieri

1. Le conoscenze civiche (nozioni fondamentali sui rapporti geografici, storici, politici e sociali) sulla Svizzera e sul Cantone di Argovia vengono verificate dai comuni prima della presentazione della domanda, attraverso un test cantonale a pagamento.

2. Il test delle conoscenze civiche è superato quando almeno tre quarti delle domande sono risposte correttamente.

3. La prova del superamento del test delle conoscenze civiche, rilasciata dai comuni, deve essere allegata alla domanda di naturalizzazione.

4. Le nozioni fondamentali sui rapporti geografici, storici, politici e sociali nel comune possono essere verificate in occasione del colloquio di naturalizzazione.

Requisiti per la naturalizzazione - Requisiti per la naturalizzazione di cittadine e cittadini stranieri

1. Il rispetto dei valori della Costituzione federale e della costituzione cantonale deve essere confermato mediante la sottoscrizione di una dichiarazione.

Requisiti per la naturalizzazione - Requisiti per la naturalizzazione di cittadine e cittadini stranieri

1. Il rispetto della sicurezza e dell'ordine pubblico deve essere confermato mediante la firma di una dichiarazione.

2. La sicurezza e l'ordine pubblico si considerano rispettati per gli adulti se

a) l'estratto del casellario giudiziale accessibile dalle autorità cantonali di naturalizzazione non contiene alcuna registrazione di condanne per crimini o delitti,

b) in caso di condanna secondo il diritto penale minorile, i termini di cui al capoverso 3, lettera b) e c) siano trascorsi.

3. La sicurezza e l'ordine pubblico si considerano rispettati per i minorenni se

a) l'estratto del casellario giudiziale accessibile dalle autorità cantonali di naturalizzazione non contiene alcuna registrazione,

b) negli ultimi dieci anni prima della presentazione della domanda e durante la procedura non sussista alcuna condanna per un crimine,

c) negli ultimi cinque anni prima della presentazione della domanda e durante la procedura non sussista alcuna condanna per un delitto.

4. I termini di cui al capoverso 3, lettera b) e c) decorrono dall'emissione del provvedimento.

5. Adulti e minorenni condannati a una pena sospesa per un delitto possono essere naturalizzati se l'estratto del casellario giudiziale per privati non contiene alcuna registrazione e il periodo di prova è scaduto due anni prima della presentazione della domanda.

6. In caso di procedimenti penali pendenti per un delitto o crimine, il trattamento della domanda è sospeso fino alla conclusione del procedimento penale.

7. Trasgressioni o atti non punibili che costituiscono una violazione dell'ordine pubblico possono essere adeguatamente considerati nella valutazione dell'integrazione.

Requisiti per la Naturalizzazione - Requisiti di Naturalizzazione per Cittadine e Cittadini Stranieri

1. La volontà di partecipare alla vita economica o di acquisire istruzione è dimostrata quando la persona richiedente

a) dimostra un rapporto di lavoro non risolto e a tempo indeterminato, un'attività lavorativa autonoma, uno sforzo di ricerca di un impiego o, in caso di un'occupazione temporanea, la volontà di raggiungere un’autonomia economica indipendente,

b) dimostra un’attività formativa attiva o sforzi corrispondenti oppure

c) è in grado di coprire i suoi costi di vita e gli obblighi di mantenimento per un periodo prevedibile attraverso reddito, patrimonio e prestazioni di terzi su cui esiste un diritto legale.

2. Chi riceve assistenza sociale nei dieci anni immediatamente precedenti la presentazione della domanda o durante il procedimento di naturalizzazione non soddisfa il requisito della partecipazione alla vita economica o dell'acquisizione di istruzione, a meno che l'assistenza sociale percepita non venga completamente rimborsata.

3. La persona richiedente deve adempiere ai propri obblighi finanziari. La prova di ciò viene fornita mediante la presentazione di un estratto del registro delle esecuzioni.

4. L'estratto del registro delle esecuzioni non deve mostrare certificati di perdita scoperti per gli ultimi cinque anni prima della presentazione della domanda e durante il procedimento.

5. Per gli ultimi tre anni prima della presentazione della domanda e durante il procedimento, l'estratto del registro delle esecuzioni non deve mostrare esecuzioni da parte di enti pubblici, istituti di previdenza sociale o casse malati.

6. Altre esecuzioni possono essere considerate in maniera appropriata nella valutazione dell'integrazione.

7. Se la persona richiedente dimostra che un'esecuzione è stata effettuata ingiustamente, questa non viene presa in considerazione.

**Requisiti per la Naturalizzazione - Requisiti per la Naturalizzazione per Svizzeri e Svizzere**

1. Le cittadine e i cittadini svizzeri, che non abbiano avuto gravi conflitti con la legge penale e che abbiano adempiuto ai propri obblighi finanziari, possono richiedere la cittadinanza comunale se, al momento della presentazione della domanda, risiedono nel comune da tre anni, di cui un anno immediatamente prima della presentazione della domanda.

2. Le cittadine e i cittadini svizzeri che risiedono nel comune da dieci anni hanno diritto alla cittadinanza comunale alle stesse condizioni.

Rilascio dal diritto di cittadinanza cantonale e comunale

1. Qualora una cittadina o un cittadino di un comune argoviese presenti una richiesta corrispondente, la persona richiedente verrà rilasciata dal diritto di cittadinanza se possiede la cittadinanza di un altro cantone o la cittadinanza di un altro comune argoviese.

Diritto di Cittadinanza Onoraria

1. Svizzeri e Svizzere che hanno reso servizi particolarmente meritori alla collettività possono essere onorariamente naturalizzati con il loro consenso dall'assemblea comunale o dal consiglio comunale. Con la concessione della cittadinanza onoraria, ricevono la cittadinanza comunale.

2. La concessione della cittadinanza onoraria può avvenire anche se non è soddisfatta la durata di residenza nella comunità richiesta per una naturalizzazione.

3. La cittadinanza onoraria spetta esclusivamente alla persona a cui è stata conferita.

Competenze e Procedure - Disposizioni Generali

1. Al dipartimento competente spettano in particolare i seguenti compiti

a) Redazione di pareri nei confronti dell'autorità federale in caso di reiscrizioni e naturalizzazioni agevolate,

b) Determinazione del diritto di cittadinanza comunale in caso di naturalizzazioni agevolate,

c) Ricezione di incarichi di indagine dall'autorità federale,

d) Annullamento delle naturalizzazioni ordinarie di cittadini stranieri,

e) Presentazione della domanda di annullamento delle naturalizzazioni agevolate e delle reiscrizioni,

f) Approvazione del ritiro della cittadinanza svizzera,

g) Accertamento della cittadinanza, qualora vi siano dubbi se una persona possieda la cittadinanza cantonale o comunale,

h) Presentazione di ricorsi contro le decisioni del Tribunale amministrativo federale e delle autorità amministrative federali in materia di cittadinanza.

2. Il dipartimento competente può coinvolgere i comuni per la realizzazione di indagini in materia di cittadinanza.

Competenza e Procedura - Disposizioni Generali

1. La naturalizzazione e la rinuncia alla cittadinanza si estendono di norma ai figli minorenni della persona richiedente a cui spetta la responsabilità genitoriale. I figli che hanno compiuto il 16º anno di età devono dare il loro consenso per iscritto.

2. Le domande indipendenti di naturalizzazione o di rinuncia alla cittadinanza presentate da figli minorenni devono essere inoltrate dalla rappresentante legale o dal rappresentante legale. I figli minorenni che hanno compiuto il 16º anno di età devono esprimere per iscritto la loro volontà.

Competenze e procedura - Disposizioni generali

1. Se una persona richiedente cambia il proprio luogo di residenza prima che l'autorità competente per l'assicurazione del diritto di cittadinanza comunale abbia emesso una decisione definitiva, il procedimento diventa privo di oggetto.

2. Se esiste una decisione definitiva sull'assicurazione del diritto di cittadinanza comunale e la persona richiedente cambia il proprio luogo di residenza in un altro comune del Canton Argovia o in un altro cantone, il Canton Argovia rimane competente per la concessione del diritto di cittadinanza cantonale.

3. Il procedimento diventa privo di oggetto se la persona richiedente trasferisce il proprio luogo di residenza all'estero.

Competenze e Procedura - Disposizioni Generali

1. La persona richiedente è obbligata a presentare tutti i documenti necessari e a fornire informazioni veritiere.

2. Durante la procedura di naturalizzazione, la persona richiedente è obbligata a comunicare immediatamente tutte le modifiche riguardanti i requisiti di naturalizzazione.

Competenze e Procedure - Disposizioni Generali

1. Con la presentazione della domanda, le autorità e gli uffici amministrativi cantonali e comunali competenti in materia di cittadinanza (autorità competenti) possono trattare e conservare i seguenti dati personali necessari per l'adempimento dei compiti legali in materia di cittadinanza

a) nomi e cognomi,

b) stato civile,

c) dati relativi al diritto di famiglia,

d) stato d'origine,

e) durata del soggiorno,

f) dati relativi a menomazioni fisiche, mentali, psicologiche o altre, nella misura in cui sono rilevanti per l'applicazione del § 3 comma 4,

g) dati in materia di diritto degli stranieri,

h) dati sulla partecipazione alla vita economica (in particolare sulla professione, sull'attività professionale o sull'acquisizione di istruzione),

i) dati relativi al rispetto della sicurezza e dell'ordine pubblico,

k) ulteriori dati per una integrazione riuscita ai sensi del § 5.

2. Il trattamento di questi dati personali può essere effettuato elettronicamente.

3. Il Consiglio di Stato può decidere l'introduzione di un sistema elettronico di gestione documentale e informativo.

4. I dati personali possono essere resi accessibili tramite procedura di richiamo.

5. Il funzionamento, l'organizzazione e l'accesso ai dati sono disciplinati da regolamento.

Competenze e Procedura - Disposizioni Generali

1. Le autorità competenti possono comunicare reciprocamente i dati personali da loro trattati, qualora ciò sia necessario per l'adempimento dei compiti legali in materia di cittadinanza. Lo scambio di dati tra cantone e comuni può avvenire per via elettronica.

2. Ulteriori uffici e autorità amministrative comunicano a titolo gratuito, su richiesta delle autorità competenti, i dati personali, qualora ciò sia necessario per l'adempimento dei compiti legali in materia di cittadinanza.

3. Terze persone, come datori di lavoro e locatori, possono essere obbligate a comunicare i dati personali alle autorità competenti, qualora ciò sia necessario per l'adempimento dei compiti legali in materia di cittadinanza.

4. Se la commissione competente del Gran consiglio o il Gran consiglio rifiuta la concessione della cittadinanza cantonale o se un'autorità di ricorso decide diversamente dall'assemblea comunale o dal consiglio comunale, gli aventi diritto di voto vengono informati nell'assemblea comunale oppure i membri del consiglio comunale durante la seduta del consiglio comunale.

5. Gli ordini del giorno e le delibere possono contenere solo nome, cognome, anno di nascita, sesso e stato d'origine.

6. Gli ordini del giorno, le delibere riguardanti garanzie di cittadinanza comunale o naturalizzazioni, così come le pubblicazioni di domande ai sensi del § 21, possono essere pubblicati anche su internet.

7. Il consiglio di governo stabilisce per regolamento entro quando i dati personali pubblicati sul sito web di un comune devono essere rimossi.

Competenze e Procedure - Disposizioni Generali

1. Il Consiglio comunale presenta al pubblico e al dipartimento competente un rapporto entro la fine dell'anno riguardo al numero di

a) domande di naturalizzazione presentate,

b) domande di naturalizzazione ritirate prima della decisione del comune,

c) domande di naturalizzazione respinte,

d) domande di naturalizzazione pendenti e sospese,

e) concessioni della cittadinanza comunale.

2. Il Consiglio di Stato presenta al pubblico un rapporto entro la fine dell'anno riguardo al numero di

a) domande di naturalizzazione trasmesse dai comuni,

b) domande di naturalizzazione ritirate prima della decisione del Gran Consiglio,

c) domande di naturalizzazione respinte,

d) domande di naturalizzazione pendenti e sospese,

e) cittadinanze cantonali concesse.

3. La relazione del Consiglio comunale e del Consiglio di Stato include il numero delle domande presentate da stranieri e straniere, il loro Stato d'origine, nonché il numero delle persone incluse in ciascuna domanda.

**Competenze e Procedure - Naturalizzazione di Cittadine e Cittadini Stranieri**

1. Le cittadine e i cittadini stranieri presentano la domanda di naturalizzazione al consiglio comunale.

2. Le persone sposate o che vivono in un'unione registrata possono presentare la domanda individualmente o congiuntamente.

**Competenze e Procedure - Naturalizzazione di Cittadine e Cittadini Stranieri**

1. Il Consiglio Comunale verifica il rispetto delle seguenti condizioni per la cittadinanza

a) Durata del soggiorno,

b) Rispetto della sicurezza e dell’ordine pubblico,

c) Volontà di partecipare alla vita economica o di acquisire istruzione.

2. Se sono soddisfatte le condizioni di cui al comma 1, il Consiglio Comunale pubblica la domanda nell'organo ufficiale di pubblicazione del comune. La pubblicazione comprende le seguenti informazioni della persona richiedente e dei familiari interessati dalla domanda

a) Cognome e nome,

b) Anno di nascita,

c) Sesso,

d) Stato di origine,

e) Indirizzo postale.

3. Qualsiasi persona può presentare, entro 30 giorni dalla pubblicazione ufficiale, un'osservazione scritta in merito alla domanda al Consiglio Comunale.

**Competenze e Procedure - Naturalizzazione di Cittadine e Cittadini Stranieri**

1. Il consiglio comunale effettua le indagini necessarie per la verifica dell'integrazione secondo le direttive cantonali, conduce un colloquio con la persona richiedente e verifica il rispetto dei requisiti per la naturalizzazione nonché le osservazioni presentate dopo la pubblicazione ai sensi dell'articolo 21. Indicazioni irrilevanti o anonime non sono prese in considerazione.

2. Se dalle indagini del consiglio comunale o dalle osservazioni ai sensi dell'articolo 21 emergono motivi contrari alla concessione della cittadinanza comunale, alla persona richiedente deve essere data l'opportunità di presentare una dichiarazione.

3. Il consiglio comunale redige un rapporto contenente le seguenti informazioni

a) Nomi e cognomi,

b) Anno e luogo di nascita,

c) Sesso,

d) Stato di origine,

e) Indirizzo postale,

f) Durata del soggiorno in Svizzera,

g) Durata del soggiorno nel comune,

h) Situazione familiare,

i) Formazione e professione,

k) Sintesi delle osservazioni ai sensi dell'articolo 21,

l) Valutazione dell'integrazione,

m) Dichiarazione della persona richiedente ai sensi del paragrafo 2.

4. Il rapporto ai sensi del paragrafo 3 è a disposizione degli aventi diritto al voto prima dell'assemblea comunale o dei membri del consiglio comunale prima della sua riunione per la consultazione.

5. Il consiglio di stato emana mediante regolamento le direttive procedurali e sostanziali relative alle indagini del consiglio comunale, in particolare

a) alla dichiarazione riguardante il rispetto dei valori della costituzione federale e cantonale,

b) all'esame delle conoscenze linguistiche e civiche prima del colloquio di naturalizzazione,

c) al colloquio di naturalizzazione,

d) al procedimento in caso di impedimenti ai sensi dell'articolo 3, comma 4,

e) all'esenzione dall'esame delle conoscenze linguistiche,

f) all'esame del rispetto della sicurezza e dell'ordine pubblico e della volontà di partecipazione alla vita economica o al conseguimento di istruzione.

**Competenze e Procedure - Naturalizzazione di Cittadine e Cittadini Stranieri**

1. Il consiglio comunale può istituire una commissione per l'esame dell'integrazione.

2. La valutazione finale dei requisiti di naturalizzazione e la presentazione della domanda all'assemblea comunale o al consiglio degli abitanti non sono delegabili alla commissione.

3. I membri della commissione hanno diritto ad un accesso completo ai fascicoli delle domande.

**Competenze e Procedure - Naturalizzazione di Cittadine e Cittadini Stranieri**

1. Se i requisiti di naturalizzazione secondo questa legge sono soddisfatti, l'assemblea comunale ovvero il consiglio comunale assicura la cittadinanza comunale in caso di concessione della cittadinanza cantonale e dell'autorizzazione federale di naturalizzazione.

2. L'assemblea comunale ovvero il consiglio comunale può respingere una richiesta solo su istanza motivata.

3. Se una proposta di rigetto si basa su motivi ai quali la persona richiedente non ha ancora potuto rispondere, il presidente può sospendere il trattamento della richiesta al fine di consentire il diritto di essere ascoltati.

4. Un referendum sulla decisione dell'assemblea comunale ovvero del consiglio comunale è escluso.

5. Dopo che la concessione della cittadinanza comunale è divenuta definitiva, il consiglio comunale trasmette i documenti al dipartimento competente.

**Competenze e Procedure - Naturalizzazione di Cittadine e Cittadini Stranieri**

1. I comuni possono prevedere nel regolamento comunale la competenza del consiglio comunale per la concessione del diritto di cittadinanza comunale. È escluso il trasferimento di questa competenza ai sensi del § 39 paragrafo 1 della legge sui comuni (legge comunale) del 19 dicembre 1978.

**Competenze e Procedure - Naturalizzazione di Cittadine e Cittadini Stranieri**

1. Il dipartimento competente esamina la domanda, eventualmente effettua ulteriori accertamenti, ottiene l'autorizzazione federale di naturalizzazione e trasmette gli atti con un rapporto e una proposta alla commissione.

2. Ai membri della commissione è garantito il pieno accesso ai documenti relativi alla domanda.

3. Se dalle indagini del dipartimento competente o della commissione emergono possibili motivi contro il rilascio della cittadinanza cantonale, deve essere data l'opportunità alla persona richiedente e al comune di esprimere un parere.

**Competenze e Procedure - Naturalizzazione di Cittadine e Cittadini Stranieri**

1. La Commissione decide in via definitiva sull'assegnazione della cittadinanza cantonale, a meno che il Gran Consiglio non richiami la decisione a sé.

2. Ai membri del Gran Consiglio è aperta la consultazione del rapporto del consiglio comunale secondo § 22 cpv. 3 e del rapporto del Dipartimento. I nomi delle persone richiedenti e le proposte della Commissione vengono comunicati per iscritto ai membri del Consiglio con l'invito alla seduta.

3. La Commissione o il Gran Consiglio discosta dalla decisione dell'autorità competente per la concessione del diritto di cittadinanza comunale, se questa non ha esercitato il proprio discrezionale giudizio in modo legittimo o se, dalla decisione, non sono più soddisfatte tutte le condizioni per la naturalizzazione.

4. La Commissione o il Gran Consiglio possono respingere una domanda solo su richiesta motivata.

5. Le decisioni della Commissione sono comunicate dal suo presidente, mentre quelle del Gran Consiglio sono comunicate dal servizio del Parlamento.

Competenze e Procedura - Naturalizzazione e Revoca della Cittadinanza di Svizzeri e Svizzere

1. Le naturalizzazioni di cittadine e cittadini svizzeri, così come le dimissioni dal diritto di cittadinanza cantonale e comunale, vengono dichiarate dal consiglio comunale.

2. La dimissione dalla cittadinanza svizzera viene disposta dal dipartimento competente.

3. Per la procedura si applicano mutatis mutandis le disposizioni relative alla naturalizzazione di cittadine e cittadini stranieri, ad eccezione della pubblicazione e della possibilità di sottoporre istanze ai sensi del § 21.

**Tasse**

1. Le tasse imposte dal cantone e dai comuni per il trattamento delle domande in materia di cittadinanza non devono superare i costi procedurali. La concessione della cittadinanza onoraria è gratuita.

2. Il Consiglio di Stato stabilisce le tariffe delle tasse mediante regolamento.

3. Il dipartimento competente riscuote le tasse cantonali, mentre il consiglio comunale riscuote le tasse comunali nel singolo caso.

4. Le tasse e le spese possono essere ridotte o esentate per le persone indigenti. Il Consiglio di Stato può regolare ulteriori possibilità di riduzione o esenzione mediante regolamento.

5. Le persone che devono pagare tasse e spese sono obbligate a versare un anticipo.

Protezione Giuridica

1. Nelle questioni di diritto di cittadinanza, è possibile presentare ricorso al Tribunale amministrativo contro le decisioni dell'autorità comunale competente presso il Consiglio di governo e contro le decisioni del Dipartimento e del Consiglio di governo. Contro le decisioni del Gran Consiglio o della sua commissione, è possibile presentare ricorso al Tribunale amministrativo.

2. Nei ricorsi contro le decisioni in materia di diritto di cittadinanza, l'applicazione della discrezionalità non viene riesaminata.

Disposizioni transitorie e finali

1. I procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore di questa legge saranno giudicati secondo la legge più favorevole per la persona richiedente.

2. Se un comune decide di prevedere nel regolamento comunale la competenza del consiglio comunale per la concessione della cittadinanza comunale, quest'ultimo decide qualora l'assemblea comunale o il consiglio dei residenti non abbia ancora deciso in via definitiva sulla domanda.

Disposizioni transitorie e finali

1. Il consiglio del governo determina la data di entrata in vigore.

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