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Costituzione del Cantone di Argovia (Kantonsverfassung, KV) - Popolo e sovranità statale (KV)

137 Articoli / Disposizioni · Svizzera · Canton Argovia
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Indice delle disposizioni (137)

§ 1 Costituzione cantonale, CC § 2 Costituzione cantonale, CC § 3 Costituzione cantonale, CC § 4 Costituzione cantonale, CC § 5 Costituzione Cantonale, CC - Comuni § 6 Costituzione del Cantone, CC - Diritto di cittadinanza § 7 Costituzione del Cantone, CC § 8 Costituzione Cantonale, CC - 2. Limiti § 9 Costituzione Cantonale, CC § 10 Costituzione cantonale, CC § 11 Costituzione del Cantone, CC § 12 Costituzione cantonale, CC § 13 Costituzione Cantonale, CC § 14 Costituzione del Cantone, CC § 15 Costituzione cantonale, CC - f) Diritto alla libertà personale e al rispetto della sfera privata § 16 Costituzione Cantonale, CC - g) Libertà di Movimento § 17 Costituzione cantonale, CC - h) Libertà di riunione § 18 Costituzione cantonale, CC § 19 Costituzione del Cantone, CC § 20 Costituzione cantonale, CC § 21 Costituzione Cantonale, CC - m) Garanzia della Proprietà § 22 Costituzione Cantonale, CC - n) Garanzie Procedurali Generali § 23 Costituzione Cantonale, CC § 24 Costituzione cantonale, CC § 25 Costituzione cantonale, CC § 26 Costituzione Cantonale, CC § 27 Costituzione cantonale, CC § 28 Costituzione del Cantone, CC § 29 Costituzione cantonale, CC § 30 Costituzione cantonale, CC § 31 Costituzione Cantonale, CC § 32 Costituzione cantonale, CC § 33 Costituzione cantonale, CC - f) Scuole private § 34 Costituzione cantonale, CC § 35 Costituzione del Cantone, CC § 36 Costituzione Cantonale, CC § 37 Costituzione del Cantone, CC § 38 Costituzione Cantonale, CC § 38bis Costituzione Cantonale, CC § 39 Costituzione Cantonale, CC § 40 Costituzione del Cantone, CC § 41 Costituzione cantonale, CC § 42 Costituzione cantonale, CC - 6. Tutela ambientale § 42a Costituzione cantonale, CC § 43 Costituzione Cantonale, CC § 44 Costituzione cantonale, CC § 45 Costituzione Cantonale, CC § 46 Costituzione del Cantone, CC § 47 Costituzione Cantonale, CC § 48 Costituzione cantonale, CC § 49 Costituzione Cantonale, CC § 50 Costituzione del Cantone, CC § 51 Costituzione cantonale, CC § 52 Costituzione Cantonale, CC § 53 Costituzione cantonale, CC § 54 Costituzione Cantonale, CC § 55 Costituzione cantonale, CC - f) Diritti regi § 55bis Costituzione Cantonale, CC § 56 Costituzione cantonale, CC § 57 Costituzione cantonale, CC § 58 Costituzione Cantonale, CC § 59 Costituzione cantonale, CC § 60 Costituzione Cantonale, CC - Esercizio del diritto di voto § 61 Costituzione cantonale, CC § 62 Costituzione cantonale, CC § 63 Costituzione cantonale, CC § 64 Costituzione del Cantone, CC § 65 Costituzione cantonale, CC § 66 Costituzione cantonale, CC § 67 Costituzione cantonale, CC § 68 Costituzione cantonale, CC § 69 Costituzione del Cantone, CC § 70 Costituzione cantonale, CC § 71 Costituzione cantonale, CC § 71a Costituzione cantonale, CC § 72 Costituzione cantonale, CC § 73 Costituzione Cantonale, CC § 74 Costituzione cantonale, CC § 75 Costituzione cantonale, CC § 76 Costituzione cantonale, KV - 1. Posizione, Composizione e Rappresentanza § 77 Costituzione cantonale, CC § 78 Costituzione del Cantone, CC § 79 Costituzione Cantonale, CC - b) Pianificazione § 80 Costituzione cantonale, CC § 81 Costituzione Cantonale, CC § 82 Costituzione cantonale, CC § 83 Costituzione Cantonale, CC § 84 Costituzione Cantonale, CC § 85 Costituzione cantonale, CC - c) Diritto di proposta § 86 Costituzione del Cantone, CC § 87 Costituzione del Cantone, CC § 88 Costituzione Cantonale, CC § 89 Costituzione cantonale, CC § 90 Costituzione Cantonale, CC § 91 Costituzione del Cantone, CC § 92 Costituzione del Cantone, CC - 4. Sistema Collegiale § 93 Costituzione Cantonale, CC § 94 Costituzione del Cantone, CC § 95 Costituzione cantonale, CC § 96 Costituzione del Cantone, CC § 97 Costituzione cantonale, CC § 98 Costituzione Cantonale, CC - b) Tribunali Civili § 99 Costituzione del Cantone, CC § 100 Costituzione del Cantone, CC § 101 Costituzione Cantonale, CC - Difensore Civico § 102 Costituzione cantonale, CC § 103 Costituzione Cantonale, CC § 104 Costituzione del Cantone, CC § 105 Costituzione cantonale, CC - Esistenza § 106 Costituzione Cantonale, CC § 107 Costituzione cantonale, CC § 108 Costituzione Cantonale, CC § 109 Costituzione cantonale, CC § 110 Costituzione del Cantone, CC § 111 Costituzione Cantonale, CC § 112 Costituzione Cantonale, CC - Comuni ecclesiastici § 113 Costituzione cantonale, CC § 114 Costituzione Cantonale, CC § 115 Costituzione del Cantone, CC § 116 Costituzione cantonale, KV § 117 Costituzione del Cantone, CC § 118 Costituzione Cantonale, CC § 119 Costituzione Cantonale, CC § 120 Costituzione cantonale, CC § 121 Costituzione cantonale, CC - 1. Possibilità di revisione libera § 122 Costituzione cantonale, CC § 123 Costituzione Cantonale, CC § 124 Costituzione Cantonale, CC § 125 Costituzione cantonale, CC § 126 Costituzione cantonale, CC § 126a Costituzione cantonale, CC § 127 Costituzione cantonale, CC § 128 Costituzione del Cantone, CC § 129 Costituzione del Cantone, CC § 130 Costituzione Cantonale, CC § 131 Costituzione Cantonale, CC § 132 Costituzione Cantonale, CC

Testo normativo (137 Articoli)

Principi Generali

1. La sovranità appartiene al popolo. Essa è esercitata dai cittadini aventi diritto di voto e dalle autorità.

Principi Generali

1. Il popolo e le autorità orientano le loro azioni al diritto e si comportano secondo buona fede. Ogni attività pubblica deve essere adeguata ai suoi scopi.

Principi Generali

1. Il Cantone partecipa attivamente alla formazione della Confederazione Svizzera secondo le disposizioni del diritto federale.

2. Adempie in modo prudente e leale i compiti a lui assegnati dalla Confederazione.

Principi Generali

1. Il Cantone Argovia collabora con altri cantoni in tutte le competenze che possono essere risolte inter-cantonalmente in maniera efficace. Promuove l'attività comune dei cantoni.

Principi Generali

1. Il Cantone si suddivide in comuni.

2. I comuni organizzano e amministrano i loro affari autonomamente sotto la supervisione del Cantone.

Principi Generali

1. Il diritto di cittadinanza cantonale e comunale è disciplinato dalla legge.

**Diritti fondamentali**

1. I diritti fondamentali vincolano ogni potere pubblico.

2. Nella misura in cui, per loro natura, sono idonei a farlo, vincolano anche le persone private tra loro.

**Diritti fondamentali**

1. I diritti fondamentali possono essere limitati solo nella misura in cui lo consente il diritto federale o questa Costituzione.

2. Per le persone che si trovano in un particolare rapporto di dipendenza dallo Stato, i diritti fondamentali possono essere ulteriormente limitati solo nella misura in cui lo richiede il particolare interesse pubblico che è alla base di tale rapporto.

**Diritti fondamentali**

1. Il popolo e le autorità rispettano e proteggono la dignità dell'uomo.

**Diritti fondamentali**

1. Tutti gli esseri umani sono uguali di fronte alla legge.

2. Nessuno può essere svantaggiato o favorito a causa del suo sesso, della sua discendenza, della sua origine, della sua lingua, della sua razza, della sua condizione sociale, della sua appartenenza a una confessione religiosa o delle sue convinzioni religiose o politiche.

**Diritti fondamentali**

1. La libertà di fede e di coscienza è inviolabile.

2. Le convinzioni ideologiche e le prescrizioni religiose non esonerano dall’adempimento dei doveri civili.

**Diritti fondamentali**

1. Le comunità religiose sono libere nell'elaborazione del loro insegnamento, della loro organizzazione e del loro culto.

2. Le comunità religiose non devono compromettere la pace pubblica tra i membri delle diverse comunità religiose e i diritti dei cittadini.

**Diritti fondamentali**

1. Ognuno ha il diritto di formarsi liberamente la propria opinione e di esprimerla e diffonderla senza impedimenti a parole, per iscritto, con immagini o in altro modo, nonché di ricevere liberamente l'espressione dell'opinione altrui.

2. Ognuno ha il diritto di ottenere informazioni destinate al pubblico e di diffondere fatti di cui è a conoscenza.

3. Salvo restando le disposizioni per la protezione dei minori e la tutela della privacy personale, così come le leggi sui mezzi di comunicazione di massa.

4. La censura è vietata.

5. L'incitamento a commettere atti illeciti non rientra nella protezione della libertà di opinione.

**Diritti fondamentali**

1. L'insegnamento e la ricerca scientifica, nonché l'attività artistica, sono liberi. L'insegnamento e la ricerca devono rispettare la dignità della creatura.

**Diritti fondamentali**

1. La libertà personale è inviolabile. Ognuno ha diritto alla vita, all'integrità fisica e mentale e alla libertà di movimento.

2. Sono garantiti la sfera privata e intima della vita privata e familiare, la protezione contro l'abuso dei dati, l'inviolabilità del domicilio e il segreto della corrispondenza e delle comunicazioni.

3. Sono riservate le misure previste dalla legge per la protezione della gioventù e della salute, per consentire l'assistenza, le procedure giudiziarie, la persecuzione penale e l'esecuzione delle pene. Sono altresì consentite ingerenze temporanee per il mantenimento dell'ordine pubblico e della sicurezza.

4. Le limitazioni della libertà di volontà, le torture e altri trattamenti disumani sono in nessun caso ammissibili.

**Diritti fondamentali**

1. Tutti gli svizzeri hanno il diritto alla libera circolazione su tutto il territorio cantonale. Possono stabilirsi in qualsiasi località e partire in qualsiasi momento.

**Diritti fondamentali**

1. La libertà di riunione è garantita.

2. Le riunioni su suolo pubblico possono essere limitate, qualora costituiscano un pericolo grave e immediato per l'ordine e la sicurezza pubblica.

**Diritti fondamentali**

1. La libertà di associazione è garantita, a condizione che gli scopi perseguiti e i mezzi impiegati non siano illeciti.

2. Nessuno può essere costretto ad aderire a un'associazione di diritto privato.

**Diritti fondamentali**

1. Chiunque può rivolgere ricorsi e petizioni alle autorità. Queste devono essere risposte.

**Diritti fondamentali**

1. Ogni persona ha il diritto alla libera scelta ed esercizio di una professione e al libero svolgimento di attività economiche.

2. Fatte salve le disposizioni di polizia, i diritti regali cantonali e le misure di politica economica ammissibili secondo il diritto federale.

**Diritti fondamentali**

1. La proprietà e i diritti patrimoniali sono garantiti. La legislazione ne definisce il contenuto.

2. Le limitazioni della proprietà possono essere effettuate nell'interesse pubblico su base legale.

3. Le espropriazioni possono essere ordinate solo in conformità alla legge dal Gran Consiglio o dal Consiglio di Governo.

4. In caso di espropriazioni e limitazioni della proprietà, che equivalgono a un'espropriazione, deve essere corrisposta una piena indennità.

**Diritti fondamentali**

1. Le persone interessate hanno diritto di essere ascoltate e trattate equamente nei procedimenti amministrativi.

2. Le persone svantaggiate non devono essere discriminate nei procedimenti. Le persone con scarse risorse economiche hanno diritto al patrocinio gratuito.

**Diritti fondamentali**

1. Chiunque venga privato della libertà di movimento deve essere informato immediatamente e in modo comprensibile dei motivi del provvedimento. Ha diritto di essere ascoltato da un giudice o da un funzionario particolarmente autorizzato dalla legge entro 24 ore dall'arresto e di far esaminare la detenzione da un giudice.

2. Se una detenzione o un'altra grave restrizione della libertà personale risulta essere illegale o infondata, la comunità responsabile è tenuta a fornire il pieno risarcimento del danno e, se del caso, una riparazione morale.

**Diritti fondamentali**

1. La retroattività dei decreti è inammissibile qualora conduca a un onere sproporzionato.

I compiti pubblici - Disposizioni generali

1. Lo Stato promuove il benessere generale e la sicurezza sociale.

2. Tenendo conto della responsabilità dell'individuo, adotta, nell'ambito delle sue competenze legislative e del diritto federale, misure affinché ciascuno possa

a) formarsi e aggiornarsi secondo le proprie capacità e inclinazioni,

b) provvedere al proprio sostentamento tramite un lavoro adeguato e sia protetto contro la perdita ingiustificata del posto di lavoro e le conseguenze della disoccupazione,

c) trovare un alloggio adeguato a condizioni sostenibili,

d) avere i mezzi indispensabili per la propria esistenza.

I compiti pubblici - Disposizioni generali

1. Per l'esecuzione dei compiti che non sono conferiti al Cantone dal diritto federale, deve esistere una base costituzionale.

2. Questa riserva non si applica ai comuni.

3. Quando in questa sezione della costituzione i comuni sono espressamente menzionati, essi hanno il diritto e l'obbligo di svolgere i compiti menzionati.

I compiti pubblici - Disposizioni generali

1. Il Cantone e i comuni garantiscono l'ordine e la sicurezza pubblica. Proteggono in particolare la vita, la libertà, la salute e la moralità. Essi prevengono situazioni di emergenza sociale.

Le funzioni pubbliche - Le singole funzioni

1. Ogni bambino ha diritto a un'istruzione adeguata alle sue capacità.

2. Il cantone sostiene i genitori nell'educazione e istruzione dei figli.

3. Il sistema scolastico è regolato dalla legge.

Le funzioni pubbliche - Le singole funzioni

1. Gli enti responsabili dell'istruzione obbligatoria nelle scuole popolari sono i comuni o le federazioni di comuni.

2. Il cantone supporta i comuni e le federazioni di comuni nell'adempimento di questi compiti, in particolare attraverso la remunerazione dei docenti e dei membri delle direzioni scolastiche nelle scuole popolari.

3. I comuni e le federazioni di comuni partecipano alle spese del personale delle scuole popolari. La legge definisce il quadro della partecipazione.

4. Il cantone supporta o gestisce scuole speciali e istituti.

5. Esso sorveglia le scuole popolari nonché le scuole speciali e gli istituti.

Le funzioni pubbliche - Le singole funzioni

1. Il cantone gestisce le scuole medie e gli istituti di formazione per insegnanti.

2. Sostiene la formazione professionale iniziale e continua ed esercita la supervisione sul sistema dell'istruzione professionale. Può gestire scuole professionali e corsi di preparazione per scuole superiori specializzate.

3. Si occupa dell'istruzione generale di tutti i giovani, anche di quelli che non seguono un corso regolare.

4. Promuove l'istruzione per gli adulti.

Le funzioni pubbliche - Le singole funzioni

1. Per legge saranno stabiliti

a) i poteri decisionali del consiglio d'istruzione e le sue competenze come organo consultivo del consiglio di governo,

b) * le competenze dei consigli scolastici distrettuali e dei consigli comunali.

Le funzioni pubbliche - Le singole funzioni

1. Il Cantone fornisce un contributo adeguato al sistema universitario e professionale svizzero, nonché alla ricerca scientifica.

2. Può gestire un'università, istituti di ricerca o scuole professionali superiori.

Le funzioni pubbliche - Le singole funzioni

1. Il Cantone può sostenere le scuole private riconosciute.

2. Le scuole private di livello elementare sono soggette alla supervisione del Cantone.

Le funzioni pubbliche - Le singole funzioni

1. L'insegnamento nelle scuole e negli istituti di istruzione pubblici è gratuito per le abitanti e gli abitanti del cantone. Le eccezioni sono determinate dalla legge.

2. ...

3. Per i bambini che sono svantaggiati a causa della posizione della loro residenza o per motivi sociali o a causa di una disabilità, i responsabili delle scuole provvedono a misure compensative.

4. Il cantone può concedere contributi alla formazione.

Le funzioni pubbliche - Le singole funzioni

1. L'insegnamento nelle scuole pubbliche deve rispettare il diritto dei genitori all'educazione e all'istruzione dei loro figli e la personalità degli studenti.

2. Gli insegnanti nelle scuole pubbliche sono vincolati, nell'insegnamento, all'ordine costituzionale fondamentale e agli obiettivi educativi statali.

Le funzioni pubbliche - Le singole funzioni

1. Il Cantone promuove la creazione culturale e la vita comunitaria.

2. Si occupa della conservazione dei beni culturali. Protegge in particolare gli insiemi paesaggistici di interesse storico, i siti storici e i monumenti architettonici.

3. Mantiene strutture per la cura delle scienze, delle arti e delle tradizioni popolari.

Le funzioni pubbliche - Le singole funzioni

1. Il cantone emana una legge sui mass media, in particolare per promuovere la diversità dell'informazione.

Le funzioni pubbliche - Le singole funzioni

1. Il cantone adotta misure per la conservazione e il rafforzamento della famiglia.

Le funzioni pubbliche - Le singole funzioni

1. Il Cantone e i Comuni tengono conto delle esigenze e dei bisogni dei giovani in tutte le loro attività.

2. Il Cantone e i Comuni possono sostenere la creazione delle relative infrastrutture.

Le funzioni pubbliche - Le singole funzioni

1. Il Cantone provvede, in collaborazione con i comuni e le organizzazioni private, alle persone bisognose. Promuovono le misure per l'autoaiuto.

2. Può creare o sostenere istituzioni di previdenza e assistenza, nonché strutture complementari alle assicurazioni sociali federali.

3. Sostiene o gestisce case di accoglienza nell'ambito dell'assistenza sociale.

4. Si occupa di attenuare la disoccupazione e adotta misure per la riqualificazione e la formazione continua.

Le funzioni pubbliche - Le singole funzioni

1. Il Cantone disciplina per legge gli aspetti fondamentali dei diritti e dei doveri dei detenuti nell'esecuzione delle pene e delle misure, dei detenuti in custodia cautelare, nonché delle persone ricoverate per ragioni assistenziali.

Le funzioni pubbliche - Le singole funzioni

1. Il Cantone adotta, in collaborazione con i comuni e i privati, misure per la conservazione e il ripristino della salute.

2. Crea le condizioni per un'accessibile assistenza medica per l'intera popolazione. Promuove l'assistenza sanitaria domiciliare.

3. Promuove e sorveglia gli istituti medici. Può creare le proprie strutture.

4. Supporta la ricerca e la formazione iniziale e continua del personale medico.

5. Sorveglia e coordina il settore medico.

6. Promuove la ginnastica e lo sport.

Le funzioni pubbliche - Le singole funzioni

1. Il Cantone e i Comuni garantiscono, attraverso la loro legislazione e nell'esercizio di tutte le loro competenze, la massima protezione delle persone e del loro ambiente naturale contro le influenze dannose e moleste.

2. In particolare, devono mantenere l'aria e l'acqua pulite, preservare la bellezza e la specificità del paesaggio, la fertilità del suolo e limitare il rumore.

3. Il Cantone e i Comuni emanano le disposizioni necessarie per la conservazione e la protezione della fauna e della flora, delle forme del suolo uniche, delle rocce e delle acque. Nello sfruttamento delle risorse naturali, si deve prestare particolare attenzione all'aspetto del paesaggio.

4. Creano e mantengono aree protette.

5. Il Cantone Argovia crea, entro vent'anni dall'entrata in vigore di questa disposizione costituzionale, un parco di protezione delle zone umide per la tutela dell'habitat fluviale minacciato e la conservazione dei resti unici dal punto di vista paesaggistico e biologico, di importanza nazionale, delle ex aree palustri. Questo parco, partendo dal "Wassertor" della Svizzera, è costituito da sezioni lungo i fiumi Aare e Reuss e i loro affluenti. Ha una superficie totale pari ad almeno l'uno per cento della superficie del Cantone.

Le funzioni pubbliche - Le singole funzioni

1. Il cantone e i comuni si impegnano per limitare il cambiamento climatico e potenziare la loro capacità di adattamento ai suoi effetti negativi. A tal fine, tengono conto degli obiettivi della Confederazione e degli accordi internazionali vincolanti per la Svizzera.

Le funzioni pubbliche - Le singole funzioni

1. Cantone e comuni proteggono le fonti termali e gli stabilimenti termali, nonché il loro paesaggio di quiete e ricreazione.

Le funzioni pubbliche - Le singole funzioni

1. Le comunità provvedono, secondo il diritto cantonale, al corretto smaltimento delle acque reflue e all'eliminazione dei rifiuti in conformità con l'ambiente. Il cantone può assumere compiti particolari nella gestione dei rifiuti. È promossa la reimmissione in uso dei materiali di recupero.

Le funzioni pubbliche - Le singole funzioni

1. Il Cantone, i comuni e le associazioni di comuni garantiscono l'ordinato insediamento del territorio e l'uso adeguato del suolo. Tengono conto, in tutte le loro attività, degli obiettivi e delle esigenze della pianificazione territoriale.

Le funzioni pubbliche - Le singole funzioni

1. Il Cantone stabilisce le norme relative ai beni pubblici, così come il loro uso e la loro fruizione.

Le funzioni pubbliche - Le singole funzioni

1. Il cantone e i comuni emanano regolamenti edilizi nonché disposizioni sull'apertura dei terreni. Il cantone regola le redistribuzioni dei terreni e le rettifiche dei confini.

2. Il cantone disciplina il sistema catastale e la misurazione dei terreni.

3. Può promuovere l'edilizia abitativa sociale, la riqualificazione degli edifici residenziali e la diffusione della proprietà abitativa.

Le funzioni pubbliche - Le singole funzioni

1. Il cantone può, in collaborazione con i comuni, mettere a disposizione delle minoranze etniche non sedentari luoghi adatti per un soggiorno temporaneo.

Le funzioni pubbliche - Le singole funzioni

1. Il Cantone e i comuni regolano il traffico e le infrastrutture stradali.

2. Si assicurano che l'ordinamento del traffico sia il più favorevole possibile per l'economia popolare e rispettoso dell'ambiente.

3. Il Cantone promuove, insieme ai comuni, il trasporto pubblico.

Le funzioni pubbliche - Le singole funzioni

1. Il Cantone mira, in collaborazione con le parti sociali, a garantire la pace sociale e lo sviluppo equilibrato dell'economia.

2. In questo contesto, l'economia deve essere efficiente, mantenere il più alto livello possibile di occupazione, stabilire equilibri regionali, svilupparsi in maniera diversificata e rispettosa dell'ambiente, nonché consentire una vasta distribuzione della proprietà.

2bis. Il Cantone adotta misure per mantenere il livello di regolamentazione e il carico amministrativo per l'economia il più basso possibile. In particolare, tiene conto delle esigenze delle piccole e medie imprese.

3. Il Cantone orienta le proprie attività di significativa rilevanza economica agli obiettivi della politica economica cantonale.

Le funzioni pubbliche - Le singole funzioni

1. Il Cantone disciplina mediante legge

a) * la promozione di un'agricoltura efficiente, produttrice sostenibile e orientata alla sicurezza dell'approvvigionamento, nonché le misure per la conservazione delle risorse naturali e la cura del paesaggio culturale,

b) * l'assicurazione di una gestione funzionale di tutte le foreste,

c) * ...

d) * ...

e) * ...

Le funzioni pubbliche - Le singole funzioni

1. Il cantone adotta, nei limiti delle riserve e delle autorizzazioni del diritto federale, le disposizioni che garantiscono il regolare svolgimento delle attività economiche.

Le funzioni pubbliche - Le singole funzioni

1. Il cantone promuove e coordina le misure dei comuni per garantire l'approvvigionamento idrico.

Le funzioni pubbliche - Le singole funzioni

1. Il Cantone promuove la fornitura di energia ecologicamente ed economicamente sostenibile, nonché l'uso parsimonioso dell'energia. Può istituire e mantenere aziende di approvvigionamento o partecipare a opere.

2. Il Gran Consiglio può regolamentare la forma giuridica, i compiti e l'organizzazione delle aziende di approvvigionamento, nella misura in cui la legge non preveda disposizioni al riguardo. Esso delibera sulle partecipazioni del Cantone.

Le funzioni pubbliche - Le singole funzioni

1. Al Cantone spetta l'esclusiva attività economica nei seguenti ambiti

a) la caccia,

b) la pesca,

c) l'estrazione di risorse minerarie,

d) la vendita del sale,

e) la captazione e lo sfruttamento di acque pubbliche, fonti termali e acque termali,

f) l'assicurazione incendi per gli edifici,

g) * lo sfruttamento del sottosuolo profondo.

2. Il Cantone può esercitare queste competenze direttamente oppure trasferirle a terzi mediante legge o concessione. I diritti privati esistenti sui beni demaniali restano riservati.

Le funzioni pubbliche - Le singole funzioni

1. Il Cantone può, mediante legge, dichiarare obbligatorie le assicurazioni e creare o sostenere istituzioni di assicurazione.

Le funzioni pubbliche - Le singole funzioni

1. Il Cantone mantiene una banca cantonale per promuovere lo sviluppo economico e sociale.

Le funzioni pubbliche - Le singole funzioni

1. Il Cantone può, in base a leggi per l'adempimento dei suoi compiti, partecipare a imprese a economia mista e private.

Diritti e Doveri Politici del Popolo

1. Hanno diritto di voto tutti i cittadini svizzeri che hanno compiuto il 18° anno di età, risiedono nel Cantone Argovia e non sono sottoposti a tutela legale globale a causa di incapacità di giudizio permanente o rappresentati da una persona delegata ai sensi di disposizioni previdenziali.

2. Il diritto di voto autorizza e obbliga a partecipare alle elezioni, alle votazioni e alle assemblee comunali.

3. In deroga al comma 1, hanno diritto di voto per l'elezione del Consiglio degli Stati anche i cittadini svizzeri che risiedono all'estero, purché siano elettori nel Cantone Argovia per questioni federali.

Diritti e Doveri Politici del Popolo

1. Il diritto di voto viene esercitato nel comune in cui l'avente diritto al voto risiede ed è registrato. Le eccezioni sono stabilite dalla legge.

2. Per i cittadini svizzeri non ci sono periodi di attesa e di adattamento.

Diritti e Doveri Politici del Popolo

1. Gli aventi diritto di voto eleggono

a) il Gran Consiglio,

b) il Consiglio Costituzionale,

c) il Consiglio di Governo,

d) i Consiglieri agli Stati,

e) * i presidenti e i giudici dei tribunali distrettuali, con l'eccezione dei giudici specializzati dei tribunali distrettuali,

f) * i giudici di pace,

g) * ...

h) le autorità comunali secondo le disposizioni di questa costituzione e della legge,

i) ulteriori autorità e funzionari designati dalla legge.

2. Il Gran Consiglio, il Consiglio Costituzionale e i consigli dei residenti vengono eletti con lo stesso sistema di rappresentanza proporzionale. Per l'elezione del Gran Consiglio e del Consiglio Costituzionale, può essere stabilito un quorum per legge.

3. Tutte le altre autorità sono nominate con il sistema elettorale maggioritario.

Diritti e Doveri Politici del Popolo

1. Sottoposti a referendum in ogni caso

a) Modifiche costituzionali,

b) * Leggi, se non sono state approvate dalla maggioranza assoluta di tutti i membri del Gran Consiglio; nel caso in cui questo quorum sia raggiunto, un quarto di tutti i membri del Gran Consiglio può comunque sottoporre la legge a referendum,

c) Deliberazioni del Gran Consiglio e richieste di iniziativa popolare sull'avvio della revisione totale della Costituzione,

d) Richieste di iniziativa popolare sull'emanazione, modifica e revoca di disposizioni costituzionali o leggi, se il Gran Consiglio non intende dar loro corso o propone controprogetti,

e) * Deliberazioni del Gran Consiglio ai sensi del § 63 comma 1 lett. b-d e f della presente Costituzione, se non sono state approvate dalla maggioranza assoluta di tutti i membri del Gran Consiglio; nel caso in cui questo quorum sia raggiunto, un quarto di tutti i membri del Gran Consiglio può comunque sottoporre la deliberazione del Gran Consiglio a referendum.

2. Le deliberazioni dell'assemblea comunale o del consiglio comunale sono soggette al referendum obbligatorio secondo quanto previsto dalla legge e dal regolamento comunale.

Diritti e Doveri Politici del Popolo

1. Su richiesta di 3'000 elettori aventi diritto di voto devono essere sottoposti a referendum popolare

a) * le leggi,

b) * i piani fondamentali dell'attività statale, designati dalla legge, quando sono vincolanti,

c) * i trattati internazionali e intercantonali approvati dal Gran Consiglio,

d) * le delibere del Gran Consiglio riguardanti nuove spese una tantum superiori a cinque milioni di franchi o nuove spese ricorrenti annuali superiori a 500'000 franchi,

e) * le delibere del Gran Consiglio riguardanti l'assunzione di capitali esterni che portano ad un aumento dell'indebitamento del Cantone,

f) * ulteriori delibere del Gran Consiglio designati dalla legge.

2. Il referendum popolare su nuove spese riguardanti costruzioni e contributi edilizi può essere escluso e la competenza finale delle autorità può essere disposta, solo a condizione che attraverso la legge o una delibera del Gran Consiglio, soggetta a referendum popolare,

a) i costi siano determinati o

b) per costruzioni cantonali siano fissati l'oggetto e la sede o

c) * per i contributi edilizi siano designati gli oggetti.

3. Il Gran Consiglio può essere autorizzato ad assumere capitali esterni per uno scopo particolare, purché l'importo sia stabilito dalla legge o da una delibera del Gran Consiglio, soggetta a referendum popolare.

4. Le delibere dell'assemblea comunale o del consiglio comunale sono soggette, conformemente alla legge e al regolamento comunale, al referendum popolare facoltativo.

Diritti e Doveri Politici del Popolo

1. 3'000 elettori aventi diritto possono presentare la richiesta di revisione totale della Costituzione o di adozione, modifica e abrogazione di singole disposizioni costituzionali o di una legge.

2. Le richieste di iniziativa popolare vengono presentate come suggerimenti generali o, qualora non richiedano la revisione totale della Costituzione, come progetti dettagliati. Le richieste di iniziativa popolare per una revisione parziale della Costituzione devono limitarsi a un ambito normativo unitario.

Diritti e Doveri Politici del Popolo

1. Il Gran Consiglio esamina preliminarmente se una richiesta di iniziativa popolare rispetti le prescrizioni formali, non contraddica il diritto federale e, nel caso si riferisca a diritto legislativo, sia conforme al diritto costituzionale cantonale. Se non soddisfa a un requisito, viene dichiarata invalida.

2. Se si tratta di una richiesta valida di iniziativa popolare nella forma di proposta generica, il Gran Consiglio è tenuto a elaborare un progetto corrispondente. Se il Gran Consiglio non intende dare seguito alla richiesta di iniziativa popolare, decide il popolo se la richiesta debba essere accolta.

3. Il Gran Consiglio può contrapporre una controproposta a una richiesta di iniziativa popolare. In tal caso, il popolo deve decidere simultaneamente in una votazione principale sull'iniziativa popolare e in una votazione eventuale sulla controproposta.

Diritti e Doveri Politici del Popolo

1. Nella preparazione delle proposte, il Gran Consiglio o il Consiglio di Stato possono consultare i partiti politici cantonali e le organizzazioni interessate.

2. Se le proposte sono soggette a referendum obbligatorio o facoltativo, non si può rinunciare a una consultazione. Chiunque può presentare suggerimenti.

Diritti e Doveri Politici del Popolo

1. I partiti politici contribuiscono alla formazione dell'opinione e della volontà degli aventi diritto al voto.

2. Ai partiti cantonali, i cui obiettivi e ordinamento interno sono conformi ai principi democratici, possono essere assegnati contributi tramite legge.

Le autorità e le loro funzioni - Disposizioni generali

1. Le autorità garantiscono l'attività legittima ed efficace dello Stato. Esse tutelano l'interesse pubblico.

2. L'organizzazione delle autorità si conforma al principio della separazione dei poteri.

Le autorità e le loro funzioni - Disposizioni generali

1. Al Gran Consiglio, al Consiglio di Stato, nei tribunali e nelle cariche stabilite da questa Costituzione sono eleggibili gli aventi diritto di voto del Cantone. Eccezioni per i tribunali sono stabilite dalla legge.

2. Per le cariche che richiedono conoscenze particolari, possono essere stabiliti requisiti di eleggibilità aggiuntivi.

3. Nessuno può essere contemporaneamente membro del Gran Consiglio e del Consiglio di Stato o membro di una di queste autorità e del Tribunale Superiore o del Tribunale di Giustizia. Ulteriori incompatibilità sono definite dalla legge.

4. Chi è in un rapporto di servizio di diritto pubblico del diritto cantonale non può appartenere al Gran Consiglio. Le eccezioni, compatibili con il principio della separazione dei poteri, sono determinate dalla legge.

5. I membri delle autorità e i funzionari devono astenersi dal partecipare alle trattative che li riguardano direttamente.

6. La legge regola la nomina e la rimozione dall'incarico dei membri delle autorità.

Le autorità e le loro funzioni - Disposizioni generali

1. La durata del mandato delle autorità è di quattro anni.

2. La legge stabilisce, nel rispetto del § 61, quali dipendenti vengono eletti per la durata del mandato e quali vengono assunti contrattualmente.

Le autorità e le loro funzioni - Disposizioni generali

1. La sede del Gran Consiglio, del Consiglio di Stato e del Tribunale Supremo è Aarau.

Le autorità e le loro funzioni - Disposizioni generali

1. La lingua ufficiale è il tedesco. Le autorità e gli uffici pubblici possono utilizzare anche altre lingue nazionali o l'inglese, purché ciò non arrechi svantaggi agli altri partecipanti al procedimento.

Le autorità e le loro funzioni - Disposizioni generali

1. Ogni persona ha il diritto di consultare i documenti ufficiali.

2. Le deliberazioni del Gran Consiglio e dei tribunali sono pubbliche.

3. La legge indica le eccezioni richieste dagli interessi pubblici e privati.

Le autorità e le loro funzioni - Disposizioni generali

1. Il pubblico viene costantemente informato sull'attività delle autorità.

2. Il Consiglio di Stato garantisce un'informazione equilibrata degli aventi diritto di voto in vista delle votazioni cantonali.

Le autorità e le loro funzioni - Disposizioni generali

1. I membri delle autorità e i funzionari vengono vincolati alla Costituzione e alla legge prima di assumere l'incarico.

Le autorità e le loro funzioni - Disposizioni generali

1. Il Cantone e i comuni sono responsabili per i danni che le loro autorità, funzionari e altri collaboratori causano illecitamente a terzi nell'esercizio delle loro funzioni ufficiali. Essi sono anche responsabili per i danni causati legittimamente se alcune persone ne sono gravemente colpite e non si può ragionevolmente pretendere che sostengano il danno da sole. La legge può prevedere eccezioni e disciplina l'esercizio del diritto al risarcimento.

2. Le organizzazioni e le persone che svolgono compiti pubblici delegati sono responsabili con il loro patrimonio per i danni illeciti da loro causati; se questo non copre il danno, l'ente pubblico che ha delegato il compito è responsabile per la differenza. La legge può prevedere eccezioni e disciplina l'esercizio del diritto al risarcimento.

3. La legge disciplina il diritto di regresso del Cantone e dei comuni nei confronti della persona che ha causato il danno ai sensi dei paragrafi 1 e 2.

4. I membri del Gran Consiglio non sono legalmente responsabili per le dichiarazioni rese nel Gran Consiglio e nelle sue commissioni. Tuttavia, il Gran Consiglio è autorizzato a revocare l'immunità riguardo a una dichiarazione che viene evidentemente abusata.

Le autorità e le loro funzioni - Il Gran Consiglio

1. Il Gran Consiglio è l'autorità legislativa e l'organo di suprema vigilanza del cantone.

2. È composto da centoquaranta membri.

3. La legge disciplina la rappresentanza dei membri impediti a lungo termine.

Le autorità e le loro funzioni - Il Gran Consiglio

1. Il popolo nomina il Gran Consiglio secondo il sistema di rappresentanza proporzionale.

2. I distretti sono i collegi elettorali. L'assegnazione dei seggi alle formazioni politiche avviene in base alla loro forza elettorale nel cantone.

3. I mandati sono ripartiti tra i collegi elettorali in proporzione alla popolazione residente.

Le autorità e le loro funzioni - Il Gran Consiglio

1. Il Gran Consiglio emana sotto forma di legge tutte le disposizioni importanti, in particolare quelle che stabiliscono i diritti e i doveri dei cittadini o i principi fondamentali dell'organizzazione del Cantone e dei Comuni. Regola l'esecuzione del diritto federale attraverso la legge, nella misura in cui il diritto federale, questa Costituzione o le leggi non prevedano diversamente.

2. Può emanare decreti per disposizioni esecutive, nella misura in cui le leggi lo autorizzino espressamente. I decreti non sono soggetti a referendum.

3. Le leggi richiedono una doppia deliberazione.

4. Le leggi, la cui entrata in vigore non può essere rinviata, possono essere messe in vigore immediatamente se la maggioranza assoluta di tutti i membri del Gran Consiglio ne dichiara l'urgenza. Queste leggi sono soggette a referendum postumo ai sensi del § 62 comma 1 lett. b o del § 63 comma 1 lett. a di questa Costituzione.

5. La legge può prevedere l'applicabilità di disposizioni esecutive private. Regola le condizioni e i limiti dell'applicabilità.

Le autorità e le loro funzioni - Il Gran Consiglio

1. Il Gran Consiglio approva i piani delle attività statali indicati dalla legge.

2. La legge disciplina il vincolo delle autorità, la partecipazione del Gran Consiglio nonché la procedura.

Le autorità e le loro funzioni - Il Gran Consiglio

1. Il Gran Consiglio esercita l'alta vigilanza su tutte le autorità e organi che svolgono compiti cantonali.

Le autorità e le loro funzioni - Il Gran Consiglio

1. Il Gran Consiglio stabilisce il bilancio e approva il rapporto annuale con il conto annuale.

2. Delibera, fatte salve le competenze del popolo, su nuove spese e sull'assunzione di fondi esterni.

Le autorità e le loro funzioni - Il Gran Consiglio

1. Il Gran Consiglio

a) approva i trattati internazionali e intercantonali, nella misura in cui il Consiglio di Stato non sia dichiarato competente per la stipulazione finale dalla legge,

b) esercita i diritti di partecipazione federale concessi ai cantoni dalla Costituzione federale (Art. 45, 141 e 160),

c) può esprimere un parere sulle consultazioni che il Consiglio di Stato indirizza alle autorità federali,

d) decide i conflitti di competenza tra le autorità cantonali,

e) regola le retribuzioni, le pensioni, i trattamenti di quiescenza e le eventuali rendite d'invalidità e di superstiti erogate dal cantone,

f) stabilisce le tasse spettanti al cantone e alle sue istituzioni, a meno che le leggi dispongano diversamente,

g) emana i piani di utilizzazione del territorio del cantone con valore generalizzato,

h) * elegge

1. * i presidenti e i membri dei tribunali competenti per l'intero territorio cantonale, ad eccezione del tribunale delle misure coercitive e della commissione di conciliazione per le questioni di pari opportunità,

2. * il vicepresidente o la vicepresidente del tribunale superiore,

3. * i membri con diritto di voto della direzione della giustizia,

i) concede la cittadinanza cantonale agli stranieri,

k) esercita il diritto di grazia,

l) * regola con decreto l'approvvigionamento pubblico.

2. Ulteriori competenze possono essere conferite al Gran Consiglio con legge, a condizione che non siano di natura normativa.

3. Se i trattati internazionali o intercantonali richiedono modifiche costituzionali, queste devono essere effettuate prima dell'approvazione o della stipulazione finale.

Le autorità e le loro funzioni - Il Gran Consiglio

1. La Presidenza del Gran Consiglio è composta dal Presidente e da due Vicepresidenti. Il Presidente e i due Vicepresidenti vengono eletti nuovamente ogni anno.

Le autorità e le loro funzioni - Il Gran Consiglio

1. Il Gran Consiglio può costituire commissioni al suo interno per la preparazione delle deliberazioni.

2. La legge può attribuire a queste commissioni specifiche competenze decisionali derivanti dalle responsabilità del Gran Consiglio. Tuttavia, deve essere garantita al Gran Consiglio la possibilità di riappropriarsi di un singolo affare.

3. I membri del Gran Consiglio possono formare gruppi parlamentari. A questi vengono destinati contributi.

Le autorità e le loro funzioni - Il Gran Consiglio

1. Il diritto di sottoporre al Gran Consiglio nuovi oggetti per la discussione spetta ai membri, alle frazioni e alle commissioni permanenti del Gran Consiglio, al Consiglio di Stato e alla Direzione della Giustizia.

Le autorità e le loro funzioni - Il Gran Consiglio

1. Nella misura in cui la Costituzione non contiene disposizioni, i principi fondamentali dell'organizzazione del Gran Consiglio e delle relazioni tra il Gran Consiglio e il Consiglio di Governo, così come la direzione della giustizia, sono regolati dalla legge.

2. Le ulteriori disposizioni sull'operato vengono stabilite dal Gran Consiglio in un regolamento interno.

Le Autorità e le loro Funzioni - Il Consiglio di Governo

1. Il Consiglio di Stato è l'autorità esecutiva superiore e dirigente del Cantone.

2. È composto da cinque membri.

Le Autorità e le loro Funzioni - Il Consiglio di Governo

1. Il Consiglio di Stato viene nominato dal popolo secondo il sistema elettorale maggioritario.

2. Non può appartenere alla Assemblea federale più di un membro del Consiglio di Stato.

Le Autorità e le loro Funzioni - Il Consiglio di Governo

1. Il Consiglio di Stato definisce, fatto salvo il potere decisionale dei cittadini aventi diritto di voto e del Gran Consiglio, gli obiettivi e i mezzi principali dell'azione statale. Pianifica e coordina le attività statali.

2. Inoltre, compete al Consiglio di Stato

a) la salvaguardia dell'ordine e della sicurezza pubblica,

b) la rappresentanza del Cantone sia internamente che esternamente,

c) il mantenimento delle relazioni con le autorità federali e di altri cantoni,

d) la conclusione definitiva di trattati internazionali e intercantonali, nella misura in cui le leggi lo dichiarino competente,

e) l'effettuazione di elezioni, nella misura in cui queste non siano affidate ad altri organi.

Le Autorità e le loro Funzioni - Il Consiglio di Governo

1. Il Consiglio di Stato presiede l'amministrazione cantonale. Supervisiona gli altri soggetti incaricati di compiti pubblici.

2. Vigila sull'attività legittima ed efficace dell'amministrazione e determina, nell'ambito della costituzione e della legge, l'organizzazione più appropriata.

3. Nell'ambito dei bilanci delle aree di controllo del Gran Consiglio, stabilisce i bilanci delle aree di controllo a lui assegnate.

4. Decide sui ricorsi amministrativi secondo le disposizioni di legge.

5. Rifiuta di applicare decreti che contravvengono al diritto federale, alla costituzione cantonale o alle leggi cantonalmente in vigore.

Le Autorità e le loro Funzioni - Il Consiglio di Governo

1. Il Consiglio di Stato presenta al Gran Consiglio progetti di modifica costituzionale, leggi e decreti.

2. Può emanare disposizioni legislative sotto forma di regolamenti. Lo scopo e i principi della struttura sostanziale del regolamento devono essere stabiliti nella legge o nel decreto.

2bis. Il Consiglio di Stato può emanare le disposizioni necessarie per l'esecuzione del diritto federale,

a) nella misura in cui il diritto federale stabilisca il contenuto del diritto di attuazione ai sensi del capoverso 2,

b) * negli altri casi, qualora vi sia un'urgenza temporale; le disposizioni regolamentari perdono validità al più tardi due anni dopo la loro entrata in vigore.

3. Emette i regolamenti necessari per i trattati internazionali e intercantonali, qualora non siano richieste leggi cantonali.

4. Può anche emanare regolamenti per affrontare turbamenti dell'ordine pubblico e della sicurezza o emergenze sociali già avvenuti o immediatamente minaccianti. Tali regolamenti cessano di essere validi al più tardi due anni dopo la loro entrata in vigore.

5. La competenza del Consiglio di Stato di legiferare non può essere delegata.

Le Autorità e le loro Funzioni - Il Consiglio di Governo

1. Il Consiglio di Stato adotta le sue decisioni come autorità collegiale.

2. Elegge il Landammann e il Landstatthalter per la durata di un anno. Una rielezione per l'anno successivo è esclusa.

3. Il cancelliere di Stato dirige la Cancelleria di Stato, che serve al Consiglio di Stato come ufficio generale di staff.

Le Autorità e le loro Funzioni - Il Consiglio di Governo

1. L'amministrazione cantonale è suddivisa in dipartimenti. Possono essere create unità amministrative decentralizzate.

2. I dipartimenti sono diretti dai membri del consiglio di governo.

3. Gli obblighi amministrativi del Cantone possono essere assegnati a enti autonomi, comuni, organizzazioni intercantonali e intercomunali, o a società miste. In via eccezionale, anche le organizzazioni di diritto privato possono essere incaricate di svolgere tali compiti, a condizione che sia garantita la tutela legale dei cittadini e la supervisione da parte del consiglio di governo.

Le autorità e le loro funzioni - Il Consiglio di Governo

1. Ove la Costituzione non contenga disposizioni, i principi fondamentali dell'organizzazione del consiglio di governo, dell'amministrazione cantonale e del diritto dei funzionari sono regolati dalla legge.

2. Gli enti strumentali possono emanare disposizioni relative alla loro organizzazione e all'uso delle loro strutture alle condizioni che sono determinanti per il diritto regolamentare del consiglio di governo.

3. Gli enti autonomi stabiliscono, nei limiti della legge, la loro organizzazione e le tariffe a loro spettanti.

Le autorità e le loro funzioni - I tribunali

1. I tribunali sono indipendenti e sottoposti solo alla legge e al diritto.

2. Essi sono tenuti a negare l'applicazione di decreti che siano in contrasto con il diritto federale o con il diritto costituzionale o legislativo cantonale.

Le autorità e le loro funzioni - I tribunali

1. L'amministrazione della giustizia è responsabilità dei tribunali. Fatto salvo il potere di altre autorità, la direzione della giustizia pianifica le attività dei tribunali, stabilisce i loro bilanci ed esercita la vigilanza. Essa rappresenta i tribunali nei rapporti con altre autorità.

2. Non possono appartenere all'Assemblea federale più di due membri del tribunale superiore.

Le autorità e le loro funzioni - I tribunali

1. I tribunali devono essere istituiti in modo chiaro e semplice secondo la legge. Deve essere possibile amministrare la giustizia in modo affidabile e rapido.

2. Il Cantone garantisce servizi di consulenza legale gratuiti.

3. Esistono tribunali per la giurisdizione civile, penale e amministrativa. Un tribunale può essere incaricato di più giurisdizioni.

4. L'arbitrato in controversie di natura patrimoniale è riconosciuto. I lodi arbitrali possono essere impugnati davanti ai tribunali statali secondo quanto previsto dalla legge.

5. La direzione della giustizia può emanare, in forma di regolamento, disposizioni sull'organizzazione operativa dei tribunali. Lo scopo e i principi della struttura del regolamento devono essere stabiliti nella legge o nel decreto.

Le autorità e le loro funzioni - I tribunali

1. La giurisdizione civile è esercitata da

a) * le autorità di conciliazione,

b) i presidenti dei tribunali distrettuali,

c) * i tribunali distrettuali

cbis) * i giudici unici presso il Tribunale Supremo,

d) il Tribunale Supremo.

2. Le controversie in materia di diritto del lavoro, diritto commerciale, diritto locativo e diritto assicurativo possono essere assegnate a tribunali speciali.

Le autorità e le loro funzioni - I tribunali

1. La giurisdizione penale è esercitata da

a) * il tribunale delle misure coercitive,

abis) * i presidenti dei tribunali distrettuali,

b) i tribunali distrettuali,

c) * ...

d) la corte d'appello.

2. La legge può autorizzare gli uffici amministrativi cantonali e le autorità comunali a infliggere multe di lieve entità.

3. La competenza penale per le multe previste dal diritto federale in materia di reati fiscali per violazione degli obblighi procedurali e evasione fiscale può essere assegnata dalla legge alle autorità fiscali e ai tribunali amministrativi.

Le autorità e le loro funzioni - I tribunali

1. La giurisdizione amministrativa è esercitata da

a) il tribunale amministrativo speciale,

b) la corte suprema,

c) il tribunale di giustizia.

2. I conflitti di competenza tra autorità amministrative e tribunali amministrativi sono decisi dalla sezione del tribunale amministrativo della corte suprema.

3. Le controversie sulla responsabilità del Cantone e dei Comuni, nonché delle organizzazioni e delle persone che svolgono compiti pubblici delegati, sono decise dalla sezione del tribunale amministrativo della corte suprema. La legge può prevedere eccezioni.

Le autorità e le loro funzioni - Difensore civico

1. Con legge può essere istituito l'ufficio del Mediatore cantonale.

**La suddivisione del Cantone - I Distretti**

1. I distretti sono organizzazioni territoriali decentrate del Cantone per compiti dell'amministrazione cantonale, della giustizia e per le elezioni. Esistono tribunali distrettuali.

**La suddivisione del Cantone - I Distretti**

1. Il cantone è suddiviso nei distretti di Aarau, Baden, Bremgarten, Brugg, Kulm, Laufenburg, Lenzburg, Muri, Rheinfelden, Zofingen e Zurzach.

2. L'assegnazione dei comuni ai distretti, così come le modifiche dei confini, avvengono mediante decreto, previa consultazione dei comuni interessati. Se un comune respinge l'assegnazione, la decisione del Gran Consiglio è soggetta a referendum facoltativo.

**Suddivisione del Cantone - I Comuni**

1. I comuni sono enti autonomi di diritto pubblico. Promuovono il benessere e lo sviluppo dei loro abitanti.

2. I comuni di residenti svolgono i compiti di importanza locale, nella misura in cui non ricadano nella competenza di altre organizzazioni.

3. I comuni cittadini gestiscono il patrimonio pubblico, supportano i comuni di residenti e promuovono la vita culturale.

# La suddivisione del Cantone - I Comuni

1. Per la fusione, la suddivisione e la riorganizzazione delle comuni di residenza, sono necessari il consenso delle comuni interessate determinato tramite votazione e l'approvazione del Consiglio Grande.

2. In una comune di residenza esiste solo una singola comune patriziale. Le comuni patriziali possono unirsi alle corrispondenti comuni di residenza, se entrambe le comuni lo decidono.

**L'articolazione del Cantone - I Comuni**

1. Le comunità sono autorizzate, nel rispetto della costituzione e della legge, ad organizzarsi autonomamente, ad eleggere le proprie autorità e funzionari, a svolgere i propri compiti secondo il proprio giudizio e ad amministrare i propri beni pubblici in maniera indipendente.

2. Il legislatore concede alle comunità il più ampio margine d'azione possibile.

**Suddivisione del Cantone - I Comuni**

1. Organi necessari di ogni comune sono l'insieme degli aventi diritto di voto alle urne, l'assemblea comunale o il consiglio comunale, il consiglio municipale e il sindaco.

2. I comuni stabiliscono la loro organizzazione in un regolamento comunale nel quadro della costituzione e della legge.

# La suddivisione del Cantone - I Comuni

1. Il Cantone promuove e regola la collaborazione tra i comuni. Può sostenere le fusioni di comuni.

2. Diversi comuni possono unirsi per svolgere determinati compiti formando associazioni di comuni. L'organizzazione è definita in statuti che sono soggetti all'approvazione del Consiglio di Stato.

3. Con legge, i comuni possono essere obbligati a formare associazioni di comuni o ad aderire a un'associazione di comuni.

4. Gli aventi diritto al voto dei comuni affiliati hanno, nelle associazioni di comuni, diritti di voto, di proposta e decisionali secondo le disposizioni di legge.

Stato e Chiesa

1. La Chiesa evangelica riformata, la Chiesa cattolica romana e la Chiesa cristiana cattolica sono riconosciute come chiese cantonali con autonomia di diritto pubblico e propria personalità giuridica.

2. Il Gran Consiglio può riconoscere altre chiese e comunità religiose come enti di diritto pubblico, applicando di conseguenza le disposizioni seguenti in maniera analoga.

3. Le altre comunità religiose sono soggette al diritto privato. Hanno la possibilità di far registrare l'appartenenza dei loro membri nei registri statali.

Stato e Chiesa

1. Le chiese regionali si organizzano autonomamente secondo i principi democratici nell'ambito di questa costituzione.

2. Adottano uno statuto organizzativo, la cui emanazione e modifica sono soggette all'approvazione del Gran Consiglio. Tale approvazione deve essere concessa se lo statuto organizzativo non contraddice il diritto federale né il diritto cantonale.

3. L'organo supremo di ogni chiesa regionale è il Sinodo. Quest'ultimo elegge l'organo esecutivo ed emana lo statuto organizzativo.

Stato e Chiesa

1. Gli abitanti del cantone appartengono alla chiesa nazionale della loro confessione se soddisfano i requisiti indicati nello statuto organizzativo.

2. L'uscita può essere effettuata in qualsiasi momento tramite una dichiarazione scritta.

3. Il diritto di voto e di eleggibilità è regolato dallo statuto organizzativo.

**Stato e Chiesa**

1. Le chiese regionali sono costituite, secondo le disposizioni del loro statuto organizzativo, da parrocchie.

2. Le parrocchie sono enti pubblici autonomi con personalità giuridica propria. Ogni parrocchia elegge un consiglio parrocchiale come organo esecutivo, i suoi delegati al sinodo e i suoi parroci.

**Stato e Chiesa**

1. Per l'adempimento dei compiti ecclesiastici elencati nello statuto organizzativo, le comunità ecclesiastiche possono riscuotere tasse dai loro membri.

2. L'obbligo fiscale è regolato dalla legislazione fiscale statale e dall'accertamento. Lo statuto organizzativo deve prevedere un diritto di referendum per le decisioni delle comunità ecclesiastiche in merito al tasso fiscale e alle spese.

3. Alle chiese nazionali è riconosciuto il diritto di richiedere contributi uniformi dalle loro comunità ecclesiastiche.

4. Le chiese nazionali sono incaricate del riequilibrio finanziario tra le comunità ecclesiastiche.

5. Le chiese nazionali e le comunità ecclesiastiche gestiscono autonomamente il loro patrimonio e le loro entrate secondo i principi statali che regolano l'amministrazione dei beni e delle entrate pubblici.

**Stato e Chiesa**

1. Le chiese regionali sono responsabili di garantire una protezione legale adeguata agli appartenenti alla confessione e alle comunità ecclesiastiche.

2. Le decisioni definitive delle autorità delle chiese regionali possono essere impugnate dinanzi agli organi statali secondo le disposizioni legislative. A questi ultimi spetta il controllo riguardante la conformità delle decisioni alla costituzione e allo statuto organizzativo.

**Stato e Chiesa**

1. Le relazioni diocesane della chiesa nazionale cattolica romana sono disciplinate dagli accordi tra i ceti diocesani tra di loro e con la Curia. La rappresentanza del cantone nella conferenza diocesana della Diocesi di Basilea è affidata a delegati della chiesa nazionale cattolica romana.

Ordinamento Finanziario

1. Il bilancio finanziario deve essere gestito in modo parsimonioso, economico, congiunto al ciclo economico e permanentemente equilibrato. Il rispetto di questi principi deve essere verificato attraverso un controllo adeguato.

2. Il Cantone e i comuni provvedono a una programmazione completa dei compiti e delle finanze, che deve essere mantenuta in armonia con la pianificazione finanziaria della Confederazione.

3. I compiti e le spese devono essere costantemente verificati riguardo alla loro necessità e adeguatezza, nonché ai loro effetti finanziari e alla loro sostenibilità.

Ordinamento Finanziario

1. Il bilancio finanziario cantonale, la riscossione di imposte cantonali e il riequilibrio finanziario devono essere regolati dalla legge. Il Gran Consiglio è autorizzato a fissare l'aliquota fiscale entro un limite stabilito dalla legge.

2. I comuni percepiscono le loro imposte secondo il diritto cantonale. Essi fissano l'aliquota fiscale.

Ordinamento Finanziario

1. Il cantone e i comuni procurano i loro mezzi attraverso

a) la riscossione di imposte, tasse e contributi,

b) i proventi del patrimonio,

c) contributi e quote delle entrate di enti pubblici, imprese e istituzioni,

d) l'assunzione di prestiti e obbligazioni.

2. Le associazioni comunali coprono le loro spese grazie ai contributi dei membri, nonché a tasse e contributi.

Ordinamento Finanziario

1. Nell'elaborazione delle imposte, devono essere rispettati i principi di solidarietà e capacità contributiva dei contribuenti.

2. Le imposte devono essere fissate in modo tale che l'intero carico fiscale dei contribuenti sia sostenibile secondo principi sociali, non sovraccarichi la capacità produttiva dell'economia, non indebolisca la volontà di produrre reddito e patrimonio e promuova l'autonomia previdenziale.

3. L'evasione fiscale e le resistenze alla riscossione delle imposte devono essere sanzionate in modo efficace.

Ordinamento Finanziario

1. Il cantone garantisce l'equilibrio finanziario.

2. Attraverso l'equilibrio finanziario, si devono creare condizioni equilibrate per quanto riguarda il carico fiscale e le prestazioni dei comuni, e si deve consentire lo sviluppo adeguato dei comuni.

3. L'erogazione dei contributi di equilibrio finanziario può essere soggetta a condizioni e prescrizioni basate sulla legge.

La Revisione della Costituzione

1. La Costituzione può essere revisionata in qualsiasi momento, in tutto o in parte.

La revisione della Costituzione

1. Le revisioni parziali della Costituzione vengono effettuate attraverso il processo legislativo con referendum obbligatorio.

2. Una revisione parziale può riguardare

a) una singola disposizione costituzionale oppure

b) una pluralità di disposizioni costituzionali che costituiscono un ambito normativo unitario.

La revisione della Costituzione

1. Il popolo decide, in base a una richiesta di iniziativa popolare o in seguito a una delibera del Gran Consiglio, se avviare una revisione totale della Costituzione.

2. La revisione totale deve essere effettuata da un consiglio costituzionale.

La revisione della Costituzione

1. Il Consiglio costituzionale è eletto su disposizione del Consiglio di governo da tutti gli aventi diritto di voto, con lo stesso numero di membri e nello stesso modo del Gran Consiglio.

2. Il Consiglio costituzionale emana un regolamento interno e determina il proprio procedimento.

La revisione della Costituzione

1. La costituzione revisionata è soggetta a referendum popolare.

Ordinamento Transitorio

1. Questa Costituzione entra in vigore il 1º gennaio dell'anno successivo alla concessione della garanzia da parte dell'Assemblea federale.

2. In questo momento è abrogata la costituzione statale del 23 aprile 1885 del Cantone Argovia.

Ordinamento Transitorio

1. Le denominazioni di persone e funzioni menzionate nella Costituzione cantonale si riferiscono a entrambi i sessi.

Ordinamento Transitorio

1. Le disposizioni nel diritto precedente, che sono in contrasto con questa Costituzione, sono abrogate. Rimangono riservate le disposizioni particolari di questo regime transitorio.

Ordinamento Transitorio

1. I decreti emanati con una procedura non più prevista da questa costituzione restano in vigore.

2. La modifica di questi decreti è disciplinata da questa costituzione. In particolare, le disposizioni che secondo questa costituzione richiedono la forma di legge possono essere modificate solo attraverso il processo legislativo.

3. Le disposizioni sulla realizzazione di compiti pubblici, prive di una base costituzionale ai sensi del § 26 Comma 1 di questa costituzione, restano in vigore fino alla loro modifica.

4. La modifica dei trattati internazionali e intercantonali finora vigenti è soggetta all'applicazione del § 82 Comma 3 di questa costituzione.

5. Le proposte di emanazione di disposizioni legali o di adozione di risoluzioni sottoposte al Gran Consiglio ai sensi del § 63 di questa costituzione vengono trattate secondo il diritto precedente, se erano pendenti presso il Gran Consiglio al momento dell'entrata in vigore della modifica costituzionale del 18 dicembre 2001.

Ordinamento Transitorio

1. Al più tardi cinque anni dopo l'entrata in vigore di questa Costituzione decadono le autorizzazioni del Gran Consiglio e del Consiglio di Stato relative all'approvazione della spesa, all'emissione di prestiti e all'emanazione di norme giuridiche, nella misura in cui non siano conformi ai § 63 commi 1, 2 e 3, § 78 commi 1 e 2 o § 91 comma 2 di questa Costituzione.

2. Il Gran Consiglio può, entro cinque anni a partire dall'entrata in vigore di questa Costituzione, adeguare tali autorizzazioni delle autorità alle disposizioni di cui ai § 63 commi 2 e 3, § 78 comma 2 e § 91 comma 2. Nella misura in cui tali decisioni non possano essere emanate come decreti e regolamenti ai sensi del § 78 comma 2 e del § 91 comma 2, esse sono soggette a referendum popolare ai sensi del § 63 comma 1 e del § 131 di questa Costituzione.

Ordinamento Transitorio

1. Qualora debba essere promulgata una nuova legge, le autorità sono tenute ad elaborarla tempestivamente.

2. La legislazione relativa al § 69 comma 3 e 4 deve essere sottoposta a referendum popolare al più tardi entro un anno dall'inizio del mandato 1985/89.

3. Le chiese regionali devono sottoporre i loro statuti organizzativi al Consiglio Grande per l'approvazione entro tre anni dall'entrata in vigore di questa costituzione.

Ordinamento Transitorio

1. Fino all'emanazione di disposizioni legislative, per il diritto di richiedere referendum facoltativi ai sensi del § 63, comma 1, di questa costituzione, si applicano le seguenti disposizioni

a) Il termine per il referendum è di 90 giorni dalla pubblicazione ufficiale degli atti e delle decisioni soggetti a referendum facoltativo.

b) L'adesione alla richiesta di referendum avviene mediante firma personale su liste di raccolta firme.

c) Ogni lista di firme deve contenere la denominazione dell'atto o della decisione soggetti a referendum, la data dell'approvazione da parte del Gran Consiglio, il comune di residenza degli elettori sottoscrittori e un avviso che informa che falsificare il risultato di una raccolta firme per un referendum è un reato (art. 282 Codice penale).

d) L'elettore deve scrivere a mano e in modo leggibile il proprio nome sulla lista di firme e fornire tutte le ulteriori informazioni necessarie per l'identificazione, come nome, anno di nascita e indirizzo. Non è ammesso firmare più di una volta per lo stesso referendum.

e) Le liste di firme devono essere consegnate tempestivamente prima della scadenza del termine per il referendum alla cancelleria del comune di residenza in cui i sottoscrittori hanno diritto di voto. Il segretario comunale certifica gratuitamente il diritto di voto degli elettori sottoscrittori della loro circoscrizione, dopodiché le liste di firme vanno immediatamente restituite ai mittenti.

f) La certificazione del diritto di voto deve indicare, in lettere o cifre, il numero di firme certificate, essere datata, e riportare la firma autografa del segretario comunale e il timbro del certificante.

g) La certificazione del diritto di voto viene rifiutata se le condizioni indicate nelle lettere c e d di questo paragrafo non sono soddisfatte. Il motivo del rifiuto deve essere indicato sulla lista di firme. Se l'elettore ha firmato più volte, viene certificata solo una firma.

h) La richiesta di referendum deve essere presentata alla cancelleria di Stato entro il termine del referendum.

i) La cancelleria di Stato può far correggere i difetti della certificazione prima e dopo la scadenza del termine del referendum, se ciò è necessario per l'esito del referendum.

k) Sono nulle le firme sulle liste che non soddisfano i requisiti richiesti o che sono state presentate dopo la scadenza del termine del referendum, nonché le firme di sottoscrittori il cui diritto di voto non è stato valido, è stato certificato erroneamente o falsamente.

l) Dopo la scadenza del termine del referendum, il Consiglio di governo accerta se il referendum è validamente avvenuto e pubblica la corrispondente disposizione, indicando il numero delle firme valide e non valide, nel Bollettino Ufficiale del Cantone Argovia.

Ordinamento Transitorio

1. ...

2. ...

3. ...

4. La durata del mandato dei membri delle autorità menzionati nel § 61 comma 1 lett. a, c, e e f, dei giudici specializzati dei tribunali distrettuali, nonché dei consiglieri scolastici, il cui mandato inizia nel 2013, dura fino al 31 dicembre 2016. Il successivo periodo di mandato quadriennale inizia il 1° gennaio 2017.

5. La durata del mandato delle autorità e del personale del Cantone, eletti dal Gran Consiglio, il cui mandato inizia nel 2013, dura fino al 31 dicembre 2018. Il successivo periodo di mandato quadriennale inizia il 1° gennaio 2019.

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