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Ordinanza — n. 25724/2026 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 25724/2026 — snpen — Ordinanza — n. 25724/2026 — snpen — Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 25724/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Data della decisione
Giurisdizione Italia — Giurisprudenza (IT)

Sintesi della sentenza (Oggetto del contendere & Esito)

Generato dall'IA

N nato il 16/09/1974 avverso la sentenza del 14/10/2025 della CORTE APPELLO di ROMA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE CUOCO;RITENUTO IN FATTO e CONSIDERATO IN DIRITTO - che Zlatan Milanovic ricorre avverso la sentenza con la quale la Corte d'appello di Roma, confermando la condanna pronunciata in primo grado, lo ha ritenuto responsabile del reato di tentato furto in abitazio...

Massima giurisprudenziale / Regesto

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N nato il 16/09/1974 avverso la sentenza del 14/10/2025 della CORTE APPELLO di ROMA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE CUOCO;RITENUTO IN FATTO e CONSIDERATO IN DIRITTO - che Zlatan Milanovic ricorre avverso la sentenza con la quale la Corte d'appello di Roma, confermando la condanna pronunciata in primo grado, lo ha ritenuto responsabile del reato di tentato furto in abitazio...

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Testo integrale della sentenza — Ordinanza — n. 25724/2026 — snpen

N nato il 16/09/1974 avverso la sentenza del 14/10/2025 della CORTE APPELLO di ROMA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE CUOCO;RITENUTO IN FATTO e CONSIDERATO IN DIRITTO - che Zlatan Milanovic ricorre avverso la sentenza con la quale la Corte d'appello di Roma, confermando la condanna pronunciata in primo grado, lo ha ritenuto responsabile del reato di tentato furto in abitazione; - che il primo motivo - che lamenta violazione di legge, quanto all'invocata qualificazione dei fatti in termini di desistenza volontaria - è indeducibile in quanto si risolve nella pedissequa reiterazione di profili di censura già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte territoriale, che, con argomenti logici e coerenti (pag. 3 della sentenza impugnata) ha dato conto delle ragioni fondanti la ritenuta qualificazione dei fatti in termini di tentativo (il correo aveva rovistato l'intera abitazione, trovata interamente a soqquadro, per cui la mancata sottrazione dei beni non era dovuta ad alcuna desistenza, ma alla mancanza di beni d'interesse); sicché, in questi termini, la censura difensiva si risolve in una inammissibile lettura alternativa delle fonti probatorie avulsa da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dal giudice di merito; che il secondo motivo - che lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche - è manifestamente infondato, in quanto il giudice ben può motivarne il diniego alla luce della rilevata inesistenza di elementi favorevolmente valutabili o, come in concreto avvenuto (pag. 3 della sentenza impugnata), dando conto delle ragioni fondanti il loro mancato riconoscimento, essendo sufficiente, sotto tale profilo, che il giudice faccia riferimento agli elementi ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione; - che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; PQM P.Q.M? 09 LUG 2026 L'ASSISTENTE IZIARIO Dott.ssa Kati: nente ¦•••¦