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Ordinanza — n. 25712/2026 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 25712/2026 — snpen — Ordinanza — n. 25712/2026 — snpen — Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 25712/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Data della decisione
Giurisdizione Italia — Giurisprudenza (IT)

Sintesi della sentenza (Oggetto del contendere & Esito)

Generato dall'IA

posto da: PESCE LUIGI nato a CASERTA il 14/10/1974 avverso la sentenza del 12/11/2025 del TRIBUNALE di NAPOLI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE CUOCO;RITENUTO IN FATTO e CONSIDERATO IN DIRITTO - che Luigi Pesce ricorre avverso la sentenza con la quale il Tribunale di Napoli lo ha ritenuto responsabile del reato di minaccia grave; - che la parte civile costituita ha depositat...

Massima giurisprudenziale / Regesto

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posto da: PESCE LUIGI nato a CASERTA il 14/10/1974 avverso la sentenza del 12/11/2025 del TRIBUNALE di NAPOLI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE CUOCO;RITENUTO IN FATTO e CONSIDERATO IN DIRITTO - che Luigi Pesce ricorre avverso la sentenza con la quale il Tribunale di Napoli lo ha ritenuto responsabile del reato di minaccia grave; - che la parte civile costituita ha depositat...

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Testo integrale della sentenza — Ordinanza — n. 25712/2026 — snpen

posto da: PESCE LUIGI nato a CASERTA il 14/10/1974 avverso la sentenza del 12/11/2025 del TRIBUNALE di NAPOLI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE CUOCO;RITENUTO IN FATTO e CONSIDERATO IN DIRITTO - che Luigi Pesce ricorre avverso la sentenza con la quale il Tribunale di Napoli lo ha ritenuto responsabile del reato di minaccia grave; - che la parte civile costituita ha depositato - il 19 maggio 2026 - una memoria con la quale ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso; - che il primo e il secondo motivo - afferenti alla ritenuta responsabilità e al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche - sono entrambi indeducibili perché privi dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indicano gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; - che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, nonché alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute dalla parte civile nel presente giudizio, liquidate come in dispositivo; PQM Dichiara inammis P.Q.M