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Ordinanza — n. 25200/2026 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 25200/2026 — snpen — Ordinanza — n. 25200/2026 — snpen — Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 25200/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Data della decisione
Giurisdizione Italia — Giurisprudenza (IT)

Sintesi della sentenza (Oggetto del contendere & Esito)

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Corte d'appello di Baridato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal Consigliere Antonio Saraco;RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTOLetto il ricorso presentato nell’interesse di Costante Contabile,ritenuto che l’unico motivo di ricorso, che deduce il vizio di violazione dilegge penale, in ordine al giudizio di responsabilità a carico del ricorrente per ilreato di cui all’art. 648 cod. pen., è ...

Massima giurisprudenziale / Regesto

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Corte d'appello di Baridato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal Consigliere Antonio Saraco;RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTOLetto il ricorso presentato nell’interesse di Costante Contabile,ritenuto che l’unico motivo di ricorso, che deduce il vizio di violazione dilegge penale, in ordine al giudizio di responsabilità a carico del ricorrente per ilreato di cui all’art. 648 cod. pen., è ...

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Testo integrale della sentenza — Ordinanza — n. 25200/2026 — snpen

Corte d'appello di Baridato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal Consigliere Antonio Saraco;RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTOLetto il ricorso presentato nell’interesse di Costante Contabile,ritenuto che l’unico motivo di ricorso, che deduce il vizio di violazione dilegge penale, in ordine al giudizio di responsabilità a carico del ricorrente per ilreato di cui all’art. 648 cod. pen., è generico per indeterminatezza perché privodei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. in quanto, afronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, nonindica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendoal giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il propriosindacato;che lo stesso motivo è altresì generico per radicale mancanza di specificità,giacché, omettendo di confrontarsi con la sentenza, non contiene alcunacorrelazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle postea fondamento dell'impugnazione (cfr., sul tema, Sez. 6, n. 23014 del29/04/2021, B., Rv. 281521 – 01);rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con lacondanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma dieuro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 16/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANTONIO SARACO MASSIMO PERROTTI