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VPB JAAC-59-30B Generato dall'IA

Wife's State Security Records Access Denied

Numero d'incarto VPB JAAC-59-30B
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (GAAC) (CH)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

A husband sought to access his wife's records concerning state security. The court held that access to such personal data is strictly limited to the individual concerned, unless explicit authorization is granted by that individual. Because the wife had not authorized her husband to access her records and had explicitly denied him permission, his request was denied.

Regesto Legislator

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Art. 5 ODSE, Art. 5 VBS, Art. 5 OTD, Art. 5 dell, Art. 4 cpv. 4 OTD; Wife's State Security Records Access Denied: The court held that access to such personal data is strictly limited to the individual concerned, unless explicit authorization is granted by that individual. Because the wife had not authorized her husband to access her records and had explicitly denied him permission, his request was denied.

Parole chiave

Generato dall'IA
sicurezza dei dati stato richiedente coniuge accesso ai documenti libretto di famiglia procedura a tutela dell'unione coniugale

Disposizioni normative citate

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Art. 5 ODSE
This provision states that a person can only consult third-party data if they have the authorization of the person concerned.
Art. 5 VBS
Einsicht in Staatsschutzakten des Bundes. Art. 5 VBS. Damit eine Person Einsicht in fremde Daten nehmen kann, muss die Einwilligung der Betroffenen (in casu der Ehefrau) vorliegen.
Art. 5 OTD
Consultazione dei documenti della Confederazione in materia di sicurezza dello Stato. Art. 5 OTD. Affinché una persona possa consultare documenti di terzi, dev’essere data l’autorizzazione accordata dalla persona interessata (in casu, la moglie).
Art. 5 dell
Giusta l’art. 5 dell’Ordinanza del 5 marzo 1990 concernente il trattamento dei documenti della Confederazione in materia di sicurezza dello Stato (OTD, RS 172.014) l’Incaricato speciale autorizza i richiedenti a consultare le schede che li concernono.
Art. 4 cpv. 4 OTD
Del resto, giusta l’art. 4 cpv. 4 OTD, nell’ambito di un procedimento giudiziario sono salve le domande di produzione di documenti.
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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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Art. 5 ODSE

This provision states that a person can only consult third-party data if they have the authorization of the person concerned.

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Testo completo

JAAC 59.30B

Estratto di una decisione del Consiglio federale del 8 marzo 1993

Consultation des documents de la Confédération établis pour assurer la sécurité de l’Etat. Art. 5 ODSE. Une personne ne peut consulter des données de tiers que si elle produit une autorisation accordée à cet effet par la personne concernée (en l’espèce, l’épouse).

Einsicht in Staatsschutzakten des Bundes. Art. 5 VBS. Damit eine Person Einsicht in fremde Daten nehmen kann, muss die Einwilligung der Betroffenen (in casu der Ehefrau) vorliegen.

Consultazione dei documenti della Confederazione in materia di sicurezza dello Stato. Art. 5 OTD. Affinché una persona possa consultare documenti di terzi, dev’essere data l’autorizzazione accordata dalla persona interessata (in casu, la moglie).

Il ricorrente chiede di consultare la scheda di sua moglie. Giusta l’art. 5 dell’Ordinanza del 5 marzo 1990 concernente il trattamento dei documenti della Confederazione in materia di sicurezza dello Stato (OTD, RS 172.014) l’Incaricato speciale autorizza i richiedenti a consultare le schede che li concernono. Questa regolamentazione discende dal principio secondo cui il diritto di consultazione si limita di regola solo ai propri dati personali (Alexander Dubach, Das Recht auf Akteneinsicht, Zurigo 1990, pag. 123). Il

diritto di consultare le schede è quindi un diritto strettamente personale che può essere esercitato unicamente dalla persona interessata. Chiunque voglia consultare dati di terzi deve essere in possesso dell’autorizzazione della persona interessata. Pertanto l’Incaricato speciale accorda ai coniugi la reciproca consultazione dei loro dati a condizione che diano il loro consenso. Nella fattispecie la signora P. non ha autorizzato il marito, ovvero il ricorrente, a consultare la sua propria scheda. Anzi, da come risulta dalla richiesta del

19 dicembre 1991 dell’Incaricato speciale, ella ha esplicitamente dichiarato di negare al ricorrente la possibilità di consultare gli eventuali dati allestiti sulla sua persona. A giusta ragione l’Incaricato speciale non ha quindi autorizzato il ricorrente a consultare la scheda di sua moglie. Del resto, giusta l’art. 4 cpv. 4 OTD, nell’ambito di un procedimento giudiziario sono salve le domande di produzione di documenti.

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali

JAAC 59.30B - Estratto di una decisione del Consiglio federale del 8 marzo 1993

In Verwaltungspraxis der Bundesbehörden Dans Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération In Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione

Jahr 1995 Année Anno

Band 59 Volume Volume

Seite --- Page Pagina

Ref. No 150 002 609

Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv und die Bundeskanzlei konvertiert. Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses et la Chancellerie fédérale. Il documento è stato convertito dall'Archivio federale svizzero e della Cancelleria federale.