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U 335/06 Generato dall'IA

Foreign National v. Accident Insurer (Missed Appeal Deadline)

Numero d'incarto U 335/06
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Tribunale federale (TF / DTF) (CH)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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In this case, an individual contested a decision by a Swiss national insurance institute that denied their request for certain benefits, following an earlier rejection. The appeal against this denial was initially dismissed by the Cantonal Social Security Court, which led the individual to file a further administrative appeal with the Federal Tribunal. However, the Federal Tribunal found that the appeal was submitted after the statutory deadline, thus rendering it inadmissible. The court noted that there were no justifiable reasons provided to excuse the late filing, and it opted to waive any court fees in light of the circumstances.

Regesto Legislator

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Art. 132 cpv. 1 LTF, Art. 132 OG, Art. 135 OG, Art. 134 OG, Art. 36a OG; Foreign National v. Accident Insurer (Missed Appeal Deadline): 2.2 Secondo l'art. 106 cpv. 1 in relazione con l' art. 132 OG , il ricorso di diritto amministrativo deve essere depositato presso questo Tribunale entro 30 giorni dalla notificazione della decisione dell'istanza giurisdizionale di primo grado. Nel computo di questo termine non è compreso il giorno iniziale (art. 32 cpv. 1 in relazione con l' art. 135 OG ).

Parole chiave

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assicuratore estero procedura semplificata inosservanza del termine prestazione dell'assicurazione contro gli infortuni legge sugli stranieri decisione straniera

Disposizioni normative citate

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Art. 132 cpv. 1 LTF
Pur essendo, il 1° gennaio 2007, entrata in vigore la legge federale sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF; RS 173.110), la procedura resta disciplinata dall'OG ( art. 132 cpv. 1 LTF ; DTF 132 V 393 consid.
Art. 132 OG
1 in relazione con l' art. 132 OG , il ricorso di diritto amministrativo deve essere depositato presso questo Tribunale entro 30 giorni dalla notificazione della decisione dell'istanza giurisdizionale di primo grado.
Art. 135 OG
1 in relazione con l' art. 135 OG ).
Art. 134 OG
Vertendo su una questione processuale (rifiuto dell'amministrazione di esaminare nel merito l'opposizione presentatale), la procedura è onerosa ( art. 134 OG a contrario), per cui all'insorgente è stato chiesto, mediante ordinanza presidenziale 10 luglio 2006, il pagamento di un anticipo di fr.
Art. 36a OG
Per questi motivi, il Tribunale federale, statuendo secondo la procedura semplificata di cui all' art. 36a OG , pronuncia:

Giurisprudenza citata

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Testo completo

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 7}

U 335/06

Sentenza del 30 maggio 2007

I Corte di diritto sociale

Composizione

Giudici federali Widmer, giudice presidente,

Schön e Frésard,

cancelliere Schäuble.

Parti

G.________,

ricorrente,

contro

Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni, Fluhmattstrasse 1, 6002 Lucerna,

opponente.

Oggetto

Assicurazione contro gli infortuni,

ricorso di diritto amministrativo contro il giudizio del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino dell'11 maggio 2006.

Fatti:

A. Per giudizio dell'11 maggio 2006, intimato il 20 maggio successivo, il Presidente del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino ha respinto il gravame di G.________, cittadino italiano residente in Italia, nato nel 1949, contro la decisione dell'11 marzo 2005, con la quale l'Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni (INSAI) rifiutava di esaminare nel merito l'opposizione presentata dall'interessato avverso un precedente provvedimento denegantegli il diritto a prestazioni LAINF.

B. Con ricorso di diritto amministrativo del 4 luglio 2006, consegnato alle poste italiane il giorno seguente, l'interessato ha deferito il giudizio cantonale al Tribunale federale delle assicurazioni (dal 1° gennaio 2007: Tribunale federale).

Diritto:

1. Pur essendo, il 1° gennaio 2007, entrata in vigore la legge federale sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF; RS 173.110), la procedura resta disciplinata dall'OG ( art. 132 cpv. 1 LTF ; DTF 132 V 393 consid. 1.2 pag. 395).

2.

2.1 Il termine di ricorso dev'essere calcolato secondo il diritto nazionale dello Stato competente, vale a dire, in concreto, conformemente al diritto svizzero ( DTF 130 V 132 ).

2.2 Secondo l'art. 106 cpv. 1 in relazione con l' art. 132 OG , il ricorso di diritto amministrativo deve essere depositato presso questo Tribunale entro 30 giorni dalla notificazione della decisione dell'istanza giurisdizionale di primo grado. Nel computo di questo termine non è compreso il giorno iniziale (art. 32 cpv. 1 in relazione con l' art. 135 OG ).

3. Nella presente fattispecie, l'atto ricorsuale presentato contro il giudizio cantonale 11 maggio 2006, notificato il 20 maggio seguente, è stato consegnato alle poste italiane il 5 luglio 2006. Essendo stato chiaramente introdotto dopo il termine di 30 giorni, scaduto - tenuto conto delle succitate disposizioni sul computo dei termini - il 19 giugno 2006, esso è tardivo. In sede di procedura l'insorgente nulla ha addotto che potesse eventualmente giustificare la restituzione del termine inosservato ai sensi dell'art. 35 cpv. 1 in relazione con l' art. 135 OG .

4. Vertendo su una questione processuale (rifiuto dell'amministrazione di esaminare nel merito l'opposizione presentatale), la procedura è onerosa ( art. 134 OG a contrario), per cui all'insorgente è stato chiesto, mediante ordinanza presidenziale 10 luglio 2006, il pagamento di un anticipo di fr. 500.-. Ora, viste le particolari circostanze, si può eccezionalmente dispensare l'interessato dall'onere delle spese processuali. Diventa pertanto priva di oggetto l'implicita domanda intesa ad ottenere il beneficio dell'assistenza giudiziaria gratuita.

Per questi motivi, il Tribunale federale, statuendo secondo la procedura semplificata di cui all' art. 36a OG , pronuncia:

1. Il ricorso di diritto amministrativo è inammissibile.

2. Non si percepiscono spese giudiziarie.

3. Comunicazione alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e all'Ufficio federale della sanità pubblica.

Lucerna, 30 maggio 2007

In nome della I Corte di diritto sociale

del Tribunale federale svizzero

La Giudice presidente: Il Cancelliere: