Legislator Giurisprudenza & Legislazione
BGE 139 III 232 Generato dall'IA

Recognition in Switzerland of an Italian payment order issued immediately enforceable ex parte under Art. 642 CPC fails to qualify as a "decision" under Art. 32 Lugano Convention.

Numero d'incarto BGE 139 III 232
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Tribunale federale (TF / DTF) (CH)
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Swiss Federal Tribunal dismissed the creditor's appeal, upholding the cantonal appellate court's decision that denied recognition and enforcement in Switzerland of an Italian payment order (decreto inggiuntivo) that had been declared immediately enforceable upon its issuance. The lower court's rejection of the recognition request and its annulment of the related seizure remain in force. The dispute arose when an Italian company sought to recognize and enforce an Italian court's payment order against a Swiss company, which had been issued ex parte and declared enforceable before the debtor had any opportunity to be heard or to object. The decisive legal basis is Art. 32 of the Lugano Convention, interpreted in line with CJEU case law (Denilauler, Hengst Import), which requires that a decision be rendered in a proceeding where the defendant was able to assert its rights before an enforceable measure was issued in the state of origin. Because the payment order was enforceable from the moment of its issuance, before the debtor could oppose it, it does not qualify as a "decision" recognizable under the Convention, regardless of the subsequent expiry of the opposition period.

Regesto Legislator

Ufficiale

Regeste Art. 32 und 44 LugÜ; Anerkennbarkeit eines italienischen Mahnbescheids (decreto ingiuntivo). Zulässigkeit einer Beschwerde in Zivilsachen gegen den Entscheid, mit dem das obere kantonale Gericht einen Rechtsbehelf im Sinne von Art. 43 LugÜ gutgeheissen hat (E. 1). Ein sofort mit seinem Erlass für vollstreckbar erklärter italienischer Mahnbescheid stellt keine Entscheidung im Sinne von Art. 32 LugÜ dar, die in der Schweiz anerkannt werden kann (E. 2).

Parole chiave

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riconoscimento e esecuzione convenzione di Lugano diritto acquisito codice di diritto processuale civile interpretazione della sentenza provvedimenti provvisori

Disposizioni normative citate

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Giurisprudenza citata

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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Art. 43 CLug

Cited in the dispositive as the basis for the appeal against the cantonal court's decision under the Lugano Convention.

Art. 44 CLug

Cited in the dispositive to establish the admissibility of the appeal before the Federal Tribunal.

Art. 32 CLug

Cited in the dispositive as the main ground for dismissing the appeal, holding that the decree does not qualify as a recognizable decision.

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Sentenze successive che citano questa decisione (54)

BGE 150 III 345
Recognition in Switzerland of an Italian payment order issued without prior hearing as a Lugano Convention decision.
«…contradictoire dans l'État d'origine avant que soit demandée la reconnaissance ou l'exécution dans l'État requis ([ATF 139 III 232](/ext/eurospider/live/de/php/clir/http/index.php?lang=de&type=show_document&highlight_docid=BGE-139-III-232#page232) co…»
4A_157/2025 (2026-03-13)
Denial of recognition and enforcement for a foreign payment order served via public publication without effective notice.
«…ction_aza=all&query_words=&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F150-III-345%3Ade&number_of_ranks=0#page345); [139 III 232](https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/aza/http/index.php?lang=de&type=show_document&page=1&from_date=&to_d…»
4A_103/2025 (2026-03-10)
Territorial jurisdiction under the Lugano Convention for cumulative contractual and tort claims arising from employment relationships.
«…l&query_words=&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F150-III-413%3Ade&number_of_ranks=0#page413) consid. 3.2; [139 III 232](https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/aza/http/index.php?lang=de&type=show_document&page=1&from_date=&to_d…»
4A_105/2025 (2026-03-10)
Jurisdiction over combined contractual and tortious claims against a former employee under the Lugano Convention
«…l&query_words=&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F150-III-413%3Ade&number_of_ranks=0#page413) consid. 3.2; [139 III 232](https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/aza/http/index.php?lang=de&type=show_document&page=1&from_date=&to_d…»
4A_107/2025 (2026-03-10)
Jurisdiction over combined contractual and tort claims against a former employee under the Lugano Convention.
«…l&query_words=&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F150-III-413%3Ade&number_of_ranks=0#page413) consid. 3.2; [139 III 232](https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/aza/http/index.php?lang=de&type=show_document&page=1&from_date=&to_d…»
SBK 2025 25 (2025-07-28) · gr
Recognition of Italian Payment Order with Subsequent Declaration of Enforceability
«…rt. 642 CPCit.) non costituisce una decisione ai sensi dell'art. 32 CLug che possa essere riconosciuta in Svizzera (DTF 139 III 232 consid. 2), a meno che sia successivamente munito della dichiarazione di (definitiva) esecutività in caso di mancata op…»
4A_411/2024 (2025-05-30)
«…l&query_words=&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F150-III-413%3Ade&number_of_ranks=0#page413) consid. 3.2; [139 III 232](https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/aza/http/index.php?lang=de&type=show_document&page=1&from_date=&to_d…»
5A_94/2024 (2024-08-12)
«…pensable (condition) l'activation du contradictoire avant que la mesure devienne exécutoire dans l'État d'origine ( ATF 139 III 232 consid. 2.1 et 2.3). Par définition, tel n'est pas le cas du " decreto ingiuntivo " de l'art. 642 CPCit., qui est exéc…»
C/15325/2023 (2023-12-21) · ge
Enforcement of Italian Payment Order in Switzerland
«…[5A\_752/2014](https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/decis/search?query=5A_752/2014) du 21 août 2015 consid. 2.4.1; ATF [139 III 232](https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/decis/search?query=139%20III%20232) consid. 2.3). **3.1.2** A teneur de l'art. 33…»
5A_916/2020 (2023-12-01)
«…. b n. 1 LTF; v. anche art. 44 e Allegato IV CLug , applicabile alla presente fattispecie [v. infra consid. 6], e DTF 139 III 232 consid. 1) con un valore di lite superiore a fr. 30'000.-- ( art. 74 cpv. 1 lett. b LTF ), si rivela in linea di princ…»
B-4767/2022 (2023-09-27)
Prohibitory Injunction Registration Appeal Dismissed
«…B-4767/2022 spruch zu berücksichtigen (EuGH vom 13. Juli 1995, C-474/93, Hengst Im- port BV, Rn. 14, 19; BGE 139 III 232 E. 2.3; Urteil des BGer 5A_711/2018 vom 9. Januar 2019 E. 6.3.1, mit Hinweisen). 5.3.1 Der Vorinstanz als Vollzugsbehö…»
5A_720/2022 (2023-03-31)
«…lssachen (EuGVVO), die das EuGVÜ für die Vertragsstaaten der Europäischen Union ersetzt hat ( BGE 141 III 382 E. 3.3; 139 III 232 E. 2.2). 3.2. Das Bundesgericht wendet das Recht grundsätzlich von Amtes wegen an ( Art. 106 Abs. 1 BGG ) und prüft f…»
RT220070 (2022-07-12) · zh
Enforceability of Italian Payment Order in Switzerland Under Lugano Convention
«…ter Mahnbescheid kann von der staatsvertraglich vorgesehenen Anerkennung und Vollstreckbarkeit nicht profitie- ren (BGE 139 III 232 = Pra 102 [2013] Nr. 116, E. 2; "Denilauler"-Praxis EuGH [EuGH Rs. C-125/79], vgl. dazu: Phurtag, Vorsorgliche Massnahm…»
KSK 2020 78 (2021-09-28) · gr
Creditor Enforcement Based on Italian Irregular Arbitration Award
«…zur Nichtanerkennung des ohne Gehörsgewährung sofort vollstreckbar erklärten "ingiuntivo" gemäss Art. 642 iZPO vgl. BGE 139 III 232 E. 2.1 und 2.3). Nach seiner Sachdarstellung im vorinstanzlichen Verfahren legte der Beschwerdegegner im März 2019 eine…»
5A_460/2021 (2021-08-05)
«…75 cpv. 1 LTF), atteso che anche il valore di lite supera la soglia prevista dall' art. 74 cpv. 1 lett. b LTF (v. DTF 139 III 232 consid. 1). Il ricorso, peraltro tempestivo ( art. 100 cpv. 1 LTF ), risulta quindi in linea di principio ammissibile.…»

Testo completo

Urteilskopf

139 III 232

33. Estratto della sentenza della I Corte di diritto civile nella causa A. S.p.A. contro B. SA (ricorso in materia civile)

4A_534/2012 dell'8 aprile 2013

Regeste

Art. 32 und 44 LugÜ ; Anerkennbarkeit eines italienischen Mahnbescheids (decreto ingiuntivo).

Zulässigkeit einer Beschwerde in Zivilsachen gegen den Entscheid, mit dem das obere kantonale Gericht einen Rechtsbehelf im Sinne von Art. 43 LugÜ gutgeheissen hat (E. 1).

Ein sofort mit seinem Erlass für vollstreckbar erklärter italienischer Mahnbescheid stellt keine Entscheidung im Sinne von Art. 32 LugÜ dar, die in der Schweiz anerkannt werden kann (E. 2).

Sachverhalt ab Seite 232

BGE 139 III 232 S. 232

A. A.a Con decreto del 17/18 giugno 2011, dichiarato immediatamente esecutivo giusta l' art. 642 CPC italiano, il Tribunale ordinario di Milano ha ingiunto all'impresa ticinese B. SA di pagare alla società italiana A. S.p.A. la somma di euro 2'061'852.23, specificando che il debitore ingiunto aveva diritto di proporre la sua opposizione entro il termine di 40 giorni (corretto a 60 il 23 giugno 2011) dalla notifica e che in mancanza di una tale opposizione il decreto sarebbe divenuto definitivo.

A.b Il 18 aprile 2012 la A. S.p.A. ha chiesto al Pretore della giurisdizione di Mendrisio sud di riconoscere e dichiarare esecutivo in Svizzera il menzionato decreto ingiuntivo e di ordinare il sequestro di beni della B. SA per complessivi fr. 2'559'280.-, oltre interessi.

BGE 139 III 232 S. 233

Il giorno seguente il Pretore aggiunto ha integralmente accolto tali richieste.

B. Con sentenza 14 agosto 2012 la II Camera civile del Tribunale di appello del Cantone Ticino ha accolto un reclamo della B. SA, ha respinto l'istanza volta ad ottenere il riconoscimento e l'esecutività in Svizzera del decreto ingiuntivo e ha annullato il sequestro pronunciato dal Pretore. Poiché l'ingiunzione è stata emanata fin dall' inizio in forma esecutiva, i Giudici cantonali l'hanno considerata un provvedimento supercautelare che non costituisce una decisione nel senso dell'art. 32 della Convenzione di Lugano del 30 ottobre 2007 concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (CLug; RS 0.275.12) suscettibile di riconoscimento.

C. Con ricorso in materia civile del 17 settembre 2012 la A. S.p.A. postula, previo conferimento dell'effetto sospensivo al rimedio, la reiezione del reclamo e la conferma della decisione del Pretore. Rimprovera alla Corte cantonale di aver violato la Convenzione di Lugano, negando al decreto ingiuntivo il carattere di decisione riconoscibile.

La Presidente della Corte adita ha, con decreto del 12 ottobre 2012, attribuito effetto sospensivo all'impugnativa.

Con risposta 19 ottobre 2012 la B. SA propone la reiezione del ricorso.

Il Tribunale federale ha respinto il ricorso.

Erwägungen

Dai considerandi:

1. La decisione impugnata, con cui il Tribunale superiore del Cantone Ticino (Allegato III CLug) ha accolto un ricorso ai sensi dell' art. 43 CLug , è suscettiva di un ricorso in materia civile ( art. 44 e Allegato IV CLug in relazione con gli art. 72 cpv. 2 lett. b n. 1 e 75 cpv. 1 LTF), atteso che anche il valore di lite supera la soglia prevista dall' art. 74 cpv. 1 lett. b LTF . Il gravame è pertanto ammissibile.

Si rivela per contro di primo acchito irricevibile, perché posteriore alla decisione impugnata, il certificato del Tribunale di Milano prodotto con il ricorso in cui viene indicato che all'11 settembre 2012 dai registri non risulta alcuna opposizione al decreto ingiuntivo in discussione ( DTF 134 IV 342 consid. 2).

2.

2.1 Come già indicato nella DTF 135 III 623 consid. 2.1, nel procedimento d'ingiunzione previsto dal Codice di procedura civile

BGE 139 III 232 S. 234

italiano, un creditore può chiedere al giudice di emettere un'ingiunzione di pagamento della somma reclamata o di consegnare la cosa ( art. 633 CPC italiano) entro un termine di, in linea di principio, 40 giorni, con l'avvertenza della possibilità di far opposizione ( art. 641 CPC italiano). Una copia del decreto e del ricorso sono notificate al debitore ( art. 643 CPC italiano). In concreto tuttavia, a differenza della fattispecie posta a fondamento della citata DTF, il giudice italiano non ha dichiarato esecutiva l'ingiunzione su istanza del creditore dopo l'infruttuoso decorso del termine per fare opposizione ( art. 647 CPC italiano), ma ha invece dichiarato immediatamente esecutivo ex art. 642 CPC italiano il decreto ingiuntivo di cui è chiesto il riconoscimento e l'esecuzione in Svizzera in virtù della CLug. In altre parole, il decreto ingiuntivo in discussione è stato dichiarato esecutivo al momento della sua emanazione e quindi prima che il debitore sia stato sentito e abbia avuto la possibilità di opporsi.

2.2 Per costante prassi nell'ambito dell'applicazione della Convenzione di Lugano si tiene conto della giurisprudenza attinente sia alla Convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968 concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, sia al Regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio del 22 dicembre 2000 concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU L 12 del 16 gennaio 2001 pag. 1), che ha sostituito quest'ultima Convenzione ( DTF 137 III 261 consid. 1.1.1 con rinvii).

2.3 Nella sentenza del 21 maggio 1980 125/79 Denilauler (Racc. 1980 pag. 1553) la Corte di giustizia delle Comunità europee (CGCE) ha dichiarato che le decisioni giurisdizionali contenenti autorizzazione di provvedimenti provvisori o cautelari, rese senza che la parte contro cui si rivolgono sia stata citata a comparire e destinate a essere eseguite senza essere state prima notificate, non fruiscono del regime di riconoscimento e di esecuzione della Convenzione di Bruxelles. Nella DTF 129 III 626 consid. 5.2.1 pag. 633 il Tribunale federale ha già avuto modo di precisare di non veder motivo per dipartirsi da tale giurisprudenza.

Quindici anni più tardi la CGCE ha dichiarato riconoscibile ed eseguibile in forza del III Titolo della Convenzione di Bruxelles un decreto ingiuntivo italiano, insistendo sul fatto che il convenuto era stato posto in condizione di far valere i suoi diritti prima che fosse emanato un provvedimento esecutivo nello Stato d'origine, atteso che la comunicazione congiunta del ricorso per ingiunzione e del

BGE 139 III 232 S. 235

decreto ingiuntivo hanno fatto decorrere il termine entro il quale il convenuto poteva fare opposizione e che prima della scadenza di tale termine l'attore non aveva potuto ottenere un provvedimento esecutivo (sentenza del 13 luglio 1995 C-474/93 Hengst Import BV , Racc. 1995 I-2113 punti 14, 19 e 20). Tale sentenza va letta quale conferma della necessità per il riconoscimento di un decreto ingiuntivo italiano dell'attivazione del contraddittorio prima dell'esecutorietà della pronuncia (CATERINA SILVESTRI, La disapplicazione dell'art. 633, ultimo comma, c.p.c., a fronte del diritto comunitario, in Il Foro italiano 1998 I pag. 2705 n. 2; sentenza dell'Oberster Gerichtshof austriaco 3 Ob/123/12b del 19 settembre 2012 consid. 3.3, www.ris.bka.gv.at/Dokumente/Justiz/JJT_20120919_OGH0002_0030 OB00123_12B0000_000/JJT_20120919_OGH0002_0030OB00123_12B0000_000.pdf [consultato il 21marzo 2013]). Pure i paesiconfinanti ritengono, in applicazione della citata giurisprudenza della CGCE, che un decreto ingiuntivo dichiarato immediatamente esecutivo ex art. 642 CPC italiano non possa beneficiare del riconoscimento e dell'esecuzione prevista dalla Convenzione di Bruxelles, rispettivamente dal Regolamento (CE) n. 44/2001 (v. per la Francia: HÉLÈNE GAUDEMET-TALLON, Compétence et exécution des jugements en Europe, 3 a ed. 2002, pag. 297; sentenza della Corte di cassazione francese del 18 maggio 1994, in Revue critique de droit international privé 1994 pag. 688; per la Germania: sentenza dell' Oberlandesgericht Zweibrücken del 22 settembre 2005, in Die deutsche Rechtsprechung auf dem Gebiete des Internationalen Privatrechts im Jahre 2005, 2007, pag. 430; STEFAN LEIBLE, in Europäisches Zivilprozess- und Kollisionsrecht, Thomas Rauscher [ed.], 2011, n. 12a ad art. 32 Regolamento [CE] n. 44/2001;PETER F. SCHLOSSER, EU-Zivilprozessrecht, 3 a ed. 2009, n. 6 ad art. 32 Regolamento [CE] n. 44/2001; perl'Austria: la citata sentenza 3 Ob/123/12b dell' Oberster Gerichtshof austriaco). Giova infine osservare che pure la dottrina italiana è consapevole del fatto che l'ingiunzione pronunciata ab origine in forma esecutiva non può beneficiare del sistema convenzionale (CLAUDIO CONSOLO, La tutela sommaria e la Convenzione di Bruxelles: la "circolazione" comunitaria dei provvedimenti cautelari e dei decreti ingiuntivi, in Rivista di diritto internazionale privato e processuale 1991 pag. 626; CATERINA SILVESTRI, loc. cit.).

2.4 Da quanto precede discende quindi che la decisione impugnata non viola la Convenzione in discussione quando ritiene che - in sintonia con la giurisprudenza dei paesi che ci circondano - un decreto

BGE 139 III 232 S. 236

ingiuntivo dichiarato immediatamente esecutivo con la sua emanazione non possa essere riconosciuto ed eseguito in Svizzera, perché non costituisce una decisione ai sensi dell' art. 32 CLug .