Legislator Giurisprudenza & Legislazione
BGE 131 III 398 Generato dall'IA

Printing Payment Dispute: Invalid Jurisdiction Clause Under Lugano Convention

Numero d'incarto BGE 131 III 398
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Tribunale federale (TF / DTF) (CH)
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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On February 7, 2003, a German company initiated legal action against an individual before the District Court of Locarno-City, seeking payment of CHF 176,136, along with interest, for the reprinting of a book and the printing of two advent calendars, ordered in 2001. The defendant contested the claim, challenging both the lack of proper jurisdiction and her status as a proper defendant. The legal proceedings were consequently limited to examining these preliminary objections. Both objections were dismissed by the court on October 9, 2003. An appeal was filed but subsequently rejected on December 9, 2004, with the Appellate Court maintaining that the defendant failed to prove she was acting on behalf of a limited liability company rather than in a personal capacity. This ruling upheld the lower court's dismissal of the jurisdiction objection, finding no valid jurisdiction clause as per the Lugano Convention's requirements, thus warranting the case to be heard at the defendant's domicile. Following this, the defendant filed an appeal to the Swiss Federal Tribunal seeking to overturn these decisions.

Regesto Legislator

Ufficiale

Regeste Lugano-Übereinkommen (LugÜ); Vereinbarung über die Zuständigkeit. Einheitliche Auslegung des Lugano Übereinkommens (E. 4). Prüfung der Gültigkeit einer Gerichtsstandsvereinbarung gemäss Art. 17 LugÜ (E. 5-7).

Parole chiave

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convenzione di Lugano accordi internazionali competenze esclusive contratto di stampa accordo aziendale competenza in materia di contratti conclusi dai consumatori

Disposizioni normative citate

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Art. 17 Lug
Prüfung der Gültigkeit einer Gerichtsstandsvereinbarung gemäss Art. 17 LugÜ (E.
Art. 2 CL
17 della Convenzione di Lugano (CL), sicché la causa è proponibile al foro del domicilio della convenuta previsto dall' art. 2 CL .
Art. 17 CB
Ai fini del presente giudizio si terrà pertanto conto anche della dottrina e della giurisprudenza riferite all'art. 17 CB nonché all' art.
Art. 17 CL
In primo luogo occorre rammentare che l'esame della validità della clausola di proroga di foro ex art. 17 CL è indipendente da quello del contratto principale (JAN KROPHOLLER Europäisches Zivilprozeßrecht, Kommentar zu EuGVO und Lugano-Übereinkommen, 7 a ed., Heidelberg 2002, n.
Art. 23 EuGVO
97 ad art. 23 EuGVO; JAN KROPHOLLER, op.

Giurisprudenza citata

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Sentenze successive che citano questa decisione (47)

4A_505/2024 (2024-11-13)
«…ion de commande écrite, à laquelle le destinataire ne s'est pas opposé, mais qu'il n'a pas acceptée par écrit (cf. ATF 131 III 398 consid. 7.1.1 [concernant l' art. 17 CL ]; cf. aussi arrêts 4A_592/2014 du 25 février 2015 consid. 2.1, 4A_272/2007 du…»
NP220016 (2023-11-09) · zh
Unjust Enrichment Claim Following Voided Staffing Contract
«…andlungs- oder Rechtsfähigkeit, der Furchter- regung, des Irrtums oder der absichtlichen Täuschung (mit Verweis auf BGE 131 III 398 E. 5 und BSK LugÜ-Berger, Art. 23 N 54 ff.). Eine Folge dieser autonomen - 10 -…»
HC.2022.223 (2022-07-07) · vd
Forum Selection Clause Incorporation and Conspicuousness in Terms and Conditions
«…estinée à empêcher qu’une clause d’élection de for ne soit incluse dans le texte d’un contrat à l’insu des parties (ATF 131 III 398 consid. 6 ; TF 4A 592/2014 du 25 février 2015 consid. 2.1). Il n’est pas nécessaire que la clause d’élection de for soi…»
4A_507/2021 (2022-06-02)
«…tata espressa in una delle forme menzionate nell' art. 17 cpv. 2 CPC , 5 cpv. 1 LDIP, 17 cpv. 1 CL o 23 CLug (cfr. DTF 131 III 398 consid. 6; sentenze 4A_592/2014 citata, consid. 2.1; 4A_272/2007 del 21 novembre 2007 consid. 5.1, non pubblicato in…»
C/26383/2013 (2022-05-31) · ge
Jurisdiction Clause Validity in Contract for Surveillance System Failure
«…artie propose par écrit doit être exprimée de manière claire et, aussi, par écrit; le support utilisé importe peu (ATF [131 III 398](https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/decis/search?query=131%20III%20398) consid. 7.1.1; arrêt du Tribunal fédéral [4A\_…»
HG210209 (2022-02-14) · zh
German Company v. Swiss Corporation (Jurisdiction via Forum Selection Clause)
«…-7- Der Begriff der Vereinbarung i.S.v. Art. 23 Abs. 1 Satz 1 LugÜ ist konventionsau- tonom auszulegen (BGE 131 III 398 E. 5 S. 400 = Pra 95 [2006] Nr. 9; BERNHARD BERGER, in: Lugano-Übereinkommen, Basler Kommentar, hrsg. von Christian Oe-…»
307049048e1873125c5e (2021-03-15) · ag
Conflicting Venue Clauses in Cooperation Agreement
«…bl. in BGE 143 III 558); BSK IPRG-GROLIMUND/LOACKER/SCHNYDER, 4. Aufl. 2020, Art. 1 N. 3. 2 Vgl. zum Konsens etwa BGE 131 III 398 E. 6 (Pra 95 [2006] Nr. 9). 3 BSK LugÜ-BERGER, 2. Aufl. 2016, Art. 23 N. 24 ff.…»
HC.2021.17 (2021-01-15) · vd
French Company v. Swiss Resident (Lugano Jurisdiction/Choice of Court)
«…nfirmation de commande écrite n'est pas censée convenue simplement parce que le destinataire ne s'y est pas opposé (ATF 131 III 398 consid. 7.1.1 ; TF 4A\_492/2014 du 25 février 2015 consid. 2.1 ; TF 4A 323/2013 du 29 novembre 2013, consid. 4.3.3 ; TF…»
C/19340/2017 (2019-08-30) · ge
Jurisdictional Challenge Based on Corporate Veil Piercing and Forum Selection Clause
«…r et, cumulativement, que leur volonté commune ait été concrétisée dans la forme mentionnée à l'art. 17 al. 2 CPC (ATF [131 III 398](https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/decis/search?query=131%20III%20398) consid. 6; arrêt du Tribunal fédéral [4A\_272/…»
C/19786/2017 (2019-06-25) · ge
Jurisdictional Dispute Over Unproven Forum-Selection Clause in Consulting Contract
«…t, cumulativement, que leur volonté commune ait été concrétisée dans la forme mentionnée à l'art. 17 al. 2 CPC (cf. ATF 131 III 398 consid. 6; arrêt du Tribunal fédéral 4A_592/2014 du 25 février 2015 consid. 2.1). Il n'est pas nécessaire que la claus…»
ZK2 2017 49 (2019-05-15) · gr
Damages Claim for Machine Relocation Dismissed Due to Insufficient Proof of Contractual Obligation
«…ereinstimmung hinsichtlich einer Gerichtsstandsvereinbarung zu be- gründen (Art. 23 Abs. 1 Satz 3 lit. a LugÜ; vgl. BGE 131 III 398 = Pra 2006 Nr. 9). Mangels Gerichtsstandsvereinbarung bestimmt sich die Zuständigkeit folglich nach Art. 5 LugÜ. Gemäss…»
C/8776/2017 (2019-03-15) · ge
Third-Party Claim Admissibility and Forum Clause Validity
«…or et, cumulativement, que leur volonté commune ait été concrétisée dans la forme mentionnée à l'art. 17 al. 2 CPC (ATF 131 III 398 consid. 6; arrêt du Tribunal fédéral 4A_272/2007 du 21 novembre 2007 consid. 5.1 publié in SJ 2008 I 205 p. 208). Il n…»
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Exclusivity Clause Interpretation on Capsule Shape Design
«…äss act. 3/1 war. Das Schriftlichkeitserfordernis gemäss Art. 23 LugÜ erfordert im Übrigen keine Unterschrift (vgl. BGE 131 III 398 = Pra 95 Nr. 9, E. 7.1.1). Falls die Stellung der Klägerin 1 als Vertragspartei nur simuliert gewe- sen sein sollte, wä…»
C/20112/2017 (2018-10-03) · ge
Educational Institution v. Respondent: Contractual Jurisdiction and Summary Proceedings for Unpaid Tuition
«…for et, cumulativement, que ce consentement est certifié de manière conforme aux exigences de forme de la CL (ATF 131 III 398 consid. 6 relatif à l'art. 17 CL 1988). Les exigences prévues par l'art. 23 CL 2007 ont pour fonction d'assur…»
HC.2018.107 (2017-12-18) · vd
Forum Selection Clause Validity in Non-Consumer Contract Dispute
«…nfirmation de commande écrite n'est pas censée convenue simplement parce que le destinataire ne s'y est pas opposé (ATF 131 III 398 consid. 7.1.1 p. 401 ; TF 4A\_272/2007 du 21 novembre 2007 consid. 5.1 ; TF 4A\_323/2013 du 29 novembre 2013, consid. 4…»

Testo completo

Urteilskopf

131 III 398

50. Estratto della sentenza della I Corte civile nella causa X. contro A. (ricorso per riforma)

4C.5/2005 del 13 maggio 2005

Regeste

Lugano-Übereinkommen (LugÜ); Vereinbarung über die Zuständigkeit.

Einheitliche Auslegung des Lugano Übereinkommens (E. 4).

Prüfung der Gültigkeit einer Gerichtsstandsvereinbarung gemäss Art. 17 LugÜ (E. 5-7).

Sachverhalt ab Seite 398

BGE 131 III 398 S. 398

Il 7 febbraio 2003 la società tedesca X. ha convenuto A. dinanzi al Pretore della Giurisdizione di Locarno-Città con un'azione volta al pagamento di fr. 176'136.-, oltre interessi, a titolo di mercede per la ristampa di un libro e la stampa di due calendari dell'avvento, quest'ultimi ordinati nel 2001. La convenuta si è opposta alla petizione contestando fra l'altro, in via preliminare, sia la sua legittimazione passiva che la competenza territoriale del giudice adito. La procedura è stata pertanto limitata all'esame di queste due eccezioni, che sono state entrambe rigettate con sentenza del 9 ottobre 2003.

L'appello introdotto dalla soccombente è stato respinto il 9 dicembre 2004. Come il primo giudice, anche la II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha infatti stabilito che la convenuta, gravata dall'onere probatorio, non ha dimostrato di aver concluso i contratti quale rappresentante della società a garanzia

BGE 131 III 398 S. 399

limitata Y. e non a titolo personale, come asserito dall'attrice. Donde la reiezione dell'eccezione di carenza di legittimazione passiva. La massima istanza ticinese ha pure condiviso le conclusioni pretorili circa l'assenza di una valida clausola di proroga di giurisdizione, conforme ai requisiti posti dall'art. 17 della Convenzione di Lugano (CL), sicché la causa è proponibile al foro del domicilio della convenuta previsto dall' art. 2 CL .

Contro questa decisione A. è tempestivamente insorta dinanzi al Tribunale federale con un ricorso per riforma volto ad ottenere la modifica della sentenza impugnata nel senso dell'accoglimento del suo appello e, di conseguenza, della reiezione della petizione 7 febbraio 2003. Con risposta del 18 febbraio 2005 X. propone l'integrale reiezione del gravame.

Il ricorso è stato respinto il 13 maggio 2005.

Erwägungen

Dai considerandi:

4. La Convenzione di Lugano concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, conclusa a Lugano il 16 settembre 1988 ed entrata in vigore il 1° gennaio 1992, è un accordo parallelo all'omonima Convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968 (CB) e al Regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio del 22 dicembre 2000, in vigore dal 1° marzo 2002, che ha sostituito la Convenzione di Bruxelles fra gli stati membri della Comunione Europea (eccezione fatta per la Danimarca).

Onde garantire una giurisprudenza coerente, l'articolo 1 del Protocollo n. 2 concernente l'interpretazione uniforme della Convenzione di Lugano prevede che i tribunali di ogni Stato contraente tengano equamente conto, nell'applicazione e nell'interpretazione delle disposizioni della convenzione, dei principi sviluppati nelle decisioni più importanti rese dai tribunali degli altri Stati contraenti in merito alle disposizioni della Convenzione di Lugano, nonché in quelle emanate in applicazione della Convenzione di Bruxelles. Ciò vale anche in relazione alla giurisprudenza della Corte di Giustizia delle Comunità Europee ( DTF 129 III 626 consid. 5.2.1 pag. 631 con rinvii).

Ai fini del presente giudizio si terrà pertanto conto anche della dottrina e della giurisprudenza riferite all'art. 17 CB nonché all' art. 23 del citato Regolamento.

BGE 131 III 398 S. 400

5. In primo luogo occorre rammentare che l'esame della validità della clausola di proroga di foro ex art. 17 CL è indipendente da quello del contratto principale (JAN KROPHOLLER Europäisches Zivilprozeßrecht, Kommentar zu EuGVO und Lugano-Übereinkommen, 7 a ed., Heidelberg 2002, n. 17 e 91 ad art 23 EuGVO; LAURENT KILLIAS, Die Gerichtsstandsvereinbarungen nach dem Lugano-Übereinkommen, Zurigo 1993, pag. 150 seg.) e avviene in maniera autonoma, sulla sola base della regola convenzionale (GEIMER/ Schütze, Europäisches Zivilverfahrensrecht, 2 a ed., München 2004, n. 97 ad art. 23 EuGVO; JAN KROPHOLLER, op. cit., n. 18 ad art. 23 EuGVO).

6. L' art. 17 CL accorda alle parti di un rapporto giuridico ben determinato, di cui almeno una domiciliata nel territorio di uno Stato contraente, la facoltà di stabilire preventivamente il foro competente - in via esclusiva - per le cause che dovessero insorgere tra loro (ANTONELLA VIO GILARDI, Clausola di proroga di giurisdizione: consenso effettivo o presunto?, in Rivista trimestrale di diritto e procedura civile, Varese 2001, pag. 488; CAMPEIS/DE PAULI, La procedura civile internazionale, 2 a ed. Padova 1996, pag. 206).

Dato che la proroga di giurisdizione costituisce un'eccezione al principio generale del foro del convenuto, le condizioni poste dall' art. 17 CL vanno interpretate restrittivamente (ANTONELLA VIO GILARDI, op. cit., pag. 491; LAURENT KILLIAS, op. cit., pag. 146). Si tratta di condizioni formali rigorose, volte ad impedire che una simile pattuizione venga inserita nel testo di un contratto all'insaputa di uno dei contraenti (GEIMER/SCHÜTZE, op. cit., n. 99 ad art. 23 EuGVO; JAN KROPHOLLER, op. cit., n. 25 ad art. 23 EuGVO; ANTONELLA VIO GILARDI, op. cit., pag. 491); esse mirano a garantire l'esistenza di un consenso effettivo in ordine alla stipulazione della clausola (GEIMER/SCHÜTZE, op. cit., n. 77 ad art. 23 EuGVO; ANTONELLA VIO GILARDI, op. cit., pag. 490; YVES DONZALLAZ, La Convention de Lugano, vol. III, Berna 1998, n. 6783).

In altre parole, per potersi prevalere di una simile clausola occorre provare l'esistenza di un consenso effettivo delle parti quo alla proroga di foro e - cumulativamente - che tale consenso sia certificato in maniera conforme ai requisiti formali posti dall' art. 17 CL (GEIMER/SCHÜTZE, op. cit., n. 76 e 77 ad art. 23 EuGVO).

7. Nel caso in rassegna, l'autorità ticinese ha constatato che la clausola di proroga di foro a favore del tribunale tedesco era

BGE 131 III 398 S. 401

contenuta nelle condizioni generali allegate dall'attrice alle offerte concernenti i due calendari dell'avvento 2001 - agli atti non vi è alcun documento relativo al libro - rispettivamente era stampata a tergo delle conferme d'ordine inviate alla convenuta. In queste circostanze, i giudici ticinesi hanno negato la possibilità di ammettere l'avvenuta stipulazione di una proroga di foro conforme ai dettami dell' art. 17 n. 1 lett. a CL .

7.1 La conclusione dei giudici ticinesi appare corretta. Gli accertamenti contenuti nella sentenza impugnata - che vincolano il Tribunale federale nella giurisdizione per riforma (art. 55 cpv. 1 lett. c e 63 cpv. 2 OG; DTF 130 III 136 consid. 1.4 pag. 140) - inducono in effetti ad escludere la stipulazione di una convenzione scritta conforme ai requisiti posti dall' art. 17 n. 1 lett. a CL , giusta il quale la clausola attributiva di competenza deve essere conclusa " a) per iscritto o verbalmente con conferma scritta ".

7.1.1 La prima di queste due alternative si realizza, ad esempio, qualora il contratto che reca la clausola di proroga di foro a tergo, fra le condizioni generali predisposte da uno dei contraenti, sia stato firmato da entrambe le parti e contenga espresso richiamo alle condizioni generali (LAURENT KILLIAS, op. cit., pag. 153; YVES DONZALLAZ, op. cit., n. 6824). Ora, in concreto ciò non è accaduto. Le offerte e le conferme d'ordine inviate alla convenuta, con stampate dietro le condizioni generali del contratto - tra le quali vi era la clausola XI concernente il foro - essendo state sottoscritte dalla sola attrice. Va detto che per poter ammettere l'esistenza di un consenso scritto ai sensi dell' art. 17 n. 1 lett. a CL non è indispensabile che le parti abbiano firmato il medesimo documento; può bastare anche uno scambio epistolare. Né viene pretesa l'apposizione di una firma. Non si può per contro prescindere dall'espressione chiara ed in forma scritta della volontà di aderire alla clausola attributiva di competenza, poco importa il supporto scelto (lettera, telefax, telegramma o mail; cfr. GEIMER/SCHÜTZE, op. cit., n. 104, 105 e 109 ad art. 23 EuGVO; YVES DONZALLAZ, op. cit., n. 6890; LAURENT KILLIAS, op. cit., pag. 156-158). La mancata contestazione, come nel caso in rassegna, di uno scritto di conferma contenente la clausola di proroga di foro non può dunque essere considerata quale valida accettazione della stessa (YVES DONZALLAZ, op. cit. n. 6817), il mero silenzio di un contraente non offrendo una seria garanzia di consapevole accettazione (CAMPEIS/DE PAULI, op. cit., pag. 210 e 211).

BGE 131 III 398 S. 402

Nulla muta il fatto che negli allegati di causa la convenuta abbia manifestato (per la prima volta) la volontà di sottostare al foro prorogato. La conferma dell'accettazione della clausola di proroga di foro deve infatti intervenire entro un termine ragionevole - da valutarsi tenuto conto delle regole sulla buona fede - e un periodo di due anni non può essere considerato tale (cfr., anche se riferito alla conferma di un precedente accordo verbale, GEIMER/SCHÜTZE, op. cit., n. 110 ad art. 23 EuGVO).

7.1.2 Neanche la seconda eventualità contemplata dall' art. 17 n. 1 lett. a CL può entrare in linea di conto.

Come già esposto, nell'allegato ricorsuale la convenuta ha (perlomeno indirettamente) sostenuto l'avvenuta pattuizione di un accordo in forma orale. L'accertamento in senso contrario contenuto nella sentenza impugnata non è tuttavia stato contestato nella forma adeguata (ovverosia mediante un ricorso di diritto pubblico per apprezzamento arbitrario delle prove), sicché vincola il Tribunale federale. Ne discende che, non essendo stato provato che la proroga di foro fosse stata oggetto di una precedente stipulazione orale (GEIMER/SCHÜTZE, op. cit., n. 89 ad art. 23 EuGVO; LAURENT KILLIAS, op. cit., pag. 166 seg.), anche la decisione in punto all'impossibilità di considerare gli scritti dell'attrice come una conferma scritta di un precedente accordo verbale merita di essere condivisa.

7.2 Non sono dati nemmeno i presupposti per poter far capo all' art. 17 n. 1 lett. b CL , per il quale la clausola attributiva di competenza deve essere conclusa:" b) in una forma ammessa dalle pra tiche che le parti hanno stabilito tra loro". Questa situazione si avvera qualora fra le parti siano intercorsi rapporti commerciali prolungati e ripetuti nel tempo, tali da consolidare una sorta di prassi interna (GEIMER/SCHÜTZE, op. cit., n. 117 ad art. 23 EuGVO; ANTONELLA VIO GILARDI, op.cit., pag. 493).

In concreto, stando a quanto accertato nel giudizio impugnato, la convenuta non ha mai sostenuto di intrattenere rapporti regolari con l'attrice né che si fosse instaurata una pratica per cui il silenzio alla conferma d'ordine poteva essere inteso quale accettazione del foro prorogato.

7.3 Lo stesso vale per l'art. 17 n. 1 lett. c CL, che ammette la validità della pattuizione di una clausola attributiva di competenza: " c) nel commercio internazionale, in una forma ammessa da un

BGE 131 III 398 S. 403

uso che le parti conoscevano o avrebbero dovuto conoscere e che, in tale campo, è ampiamente conosciuto e rispettato dalle par ti di contratti dello stesso tipo nel ramo commerciale considerato. " La convenuta non si è infatti mai richiamata ad un uso del commercio internazionale, per il quale basterebbe allegare le condizioni generali, senza necessità di accettazione scritta ma solo di un contesto di effettiva possibilità di conoscenza.