Inmate's Request for Semi-Custody Denied Due to Insufficient Time Served and Recidivism Risk
Sintesi Legislator
Generato dall'IAInmate's Request for Semi-Custody Denied Due to Insufficient Time Served and Recidivism Risk The Federal Court affirmed the rejection of an inmate's request for semi-custody (Halbfreiheit/semilibertà) because he had not yet served half of his sentence, failing one of the cumulative requirements under Art. 37 para. 3 sec. 2 SCC (Swiss Criminal Code). While the provision allows exceptions if the inmate's condition "demands it," the court reasoned that such exceptions must be rare to preserve the primary cumulative conditions (serving half the sentence and good conduct). The prior conduct of the inmate—including recidivism committed while on conditional suspension, semi-custody, and conditional release—demonstrated a persistent propensity for criminal activity, justifying the cantonal authority's decision not to grant the exceptional early release due to the heightened risk of relapse, thereby not exceeding its discretionary power.
Regesto Legislator
UfficialeRegeste Halbfreiheit; Art. 37 Ziff. 3 Abs. 2 StGB. In der Regel kann die Halbfreiheit nur Gefangenen gewährt werden, die (kumulativ) mindestens die Hälfte der Strafzeit (bei lebenslänglicher Zuchthausstrafe mindestens zehn Jahre) verbüsst und sich bewährt haben. Ausnahmen von dieser Regel, die gestützt auf Art. 37 Ziff. 3 Abs. 2 letzter Satz StGB möglich sind, können nur mit Zurückhaltung zugelassen werden. Verweigerung der Halbfreiheit im vorliegenden Fall gegenüber einem Gefangenen, der noch nicht die Hälfte der Strafzeit verbüsst hat und bei dem angesichts seines vorangegangenen Verhaltens ein erhöhtes Risiko des Rückfalls in deliktische Tätigkeit besteht.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAThe applicant complained about a violation of this article, which regulates the conditions for semi-freedom.
The decision discussed the application of the exception clause for granting semi-freedom when the minimum time served is not met.
Sentenze successive che citano questa decisione (14)
Testo completo
Urteilskopf
116 IV 277
52. Estratto della sentenza della Corte di cassazione penale del 2 ottobre 1990 nella causa A. c. Dipartimento di giustizia del Cantone Ticino (ricorso di diritto amministrativo)
Regeste
Halbfreiheit; Art. 37 Ziff. 3 Abs. 2 StGB.
In der Regel kann die Halbfreiheit nur Gefangenen gewährt werden, die (kumulativ) mindestens die Hälfte der Strafzeit (bei lebenslänglicher Zuchthausstrafe mindestens zehn Jahre) verbüsst und sich bewährt haben. Ausnahmen von dieser Regel, die gestützt auf Art. 37 Ziff. 3 Abs. 2 letzter Satz StGB möglich sind, können nur mit Zurückhaltung zugelassen werden. Verweigerung der Halbfreiheit im vorliegenden Fall gegenüber einem Gefangenen, der noch nicht die Hälfte der Strafzeit verbüsst hat und bei dem angesichts seines vorangegangenen Verhaltens ein erhöhtes Risiko des Rückfalls in deliktische Tätigkeit besteht.
Sachverhalt ab Seite 277
BGE 116 IV 277 S. 277
A.- A. è in carcere dal 9 marzo 1989 e raggiungerà la metà pena il 16 febbraio 1991. Il 23 aprile 1989 egli chiedeva di poter usufruire del regime della semilibertà. Il 22 maggio 1990 il Dipartimento di giustizia del Cantone Ticino respingeva la domanda, considerando che A. non soddisfaceva le condizioni oggettive e soggettive per poter beneficiare del regime postulato.
B.- A. ha impugnato tale decisione dinanzi al Tribunale federale con ricorso di diritto amministrativo.
Il Tribunale federale ha respinto il ricorso.
BGE 116 IV 277 S. 278
Erwägungen
Dai considerandi in diritto:
3. Il ricorrente si duole anzitutto di una violazione dell'art. 37 n. 3 cpv. 2 CP.
a) La menzionata disposizione prevede che "il condannato che ha scontato almeno la metà della pena e, trattandosi della reclusione perpetua, almeno dieci anni, e che ha tenuto buona condotta, può essere trasferito in uno stabilimento o reparto di stabilimento dove sia concessa maggiore libertà come anche essere occupato fuori del penitenziario. Queste mitigazioni possono essere concesse anche ad altri condannati, se il loro stato lo esige."
Emerge chiaramente da questo testo che la concessione della semilibertà è subordinata a due condizioni cumulative:
- il detenuto deve avere scontato almeno la metà della pena (o dieci anni nel caso della reclusione perpetua);
- deve aver tenuto buona condotta.
L'adempimento di tali due condizioni non significa peraltro che la semilibertà debba necessariamente essere accordata. Trattasi di un potere-dovere, per il quale l'autorità d'esecuzione gode di un esteso potere d'apprezzamento. Essa deve procedere ad una valutazione tenendo conto dello scopo del provvedimento e dell'insieme delle circostanze. Deve tener conto degli effetti favorevoli, ma anche dei rischi inerenti nella semilibertà, prendendo in considerazione in particolare l'evoluzione del detenuto, ma pure il suo carattere, quale risultante da esperienze precedenti.
Ove le due condizioni cumulative non siano adempiute, la semilibertà non deve essere negata in ogni caso. L'ultima frase dell'art. 37 n. 3 cpv. 2 CP consente espressamente di accordare la semilibertà se lo stato del detenuto lo esige. Questi casi devono nondimeno rimanere eccezionali, senza di che le due condizioni sarebbero private della loro sostanza. La stessa formulazione del testo della legge dimostra che, ove le due condizioni non siano adempiute, la semilibertà può essere concessa soltanto quando essa s'impone in modo particolarmente evidente nella ponderazione degli opposti interessi (cfr. LOGOZ, Commentaire du CPS, pag. 207).
b) Nella fattispecie, è pacifico che il ricorrente non ha scontato la metà della pena inflittagli, di guisa che non adempie una delle due condizioni cumulative a cui è subordinata la concessione della semilibertà. Ne discende che quest'ultima può essergli accordata solo se il suo stato lo esige.
BGE 116 IV 277 S. 279
Il ricorrente ha beneficiato della sospensione condizionale dell'esecuzione della pena in occasione della sua condanna del 14 settembre 1978; detenuto in seguito all'esecuzione delle pene ordinata il 18 luglio 1983, egli ha usufruito, dapprima della semilibertà, poi della liberazione condizionale. Egli s'è dimostrato particolarmente insensibile a questi provvedimenti destinati a metterlo in guardia e a incoraggiarlo a rimanere sulla retta via. Egli ha, al contrario, rivelato una persistente propensione a delinquere, dato che ha commesso un reato quand'era ancora in semilibertà e che s'è dedicato nuovamente al traffico di stupefacenti quando beneficiava della liberazione condizionale, ossia quando non poteva sfuggirgli che rischiava il ricollocamento per una durata relativamente lunga. La sua inspiegabile recidiva denota una durevole tendenza a delinquere, malgrado condanne successive e provvedimenti intesi a favorire il suo ritorno ad una vita onesta. Tale situazione rende necessaria una certa fermezza. Il ricorrente ha preso alla leggera la comminatoria di un ricollocamento e ha sempre ritenuto di poter trovare un mezzo per evitare le sanzioni che la sua cattiva condotta comporta. Rimasto sordo agli avvertimenti e ai provvedimenti volti al suo reinserimento sociale, egli deve ora comprendere in modo assai concreto le conseguenze che implica il suo persistere nella delinquenza. Queste circostanze giustificano il diniego della semilibertà, pur essendo comprensibili il desiderio del ricorrente di lavorare fuori del penitenziario e la depressione da lui risentita per non poterlo fare. Non facendo uso della facoltà eccezionale consentita dall'art. 37 n. 3 cpv. 2 CP, l'autorità cantonale non ha ecceduto il proprio potere d'apprezzamento, né ha di esso abusato, di modo che non sussiste una violazione del diritto federale (art. 104 lett. a OG).