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BGE 102 IA 35 Generato dall'IA

Cantonal Court Linguistic Formalism vs. Right to Due Process

Numero d'incarto BGE 102 IA 35
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Tribunale federale (TF / DTF) (CH)
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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Cantonal Court Linguistic Formalism vs. Right to Due Process The case concerns an appeal to a Cantonal court, which was filed promptly but written in German, a language other than the official Italian language of the Canton. The Cantonal court deemed the appeal inadmissible on linguistic grounds, despite the principle that official Cantonal languages must be used in dealings with Cantonal authorities. The Supreme Court ruled that while the use of the official language is mandatory, declaring the appeal inadmissible without first granting the appellant a supplementary deadline to provide an Italian translation constituted excessive formalism (Art. 4 of the Federal Constitution). Such an approach violates the prohibition against excessive formalism, a form of denial of justice, especially since granting a short period for translation would not prejudice any substantial interest and is a fairer principle, already acknowledged in civil procedure, to ensure due process. However, the appeal was ultimately dismissed because the Cantonal court had, in fact, also substantively examined the merits of the appeal.

Regesto Legislator

Ufficiale

Regeste Pflicht zur Verwendung der Amtssprache des Kantons im Verkehr mit den kantonalen Behörden. Auswirkungen. Überspitzter Formalismus. Art. 4 BV. 1. Im Verkehr mit den kantonalen Behörden ist die Amtssprache des Kantons zu verwenden (Bestätigung der Rechtsprechung). 2. Die kantonale Behörde, die innert Frist eine in einer anderen Sprache als der Amtssprache des Kantons abgefasste Rechtsschrift erhält, sie dem Betreffenden nicht zurückschickt zur Übersetzung in die Amtssprache innert einer Nachfrist, sondern sie ohne weiteres für unzulässig erklärt, verfällt in überspitzten Formalismus und verletzt damit Art. 4 BV.

Parole chiave

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costituzione diritto di traduzione diritto di utilizzazione utilizzazione delle lingue procedimento pregiudiziale diritto di agire in giudizio

Disposizioni normative citate

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Giurisprudenza citata

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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Art. 4 BV

The court addressed the issue of excessive formalism constituting a denial of justice under this constitutional article regarding the improper rejection of the appeal based on language requirements.

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Sentenze successive che citano questa decisione (15)

5A_845/2023 (2024-04-17)
«…ren Partei eine Nachfrist zur Behebung des Mangels zu setzen hat ( Art. 132 Abs. 1 ZPO ; vgl. BGE 143 IV 117 E. 2.1; 102 Ia 35 E. 1; STAEHELIN/STAEHELIN/GROLIMUND, Zivilprozessrecht, 3. Aufl. 2019, § 17 Rz. 4; KAUFMANN, in: Schweizerische Zivilp…»
6B_151/2023 (2023-03-03)
«…rden. Um allerdings eine exzessive Formstrenge zu vermeiden (vgl. BGE 143 IV 117 E. 2; 106 Ia 299 E. 2b/cc S. 306; 102 Ia 35 E. 1 S. 37), ist eine Frist zur Behebung des Mangels unter Androhung des Nichteintretens anzusetzen - so wie es das Ve…»
4A_510/2017 (2017-11-09)
«…tzung zu gewähren ist, um überspitzten Formalismus zu verhindern ( BGE 143 IV 117 E. 2; 106 Ia 299 E. 2b/cc S. 306; 102 Ia 35 E. 1 S. 37); dass jedoch missbräuchliches Prozessverhalten vorbehalten ist ( BGE 143 IV 117 E. 3.2 S. 121; 102 Ia 35…»
6B_367/2016 (2017-04-13)
«…, impartir à son auteur un délai supplémentaire pour en produire la traduction ( ATF 106 Ia 299 consid. 2b/cc p. 306; 102 Ia 35 consid. 1 p. 37). 2.2. La Chambre pénale de recours n'avait donc aucune obligation d'accepter l'écriture du 20 janvie…»
BGE 143 IV 117
«…partir à son auteur un délai supplémentaire pour en produire la traduction ( ATF 106 Ia 299 consid. 2b/cc p. 306; ATF 102 Ia 35 consid. 1 p. 37). 2.2 La Chambre pénale de recours n'avait donc aucune obligation d'accepter l'écriture du 20 janvier…»
1C_40/2015 (2015-09-18)
«…t abzuweichen ist, handelte es damit rechtmässig und nicht überspitzt formalistisch ( BGE 106 Ia 299 E. 2b/cc S. 306; 102 Ia 35 E. 1 S. 37 f.). Indem die Beschwerdegegnerin die Einsprache wenige Tage danach in deutscher Sprache nachreichte, gilt…»
6B_587/2013 (2014-12-22)
«…ns les rapports avec les autorités cantonales, elle est notamment limitée par le principe de la langue officielle ( ATF 102 Ia 35 consid. 1 p. 37). Ainsi sous réserve de dispositions particulières, telles que les art. 5 par. 2 et 6 par. 3 let. a CE…»
1B_425/2012 (2012-10-04)
«…la traduction ( ATF 128 V 34 consid. 2b/bb p. 38; 124 III 205 consid. 4 p. 207; 106 Ia 299 consid. 2b/cc p. 306; 102 Ia 35 consid. 1 p. 37; arrêt 1P.693/2001 du 16 janvier 2002 consid. 3 in RDAT 2002 I n. 41 p. 296; arrêt 1P.441/1995 du 22 a…»
5A_48/2012 (2012-07-03)
«…ur en fournir une traduction, sous peine de verser dans un formalisme excessif prohibé par l' art. 29 al. 1 Cst. ( ATF 102 Ia 35 ; 106 Ia 299 consid. 2b/cc in fine; arrêts 1B_17/2012 du 14 février 2012 consid. 3; 1B_4/2012 du 11 janvier 2012 cons…»
1B_17/2012 (2012-02-14)
Recusal in cantonal criminal procedure — unilingual official-language rule bars German-language recusal motion without translation.
«…ns les rapports avec les autorités cantonales, elle est notamment limitée par le principe de la langue officielle ( ATF 102 Ia 35 consid. 1 p. 37). Ainsi sous réserve de dispositions particulières, telles que les art. 5 par. 2 et 6 par. 3 let. a CE…»
1B_4/2012 (2012-01-11)
«…cantonales, elle est notamment limitée par le principe de la langue officielle consacré à l' art. 70 al. 2 Cst. ( ATF 102 Ia 35 consid. 1 p. 37). Ainsi sous réserve de dispositions particulières, telles que les art. 5 par. 2 et 6 par. 3 let. a de…»
2C_341/2010 (2010-10-14)
«…en werde dürfen. Stattdessen ist dem Rechtsuchenden Gelegenheit zur Verbesserung bzw. zur Übersetzung einzuräumen ( BGE 102 Ia 35 ; Urteil 1P.327/2003 vom 10. Juni 2003). Dies hat das Verwaltungsgericht des Kantons Zürich im vorliegenden Fall getan.…»
1P.749/2005 (2006-01-12)
«…to deve rivolgersi alle autorità cantonali servendosi della lingua ufficiale del Cantone ( DTF 122 I 236 consid. 2d-e, 102 Ia 35); che in effetti, salvo casi particolari di cui si dirà (cfr. segnatamente gli art. 5 n. 2 e 6 n. 3 lett. a CEDU), non…»
1P.693/2001 (2002-01-16)
«…non è quindi incorsa in un eccesso di formalismo, ciò che peraltro - rettamente - il ricorrente non sostiene (cfr. DTF 102 Ia 35 consid. 1; sentenza del 13 aprile 1993 nella causa G., apparsa in RDAT II-1993, n. 78, pag. 215 seg.). 4. Ne consegue…»
BGE 121 I 196
«…auf das Territorialitätsprinzip nach dem Verfassungsrecht des Bundes und des Kantons grundsätzlich zulässig (vgl. [BGE 102 Ia 35](https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=show_document&page=1&from_date=&to_date…»

Testo completo

Urteilskopf

102 Ia 35

8. Estratto della sentenza 8 marzo 1976 della Corte di cassazione penale nella causa X contro Procuratore pubblico della giurisdizione sottocenerina.

Regeste

Pflicht zur Verwendung der Amtssprache des Kantons im Verkehr mit den kantonalen Behörden. Auswirkungen. Überspitzter Formalismus. Art. 4 BV.

1. Im Verkehr mit den kantonalen Behörden ist die Amtssprache des Kantons zu verwenden (Bestätigung der Rechtsprechung).

2. Die kantonale Behörde, die innert Frist eine in einer anderen Sprache als der Amtssprache des Kantons abgefasste Rechtsschrift erhält, sie dem Betreffenden nicht zurückschickt zur Übersetzung in die Amtssprache innert einer Nachfrist, sondern sie ohne weiteres für unzulässig erklärt, verfällt in überspitzten Formalismus und verletzt damit Art. 4 BV.

Sachverhalt ab Seite 36

BGE 102 Ia 35 S. 36

Con sentenza 14 agosto 1975 il Pretore di Lugano-Distretto condannava X. a quindici giorni di detenzione per distrazione di oggetti inventariati, ai sensi dell'art. 169 CP.

Contro tale sentenza X. presentava tempestivamente alla Corte di cassazione e di revisione penale un ricorso redatto in lingua tedesca.

La Corte cantonale respingeva, in quanto ricevibile, il ricorso. Essa rilevava che, essendo l'italiano lingua ufficiale del cantone Ticino, il gravame era irricevibile. Nel merito esso era d'altronde infondato, a mente della Corte cantonale, la quale motivava tale sua conclusione.

X. è insorto dinnanzi al Tribunale federale contro la decisione della Corte cantonale con un ricorso di diritto pubblico fondato sull'art. 4 Cost. Egli chiede l'annullamento della sentenza impugnata, dato che, a suo avviso, il tempestivo gravame presentato alla Corte cantonale non poteva essere considerato senz'altro come irricevibile; la Corte gli avrebbe dovuto quanto meno assegnare un termine complementare che gli consentisse di far procedere ad una traduzione italiana dell'atto di ricorso.

Il Tribunale federale ha respinto il ricorso esclusivamente per il fatto che la Corte cantonale aveva in realtà anche esaminato il merito del gravame sottopostole.

Erwägungen

Considerando in diritto:

1. La Corte cantonale ha rettamente ribadito che per rivolgersi alle autorità cantonali gli interessati devono servirsi della lingua ufficiale del Cantone. Trattasi di un principio consolidato, che non v'è ragione di rimettere in discussione. Ne segue che la Corte di cassazione e di revisione penale del Cantone Ticino non era tenuta ad entrare nel merito del ricorso dell'11 ottobre 1975, propostole dal ricorrente. La questione litigiosa è al riguardo se essa potesse dichiarare tale gravame senz'altro come irricevibile, o se dovesse dare previamente al ricorrente

BGE 102 Ia 35 S. 37

l'occasione di porre rimedio, entro un termine complementare, al vizio formale costituito dall'uso di una lingua diversa da quella ufficiale del Cantone.

La Corte cantonale fa valere nelle proprie osservazioni che nella procedura penale ticinese non v'è alcuna disposizione che imponga o consenta di accordare ad un interessato un termine complementare per sanare un vizio che comprometta la validità di un ricorso. Tale rilievo è formalmente esatto. Va tuttavia notato che la procedura penale è soggetta non solo alle specifiche norme processuali contenute nella legislazione cantonale, bensì anche ai principi posti dalla Costituzione federale, in particolare a quelli sgorganti dall'art. 4 Cost. Tale articolo costituisce, tra l'altro, un presidio contro il diniego formale o materiale di giustizia, nella misura in cui le disposizioni processuali cantonali, applicabili in primo luogo, già non garantiscano quella protezione giuridica minima che l'art. 4 Cost. intende assicurare per quanto concerne il regolare svolgimento di un procedimento giudiziario od amministrativo. Secondo costante giurisprudenza (v. da ultimo DTF 101 Ia 112 segg.), un formalismo eccessivo, ossia non giustificato dalla protezione di un interesse degno di considerazione e tale da complicare in maniera insostenibile l'applicazione del diritto materiale, equivale ad un diniego di giustizia ai sensi dell'art. 4 Cost. Nella fattispecie l'assegnazione di un termine complementare per la traduzione italiana del ricorso non avrebbe leso alcun interesse meritevole di considerazione. L'interesse a garantire ad un imputato condannato la possibilità di far rivedere il suo caso da un'istanza superiore, a costo di prolungare di poco la procedura ricorsuale, appare di gran lunga superiore all'interesse ad un ossequio immediato e di prim'acchito d'una norma di natura puramente formale e destinata soltanto a tener debito conto della situazione linguistica ufficiale di un Cantone. S'intende che il termine complementare sarebbe dovuto servire esclusivamente alla traduzione (e non anche ad un'eventuale integrazione o modificazione) del ricorso, dato che altrimenti si sarebbe consentita una proroga indebita di un termine fissato dalla legge: il termine ricorsuale deve infatti essere reputato osservato con la presentazione del gravame redatto in una lingua diversa da quella ufficiale del Cantone. Nel caso in esame sarebbe stato sufficiente un termine complementare assai breve, stante la laconicità

BGE 102 Ia 35 S. 38

del gravame dell'11 ottobre 1975 presentato in lingua tedesca dal ricorrente.

Che nell'ambito della procedura ticinese il diniego della concessione all'interessato di un termine complementare per procedere alla traduzione in italiano di un atto redatto in altra lingua possa comportare un eccessivo formalismo e, quindi, un diniego di giustizia, risulta in modo tanto più manifesto ove si consideri che nella procedura civile, ossia in un ambito in cui sono generalmente in gioco interessi che concernono semmai solo in minor grado la libertà personale del singolo, l'art. 142 cpv. 2 del vigente codice di procedura civile ticinese dispone espressamente: "Il giudice rinvia alla parte un atto non redatto in lingua italiana..., assegnandole un termine per rimediare al difetto. In questo caso la data dell'insinuazione si fa risalire alla consegna del primo atto". Non v'è ragione di non applicare tale equo principio anche nella procedura penale, pur in assenza di una norma codificata in questo senso nel diritto processuale penale ticinese. S'intende, ovviamente, che questa regola lascia salvi i casi di abusi manifesti, di manovre defatigatorie, ecc., che soggiacciono alle sanzioni previste per tale maniera di procedere.

Qualora la Corte cantonale si fosse in sostanza limitata a dichiarare irricevibile il gravame presentatole in lingua tedesca dal ricorrente, la sua decisione dovrebbe essere annullata come lesiva del divieto dell'eccessivo formalismo sgorgante dall'art. 4 Cost.