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6F_37/2019 Generato dall'IA

Federal Supreme Court Dismisses Revision for Non-Payment of Court Costs Advance

Numero d'incarto 6F_37/2019
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Tribunale federale (TF / DTF) (CH)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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An individual submitted a request to the Swiss Federal Tribunal for a revision of a previous decision dated October 9, 2019. The individual was required to pay a court fee advance of CHF 3,000 by a specified deadline, which they requested to be extended due to financial difficulties following their removal from the Cantonal Register of Attorneys. Despite the request, the Tribunal emphasized the deadline's non-extendable nature, and upon failure to pay the advance within the supplemental non-extendable deadline, the Tribunal declared the revision request inadmissible.

Regesto Legislator

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Art. 62 cpv. 3 LTF, Art. 62 cpv. 1 prima, Art. 32 cpv. 1 LTF, Art. 47 cpv. 2 LTF, Art. 66 cpv. 1 LTF, Art. 68 LTF; Federal Supreme Court Dismisses Revision for Non-Payment of Court Costs Advance: The individual was required to pay a court fee advance of CHF 3,000 by a specified deadline, which they requested to be extended due to financial difficulties following their removal from the Cantonal Register of Attorneys. Despite the request, the Tribunal emphasized the deadline's non-extendable nature, and upon failure to pay the advance within the supplemental non-extendable deadline, the Tribunal declared the revision request inadmissible.

Parole chiave

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revisione di una decisione anticipo delle spese inosservanza del termine precetto esecutivo ritiro della domanda di revisione opposizione tardiva

Disposizioni normative citate

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Giurisprudenza citata

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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Art. 62 cpv. 3 LTF

The appeal was declared inadmissible because the required advance payment of court fees was not made within the supplementary deadline.

Art. 66 cpv. 1 LTF

Court costs were imposed on the appellant due to the outcome of the decision.

Art. 68 LTF

No award of costs for the opposing parties was made as no exchange of written submissions was ordered.

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Sentenze successive che citano questa decisione (3)

Testo completo

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

6F_37/2019

Sentenza del 10 gennaio 2020

Corte di diritto penale

Composizione

Giudici federali Denys, Presidente,

Muschietti, van de Graaf,

Cancelliere Gadoni.

Partecipanti al procedimento

A.________,

istante,

contro

1. Ministero pubblico del Cantone Ticino, Palazzo di giustizia, via Pretorio 16, 6901 Lugano,

2. B.________,

patrocinato dall'avv. Massimo Bionda,

3. C.________,

patrocinato dall'avv. Battista Ghiggia,

controparti,

Corte di appello e di revisione penale del Cantone Ticino, via della Pace 6, 6600 Locarno.

Oggetto

Domanda di revisione della sentenza 6B_972/2019

del 9 ottobre 2019 del Tribunale federale svizzero (incarto CARP n. 17.2019.146+152 [+153+164]).

Ritenuto in fatto e considerando in diritto:

1. Il 30 ottobre 2019 A.________ ha presentato una domanda di revisione della sentenza 6B_972/2019 del 9 ottobre 2019 del Tribunale federale.

Con decreto presidenziale dell'8 novembre 2019, l'istante è stata invitata a fornire, entro il 22 novembre 2019, un anticipo delle spese giudiziarie presunte di fr. 3'000.--.

Con scritto del 21 novembre 2019, recapitato al Tribunale federale il 25 novembre 2019, A.________ ha chiesto una proroga del termine di

"un altro paio di settimane" . Mediante decreto presidenziale del 25 novembre 2019, all'istante è stato fissato un termine suppletorio non prorogabile, scadente il 16 dicembre 2019, per versare l'anticipo richiesto, con l'avvertenza che in caso di mancato pagamento il rimedio giuridico sarebbe stato dichiarato inammissibile. Al riguardo, il decreto richiamava esplicitamente l' art. 62 cpv. 3 LTF .

L'ultimo giorno del termine suppletorio, l'istante ha postulato un'ulteriore proroga, adducendo di non essere per il momento in grado di fare fronte al pagamento. Ciò, in particolare, a seguito della pubblicazione sul Foglio ufficiale del Cantone Ticino della sua radiazione dal Registro cantonale degli avvocati (cfr. FU 89/2019 del 5 novembre 2019).

2.

2.1. La parte che adisce il Tribunale federale deve versare un anticipo equivalente alle spese giudiziarie presunte (art. 62 cpv. 1 prima frase LTF). A tal fine, il giudice dell'istruzione, rispettivamente il presidente della corte ( art. 32 cpv. 1 LTF ), stabilisce un congruo termine. Se scade infruttuoso, impartisce un termine suppletorio. Se l'anticipo non è versato nemmeno nel termine suppletorio, il Tribunale federale non entra nel merito dell'istanza ( art. 62 cpv. 3 LTF ). Anche se quello di cui all' art. 62 cpv. 3 LTF costituisce un termine stabilito dal giudice, e quindi di per sé prorogabile alle condizioni dell' art. 47 cpv. 2 LTF (sentenza 4D_27/2010 del 22 aprile 2010 consid. 3), la giurisprudenza ha già avuto modo di precisare che, fatti salvi motivi del tutto particolari e non prevedibili, il termine suppletorio è per sua natura improrogabile. Un secondo termine suppletorio entra in considerazione solo a titolo eccezionale e nella misura in cui la richiesta di ulteriore proroga esponga specificatamente quali ragioni particolari e imprevedibili impediscano di rispettare il termine (cfr. sentenze 6B_57/2019 del 26 febbraio 2019 consid. 2.1; 6B_71/2018 del 16 marzo 2018 consid. 2 e rinvii).

2.2. Il decreto presidenziale del 25 novembre 2019 non solo assegnava all'istante un termine suppletorio fino al 16 dicembre 2019, ma ne rilevava pure il carattere improrogabile. A sostegno della sua seconda istanza di proroga, l'istante non ha addotto nuove particolari e imprevedibili ragioni atte a giustificare un'ulteriore ed eccezionale dilazione del termine entro il quale fornire l'anticipo richiesto. Non costituisce infatti un simile motivo la decisione di radiazione dell'istante dal Registro cantonale degli avvocati, pronunciata dall'autorità cantonale il 21 ottobre 2019, prima quindi della presentazione della domanda di revisione. Né è di rilievo la pubblicazione di tale decisione sul Foglio ufficiale del 5 novembre 2019, precedente l'invito del Tribunale federale di fornire l'anticipo.

3. Non essendo stato versato l'anticipo delle spese giudiziarie entro il termine suppletorio impartito, non è possibile entrare nel merito della domanda di revisione che, come espressamente indicato nel secondo decreto presidenziale, dev'essere dichiarata inammissibile conformemente a quanto previsto dall' art. 62 cpv. 3 LTF .

Le spese giudiziarie seguono la soccombenza e sono pertanto poste a carico dell'istante ( art. 66 cpv. 1 LTF ). Poiché non è stato ordinato uno scambio di scritti, non si assegnano ripetibili agli opponenti ( art. 68 LTF ).

per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:

1. La domanda di revisione è inammissibile.

2. Le spese giudiziarie di fr. 500.-- sono poste a carico dell'istante.

3. Comunicazione alle parti e alla Corte di appello e di revisione penale del Cantone Ticino.

Losanna, 10 gennaio 2020

In nome della Corte di diritto penale

del Tribunale federale svizzero

Il Presidente: Denys

Il Cancelliere: Gadoni