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2F_13/2021 Generato dall'IA

Federal Supreme Court Dismisses Residence Permit Revision Bid Based on Inadmissible Re-litigation of Facts

Numero d'incarto 2F_13/2021
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Tribunale federale (TF / DTF) (CH)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The case involves an individual whose EU/EFTA residence permit in Switzerland was declared expired by the Population Section of the Ticino Department of Institutions on December 27, 2017, requiring him to leave the country. This decision was upheld by both the Cantonal authorities (Council of State and Administrative Court) and the Swiss Federal Tribunal in a previous judgment dated April 6, 2021 (2C_958/2020). Subsequently, the individual requested a review of this Federal Tribunal decision through submissions on April 17 and 22, 2021. However, the request for revision was found inadmissible, as the applicant continued to challenge the facts as determined by the previous decisions without presenting valid grounds for revision under the relevant legal framework.

Regesto Legislator

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Art. 61 LTF, Art. 66 cpv. 1 LTF; Federal Supreme Court Dismisses Residence Permit Revision Bid Based on Inadmissible Re-litigation of Facts: This decision was upheld by both the Cantonal authorities (Council of State and Administrative Court) and the Swiss Federal Tribunal in a previous judgment dated April 6, 2021 (2C_958/2020). Subsequently, the individual requested a review of this Federal Tribunal decision through submissions on April 17 and 22, 2021. However, the request for revision was found inadmissible, as the applicant continued to challenge the facts as determined by the previous decisions without presenting valid grounds for revision under the relevant legal framework.

Parole chiave

Generato dall'IA
revoca del permesso di dimora revisione di una decisione forza di cosa giudicata permesso di dimora presupposti legali ritiro dell'istanza giudiziaria

Disposizioni normative citate

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Giurisprudenza citata

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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Art. 66 cpv. 1 LTF

Applied to impose court costs on the applicant due to the inadmissibility of the revision request.

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Sentenze successive che citano questa decisione (1)

Testo completo

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

2F_13/2021

Sentenza del 5 maggio 2021

II Corte di diritto pubblico

Composizione

Giudici federali Seiler, Presidente,

Aubry Girardin, Beusch,

Cancelliere Ermotti.

Partecipanti al procedimento

A.________,

istante,

contro

Sezione della popolazione,

Dipartimento delle istituzioni del Cantone Ticino,

6500 Bellinzona,

Consiglio di Stato della Repubblica e Cantone Ticino, Residenza governativa, 6500 Bellinzona.

Oggetto

Decadenza di un permesso di domicilio UE/AELS,

domanda di revisione della sentenza del Tribunale federale svizzero 2C_958/2020 del 6 aprile 2021.

Ritenuto in fatto e considerando in diritto:

1. Il 27 dicembre 2017, la Sezione della popolazione del Dipartimento delle istituzioni del Cantone Ticino ha revocato (recte: dichiarato decaduto) il permesso di domicilio UE/AELS di cui disponeva A.________, intimandogli di lasciare la Svizzera. La revoca è stata in seguito tutelata, sia in sede cantonale (Consiglio di Stato, 17 aprile 2019; Tribunale amministrativo, 29 ottobre 2020) che federale (sentenza del Tribunale federale 2C_958/2020 del 6 aprile 2021).

Con scritti del 17 aprile 2021 (ricevuto il 19 aprile successivo) e del 22 aprile 2021 (ricevuto il 26 aprile successivo), A.________ si è rivolto al Tribunale federale chiedendo "che venga fatta una revisione della sentenza 2C_958/2020 del 6 aprile 2021".

2.

2.1. Le sentenze del Tribunale federale passano in giudicato il giorno in cui sono pronunciate ( art. 61 LTF ). Il riesame di una fattispecie già oggetto di giudizio da parte del Tribunale federale è di principio escluso. Quest'ultimo può intervenire su un proprio giudizio solo se sussiste un motivo di revisione tra quelli previsti dall'art. 121 segg. LTF. Gli scritti del ricorrente, con cui lo stesso chiede del resto "che venga fatta una revisione" del suo caso, devono essere pertanto trattati come un'istanza di revisione.

2.2. Ora, rivolgendosi al Tribunale federale, l'istante persiste - come già fatto in sede di ricorso - a contestare in modo appellatorio i fatti ritenuti nella sentenza del Tribunale amministrativo ticinese del 29 ottobre 2020 e (di riflesso) in quella del Tribunale federale del 6 aprile 2021. D'altra parte, egli non si confronta compiutamente con la sentenza 2C_958/2020, né indica per quale dei motivi previsti dagli art. 121 segg. LTF essa dovrebbe essere addotta in revisione. Simili motivi non risultano infine nemmeno in maniera indiretta da una lettura di quanto da lui osservato. L'istanza di revisione è di conseguenza inammissibile (cfr. sentenza 2F_22/2020 del 20 ottobre 2020 consid. 2.2).

3. Per quanto precede, la domanda di revisione è inammissibile. Considerate le circostanze, segnatamente la lettera del 20 aprile 2021 con la quale il Tribunale federale aveva comunicato all'istante che il suo scritto non adempiva le esigenze legali di un'istanza di revisione (art. 121 segg. LTF), le spese giudiziarie per la sede federale sono poste a carico di A.________ ( art. 66 cpv. 1 LTF ).

per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:

1. La domanda di revisione è inammissibile.

2. Le spese giudiziarie di fr. 500.-- sono poste a carico dell'istante.

3. Comunicazione all'istante, alla Sezione della popolazione del Dipartimento delle istituzioni, al Consiglio di Stato e al Tribunale amministrativo del Cantone Ticino, nonché alla Segreteria di Stato della migrazione.

Losanna, 5 maggio 2021

In nome della II Corte di diritto pubblico

del Tribunale federale svizzero

Il Presidente: Seiler

Il Cancelliere: Ermotti