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1C_827/2013 Generato dall'IA

Cantonal Access to Information Dispute with Federal Supreme Court Withdrawal

Numero d'incarto 1C_827/2013
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Tribunale federale (TF / DTF) (CH)
Data della decisione
Esito del giudizio struck_off

Sintesi Legislator

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The case involves an individual who filed a request for information regarding documentation sent to members of parliamentary committees and the presidential office of a Swiss canton. This request was denied by the presidential office, prompting the individual to appeal the decision concurrently to different judicial bodies, including the cantonal administrative court and the federal tribunal. The cantonal court deemed the appeal inadmissible and noted that the matter should be contested before the Gran Consiglio, which the individual had already pursued. Subsequently, the individual opted to withdraw the appeal to the federal tribunal.

Regesto Legislator

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Art. 66 cpv. 2 LTF, Art. 112 cpv. 1 lett. d LTF, art. 32 cpv. 1 e 2 LTF; Cantonal Access to Information Dispute with Federal Supreme Court Withdrawal: This request was denied by the presidential office, prompting the individual to appeal the decision concurrently to different judicial bodies, including the cantonal administrative court and the federal tribunal. The cantonal court deemed the appeal inadmissible and noted that the matter should be contested before the Gran Consiglio, which the individual had already pursued. Subsequently, the individual opted to withdraw the appeal to the federal tribunal.

Parole chiave

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Diritti politici accesso all'informazione richiesta di informazioni consultazione degli atti spese amministrative principio di pubblicità ritiro dell'istanza giudiziaria

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 32 cpv. 1 e 2 LTF

The decision was made to strike the case from the roll because the appeal was withdrawn, as per the instruction judge's authority.

art. 66 cpv. 2 LTF

Used to justify the decision to waive court fees due to the withdrawal of the appeal and the specifics of the case.

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Sentenze successive che citano questa decisione (1)

Testo completo

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

1C_827/2013

Decreto dell'11 dicembre 2013

I Corte di diritto pubblico

Composizione

Giudice federale Eusebio, in qualità di Giudice dell'istruzione,

Cancelliere Crameri.

Partecipanti al procedimento

A.________,

ricorrente,

contro

Ufficio presidenziale del Gran Consiglio del Cantone Ticino , Residenza governativa, Piazza governo, 6501 Bellinzona,

rappresentato dal Consiglio di Stato del Cantone Ticino, 6500 Bellinzona.

Oggetto

Diritti politici,

ricorso contro lo scritto del 1° ottobre 2013 dell'Ufficio presidenziale del Gran Consiglio del Cantone Ticino.

Considerando:

che con scritto del 1° ottobre 2013 l'Ufficio presidenziale del Gran Consiglio del Cantone Ticino ha respinto una richiesta di A.________, tendente a ottenere tutte le informazioni e la documentazione inviate ai singoli membri delle Commissioni parlamentari e dell'Ufficio presidenziale;

che il richiedente ha impugnato questo scritto con ricorsi presentati contemporaneamente al Gran Consiglio, al Tribunale cantonale amministrativo e al Tribunale federale;

che, invitata a esprimersi al riguardo, con osservazioni del 2 dicembre 2013 la Corte cantonale ha trasmesso al Tribunale federale la sentenza da essa emanata il 21 novembre precedente, nella quale ha dichiarato inammissibile il gravame, poiché lo scritto litigioso dev'essere contestato dinnanzi al Gran Consiglio, del resto già adito dall'insorgente;

che, invitato a pronunciarsi in merito, con lettera del 9 dicembre 2013 il ricorrente dichiara di ritirare il ricorso;

che il giudice dell'istruzione decide quale giudice unico circa lo stralcio dal ruolo delle cause ritirate ( art. 32 cpv. 1 e 2 LTF ) e, in tale ambito, statuisce sulle spese giudiziarie;

che in caso di desistenza il Tribunale federale può rinunciare in tutto o in parte a riscuotere spese giudiziarie ( art. 66 cpv. 2 LTF );

che, viste le particolarità della fattispecie e la mancata indicazione dei rimedi giuridici nella decisione impugnata (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), si giustifica di rinunciare a prelevare spese processuali;

per questi motivi, il Giudice dell'istruzione decreta:

1. La causa è stralciata dai ruoli a seguito del ritiro del ricorso.

2. Non si prelevano spese giudiziarie.

3. Comunicazione al ricorrente, al Consiglio di Stato, per sé e in rappresentanza del Gran Consiglio, e al Tribunale amministrativo del Cantone Ticino.

Losanna, 11 dicembre 2013

In nome della I Corte di diritto pubblico

del Tribunale federale svizzero

Il Giudice dell'istruzione: Il Cancelliere:

Eusebio Crameri