Legislator Giurisprudenza & Legislazione
1C_318/2021 Generato dall'IA

Appeal Against MPT Explanation Inadmissible Due to Failure to Exhaust Cantonal Remedies

Numero d'incarto 1C_318/2021
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Tribunale federale (TF / DTF) (CH)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

On May 26, 2021, several individuals, represented by a lawyer, filed a legal appeal with the Swiss Federal Tribunal challenging the explanations provided by the Federal Council regarding the upcoming federal referendum on June 13, 2021, concerning the Federal Law on Police Measures to Combat Terrorism (MPT). They argued that the Council's explanations were misleading. This action involved a procedural requirement to first appeal the referendum's conduct with the Cantonal Government of Ticino, as stipulated by Swiss law. The appellants had already submitted such a cantonal appeal on May 21, 2021. The matter at hand was the admissibility of their federal appeal, which contested the alleged procedural inadequacies within the existing legal framework.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 88 cpv. 1 lett. b LTF, Art. 77 cpv. 2 LDP, Art. 77 cpv. 1 lett. b LDP, Art. 80 cpv. 1 LDP, Art. 77 LDP, Art. 108 cpv. 1 lett. a LTF; Appeal Against MPT Explanation Inadmissible Due to Failure to Exhaust Cantonal Remedies: They argued that the Council's explanations were misleading. This action involved a procedural requirement to first appeal the referendum's conduct with the Cantonal Government of Ticino, as stipulated by Swiss law. The appellants had already submitted such a cantonal appeal on May 21, 2021. The matter at hand was the admissibility of their federal appeal, which contested the alleged procedural inadequacies within the existing legal framework.

Parole chiave

Generato dall'IA
DTF 145 I 207 consid. 1.1 questioni di giurisdizione decisione pregiudiziale diritti politici terrorismo eccezione di incostituzionalità legittimazione a ricorrere

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Generato dall'IA

Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

Generato dall'IA
art. 108 cpv. 1 lett. a LTF

The appeal was declared inadmissible using the simplified procedure provided by this article.

art. 66 cpv. 3 LTF

Costs of the proceedings were imposed on the appellants based on this provision.

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Sentenze successive che citano questa decisione (2)

Testo completo

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

1C_318/2021

Sentenza del 28 maggio 2021

I Corte di diritto pubblico

Composizione

Giudice federale Kneubühler, Presidente,

Cancelliere Crameri.

Partecipanti al procedimento

1. Paolo Bernasconi,

2. Bruno Balestra,

3. Mario Branda,

4. Luca Maghetti,

5. Luigi Mattei,

6. Marco Mona,

7. John Noseda,

8. Pietro Simona,

9. Emanuele Stauffer,

patrocinati dall'avv. Paolo Bernasconi,

ricorrenti,

contro

Cancelleria federale, 3003 Berna.

Oggetto

votazione popolare federale del 13 giugno 2021

relativa alla Legge federale sulle misure di polizia

per la lotta al terrorismo (MPT),

Considerando:

che in data 26 maggio 2021 Bruno Balestra, Paolo Bernasconi, Mario Branda, Luca Maghetti, Luigi Mattei, Marco Mona, John Noseda, Pietro Simona e Emanuele Stauffer hanno presentato al Tribunale federale un ricorso ai sensi dell'art. 77 cpv. 1 lett. b della Legge federale sui diritti politici del 17 dicembre 1976 (ricorso sulla votazione, LDP; RS 161.1), adducendo che le spiegazioni del Consiglio federale sarebbero fuorvianti;

che, notoriamente, in materia di votazioni federali le autorità inferiori in materia di diritti politici sono i Governi cantonali ( art. 88 cpv. 1 lett. b LTF ; DTF 145 I 207 consid. 1.1; sentenze 1C_713/2020 del 23 marzo 2021 consid. 4.1 destinato a pubblicazione e consid. 2.1 inedito, 1C_216/2018 del 10 dicembre 2018 consid. 1 non pubblicato in DTF 145 I 175 e 1C_289/2021 del 20 maggio 2021 sulla legge Covid-19);

che, pertanto, i ricorrenti, prima di inoltrare un ricorso al Tribunale federale, devono presentare, entro tre giorni dalla scoperta del motivo di impugnazione ( art. 77 cpv. 2 LDP ), un ricorso sulla votazione al Consiglio di Stato del Cantone Ticino ( art. 77 cpv. 1 lett. b LDP ) e che, in seguito, la decisione su ricorso pronunciata dal Governo cantonale può se del caso essere impugnata con ricorso al Tribunale federale ( art. 80 cpv. 1 LDP );

che i ricorrenti definiscano questa situazione come insoddisfacente, accennando in maniera generica a una pretesa lacuna dell' art. 77 LDP , non è decisivo;

che il ricorso, manifestamente inammissibile, non può quindi essere esaminato nel merito e può essere deciso sulla base della procedura semplificata dell' art. 108 cpv. 1 lett. a LTF ;

che non occorre trasmettere, per competenza, il ricorso in esame al Consiglio di Stato del Cantone Ticino, ritenuto che il 21 maggio 2021 i ricorrenti hanno inoltrato un ricorso al Governo cantonale;

che l'emanazione del presente giudizio rende priva di oggetto la domanda provvisionale di sospendere e di rinviare a nuova data la votazione federale sulla MPT;

che le spese inutili sono pagate da chi le causa ( art. 66 cpv. 3 LTF ), e sono quindi poste a carico dei ricorrenti;

per questi motivi, il Presidente pronuncia:

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Le spese giudiziarie di fr. 300.-- sono poste a carico dei ricorrenti.

3. Comunicazione alle parti, alla Cancelleria federale e al Consiglio di Stato della Repubblica e Cantone Ticino.

Losanna, 28 maggio 2021

In nome della I Corte di diritto pubblico

del Tribunale federale svizzero

Il Presidente: Kneubühler

Il Cancelliere: Crameri