# Ordinanza sulla delega di competenze (DelV) - Scopo (153.3)

**Acronyms:** DelV
**Jurisdiction:** CH-ZG
**Canonical URL:** https://legislator.ch/it/law/ch/zg/153.3/153-3-delv-ordinanza-sulla-delega-di-competenze-delv-scopo
**Official Source:** https://zg.clex.ch/app/de/texts_of_law/153.3

## Provisions

### § 1 Ordinanza sulla delega di competenze (DelV) - Scopo

1. Il regolamento ha lo scopo di delegare poteri decisionali in questioni amministrative in specifici ambiti ben definiti dal Consiglio di Governo alle direzioni o alla Cancelleria di Stato.

### § 2 Ordinanza sulla delega di competenze (DelV) - Atti di personale

1. Le direzioni e la cancelleria di Stato decidono in prima istanza sugli affari individuali del personale a esse sottoposto, comprese le scuole cantonali, in base alla legge sul rapporto di lavoro del personale statale (Legge sul Personale) del 1° settembre 1994 e al regolamento d'esecuzione della legge sul rapporto di lavoro del personale statale (Regolamento del Personale) del 12 dicembre 1994. Restano salvi i paragrafi 2 e 3.

2. Il Consiglio di Stato decide

1. per i dipendenti di cui al paragrafo 1, sugli aumenti straordinari di stipendio e sulle elargizioni straordinarie, tuttavia senza promozioni nel contesto delle direttive del Consiglio di Stato;

2. sull'assunzione e il licenziamento delle seguenti categorie di personale

a) dirigenti di ufficio;

b) membri dell'autorità di protezione dei minori e degli adulti;

c) * ...

d) * i rettori delle scuole che sono sottoposte alla direzione per l'istruzione e la cultura.

e) * ...

3. Il Consiglio di Stato decide sugli affari individuali del personale delle seguenti categorie

1. il cancelliere o la cancelliera (senza elezione);

2. * il vicecancelliere o la vicecancelliera (fatte salve le competenze dell'ufficio del Consiglio cantonale in merito all'assunzione ai sensi del § 4bis paragrafo 1 della legge sull'organizzazione dell'amministrazione statale (Legge Organizzativa, OG) del 29 ottobre 1998.

3. * ...

4. La direzione delle finanze è responsabile del programma di formazione continua interna all'amministrazione.

5. La direzione delle finanze è responsabile della conclusione dei contratti di assicurazione relativi all'assicurazione contro gli infortuni.

### § 3 Ordinanza sulla delega di competenze (DelV) - Affari delle Direzioni e della Cancelleria di Stato

**1. La direzione competente o la cancelleria di Stato decide sulle seguenti operazioni:**

1. Ottenimento di perizie esterne all'amministrazione fino all'importo di Fr. 500'000.- con la possibilità di delega agli uffici direttamente subordinati fino all'importo di Fr. 150'000.- (§ 20 comma 1 della decisione del consiglio cantonale sul regolamento interno del consiglio di Stato (GO RR) del 26 settembre 2013);

2. * Approvazione di accordi e dell'ordinamento dei consorzi (§ 45 comma 2 e § 46 comma 2 della legge sull'organizzazione e l'amministrazione dei comuni (legge sui comuni, GG) del 4 settembre 1980). La direzione responsabile è quella il cui settore è maggiormente coinvolto nel caso. Qualora la direzione intenda negare l'approvazione totale o parziale o collegare l'approvazione a condizioni, la questione deve essere sottoposta al consiglio di Stato per decisione;

3. Misure preventive nell'ambito di § 39 comma 1 della legge sull'organizzazione e l'amministrazione dei comuni (legge sui comuni, GG) del 4 settembre 1980, qualora sia necessario agire immediatamente e non sia possibile attendere la decisione del consiglio di Stato. La questione deve essere immediatamente sottoposta al consiglio di Stato per decisione;

4. * ...

5. Modifiche o integrazioni minori di accordi di prestazione con un compenso di oltre Fr. 100'000.-, a condizione che ciò non comporti costi aggiuntivi per il Cantone; se con diverse tali modifiche o integrazioni vengono modificati elementi essenziali dell'accordo, deve essere ottenuto il consenso del consiglio di Stato;

6. Conclusione di accordi di prestazione tra il Cantone e terzi privati riguardanti il trasferimento di compiti pubblici del Cantone fino a un compenso di Fr. 100'000.-. È esclusa una delega ai sensi di § 6 comma 2 della legge sull'organizzazione dell'amministrazione statale (legge sull'organizzazione, OG) del 29 ottobre 1998.

**2. La direzione competente o la cancelleria di Stato prende le decisioni procedurali nel procedimento amministrativo di primo grado e nel procedimento di ricorso amministrativo, nella misura in cui la competenza non sia già regolata dalla legge. Può decidere, nell'ambito di una decisione interlocutoria, sull'assegnazione del gratuito patrocinio nonché del patrocinio legale gratuito (§ 6 della legge sulla protezione giurisdizionale in materia amministrativa (legge sul procedimento amministrativo; VRG) del 1° aprile 1976).

**3. La direzione competente o la cancelleria di Stato decide sull'ordine e la revoca di una sospensione.

**4. La direzione competente o la cancelleria di Stato può decidere sui ricorsi, opposizioni, reclami amministrativi, reclami sui diritti di voto, reclami per diniego di giustizia e reclami di vigilanza presentati al consiglio di Stato nei seguenti casi (§ 6 comma 1 della legge sulla protezione giurisdizionale in materia amministrativa (legge sul procedimento amministrativo; VRG) del 1° aprile 1976)

1. Il consiglio di Stato è chiaramente non competente.

2. * I richiedenti, gli oppositori o i ricorrenti sono chiaramente non legittimati a presentare domanda, opposizione o ricorso.

3. Il termine non è stato chiaramente rispettato.

4. * La domanda, l'opposizione o il ricorso vengono completamente ritirati.

5. Il provvedimento impugnato viene riesaminato e completamente revocato.

6. Il provvedimento viene revocato nel suo insieme tramite accordo nel suo particolare contestato o diviene privo di oggetto.

7. L'anticipo delle spese richiesto o i formulari o documenti necessari per il gratuito patrocinio non vengono presentati entro il termine stabilito.

8. * La forma della domanda oppure della lettera di opposizione o di ricorso è chiaramente carente e la correzione richiesta non viene effettuata entro il termine fissato.

9. In caso di reclamo per diniego di giustizia o per ritardo, la decisione mancata da parte dell'istanza precedente è stata nel frattempo completamente adottata.

10. * La domanda, l'opposizione o il ricorso risulta chiaramente privo di oggetto per altri motivi.

**5. Nei casi di cui al comma 4, la direzione competente o la cancelleria di Stato decide inoltre sui costi del procedimento, sull'indennità di parte e sulla quantificazione dell'indennità economica per il patrocinio legale gratuito. Nella misura in cui non sia già intervenuta una decisione interlocutoria sull'assegnazione del gratuito patrocinio nonché del patrocinio legale gratuito, questa sarà decisa nella decisione di archiviazione (§ 6 comma 1 della legge sulla protezione giurisdizionale in materia amministrativa (legge sul procedimento amministrativo; VRG) del 1° aprile 1976).

**6. In caso di impugnazione di una decisione del consiglio di Stato, la direzione o la cancelleria di Stato competente per l'istruzione rappresenta il consiglio stesso come istanza inferiore nel procedimento di ricorso.

**7. La cancelleria di Stato riceve i precetti esecutivi inviati contro il Cantone. È autorizzata e obbligata a proporre opposizione legale. Il consiglio di Stato regola le competenze e le procedure con una decisione.

**8. Inoltre, la direzione competente rappresenta il Cantone nelle questioni relative alle esecuzioni e ai fallimenti.

### § 4 Ordinanza sulla delega di competenze (DelV) - Direzione dell'Interno

1. La Direzione degli affari interni decide in merito ai seguenti affari

1. Obbligo di assistenza nei confronti dei comuni (§ 35 comma 1 della legge sull'organizzazione e l'amministrazione dei comuni (Legge sui Comuni, LG) del 4 settembre 1980);

2. Emanazione di norme riguardanti l'esame di caccia, conclusione di accordi con altri cantoni per il riconoscimento reciproco degli esami di caccia e disposizioni di misure per la prevenzione e la lotta contro le malattie della fauna selvatica (§ 6 commi 1 e 2 e § 26 comma 1 della legge sulla caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici (Legge sulla Caccia) del 25 ottobre 1990);

3. * Decisione sull'approvazione di protezioni contrattuali di monumenti non appartenenti al cantone e assegnazione di contributi cantonali per il restauro; questa competenza riguarda solo i monumenti per i quali il primo contributo cantonale presunto al restauro, a causa della protezione, non supererà l'importo di Fr. 375'000.- e che la comunità di ubicazione è d'accordo (§ 11 comma 5 lett. a e d e § 24a comma 2 della legge sulla conservazione dei monumenti, archeologia e protezione dei beni culturali (Legge sui Monumenti, LMG) del 26 aprile 1990);

4. * ...

5. * ...

6. * ...

7. Limitazione del numero di permessi di caccia (§ 7 comma 1 della legge sulla caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici (Legge sulla Caccia) del 25 ottobre 1990);

8. Adattamenti della stagione di caccia per la regolazione delle sovrappopolazioni (§ 13 comma 2 della legge sulla caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici (Legge sulla Caccia) del 25 ottobre 1990);

9. Approvazione di atti giuridici su antichi vincoli fiduciari. L'affare deve essere presentato al Consiglio di Stato se la Direzione considera di non approvare l'affare totalmente o parzialmente o di legare l'approvazione a condizionali;

10. * ...

11. * Funzione di Autorità Centrale per la Convenzione dell'Aia per la protezione dei minori (HKsÜ) del 19 ottobre 1996, la Convenzione dell'Aia per la protezione degli adulti (HEsÜ) del 13 gennaio 2000, la Convenzione dell'Aia per le adozioni (HAÜ) del 29 maggio 1993, la legge federale sulla Convenzione dell'Aia per le adozioni e sulle misure per la protezione del minore nelle adozioni internazionali (BG-HAÜ) del 22 giugno 2001 e come autorità esecutiva per i rimpatri nei casi di sottrazione di minori (Art. 2 e 12 della legge federale sul rapimento internazionale di minori e le Convenzioni dell'Aia per la protezione di bambini e adulti [BG-KKE] del 21 dicembre 2007);

12. Contributi alle spese dimostrate di istituzioni dedite alla promozione di specie animali protette ai sensi dell’art. 7 della legge federale sulla caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici (Legge sulla Caccia, JSG) del 20 giugno 1986, a condizione che i contributi non superino Fr. 10'000.- per caso e complessivamente per anno Fr. 200'000.- (§ 18 comma 1 della legge sulla caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici (Legge sulla Caccia) del 25 ottobre 1990);

13. Approvazione di regolamenti comunali di naturalizzazione, a condizione che questa possa avvenire senza riserve (§ 15 comma 2 della legge relativa all'acquisizione e alla perdita della cittadinanza comunale e cantonale (Legge sulla Cittadinanza) del 3 settembre 1992);

14. Decisione sulla richiesta di blocco della pubblicazione di dati personali su Internet ed esecuzione del blocco ai sensi di § 149a comma 2 della legge concernente l'introduzione del codice civile svizzero per il Cantone di Zugo (EG ZGB) del 17 agosto 1911;

15. Assegnazione di contributi federali, che vengono messi a disposizione del Cantone nell'ambito di un accordo programmatico con la Confederazione per il restauro di monumenti e per scavi archeologici e indagini immobiliari. Questa competenza riguarda monumenti e tutti gli scavi archeologici e indagini immobiliari, nei quali il contributo federale presunto al restauro non supererà Fr. 200'000.- (§ 10 comma 2 della legge sulla conservazione dei monumenti, archeologia e protezione dei beni culturali (Legge sui Monumenti) del 26 aprile 1990);

16. * Assegnazione di contributi da un accordo programmatico con la Confederazione riguardante l'attuazione della promozione specifica dell'integrazione nel Cantone (KIP); Art. 53 e Art. 58 e l'integrazione della legge federale sugli stranieri (Legge sugli Stranieri e l'Integrazione, AIG) del 16 dicembre 2005 e Art. 14 del regolamento sull'integrazione degli stranieri (VIntA) del 15 agosto 2018. Sono escluse le aree tematiche «Accesso al mercato del lavoro per le donne» e «Offerta IBA 20+»;

17. * Nomina del responsabile del registro fondiario (§ 6 comma 1 della legge sulla pubblica autenticazione e certificazione in materia civile (Legge di Autenticazione; BeurkG) del 3 giugno 1946; § 2 comma 1 del regolamento sulla regolarizzazione dei diritti reali e la creazione del registro fondiario del 29 giugno 1940);

18. * Approvazione e firma di accordi programmatici con la Confederazione per compiti comuni nel settore catastale;

19. * Conclusione di accordi e assegnazione di contributi per altre offerte ai sensi di § 33 della legge sulle prestazioni per persone con disabilità e bisogno di assistenza (LBBG) del 6 luglio 2023 fino a un ammontare di Fr. 50'000.-.

### § 5 Ordinanza sulla delega di competenze (DelV) - Direzione per l'Istruzione e la Cultura

1. La Direzione per l'Istruzione e la Cultura decide sulle seguenti questioni

1. Riduzione o rinuncia ai contributi scolastici per studenti provenienti da altri cantoni in circostanze particolari (§ 9 comma 2 della Legge sulle scuole cantonali del 27 settembre 1990[32]);

2. * ...

3. Decisione sui contributi per studenti del Canton Zugo che frequentano una scuola superiore o una scuola professionale (§ 64 comma 2 lett. l e § 72 comma 1 della Legge scolastica (SchulG) del 27 settembre 1990[33]).

### § 6 Ordinanza sulla delega di competenze (DelV) - Direzione dell'Economia Pubblica

1. La Direzione dell'Economia pubblica decide sui seguenti affari

1. Adeguamento dei contributi di maternità all'andamento dei prezzi (§ 8 comma 1 della legge sui contributi cantonali di maternità del 1° settembre 1988);

2. Modifica dei contratti collettivi di lavoro nel settore agricolo e domestico (§ 5 comma 2 lett. d della legge di introduzione al Codice delle obbligazioni svizzero (EG OR) del 28 agosto 2003 e § 2 comma 1 lett. e della legge di introduzione alle leggi federali sull'agricoltura, l'affitto agricolo e il diritto fondiario agricolo (EG Agricoltura) del 29 giugno 2000);

3. Emanazione e modifica dei regolamenti scolastici delle scuole professionali, delle offerte per ponti, delle scuole superiori e degli istituti universitari (§ 2 comma 1 lett. f della legge di introduzione alle leggi federali sulla formazione professionale e sugli istituti universitari (EG Formazione professionale) del 30 agosto 2001);

4. Approvazione del bilancio e del conto dell'associazione per le misure del mercato del lavoro (§ 6 comma 3 della legge di introduzione alla legge federale sull'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e sull'indennità per insolvenza del 29 agosto 1996);

5. Approvazione del conto della Scuola Tecnica e Informatica di Zugo (§ 2 comma 1 lett. f della legge di introduzione alle leggi federali sulla formazione professionale e sugli istituti universitari (EG Formazione professionale) del 30 agosto 2001);

6. * ...

7. * ...

8. Firma degli accordi con il Segretariato di Stato per l'Economia per l'esecuzione della legislazione sull'assicurazione contro la disoccupazione (§ 24 comma 1 della legge di introduzione alla legge federale sull'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e sull'indennità per insolvenza del 29 agosto 1996);

9. Ampliamento dell'ambito di applicazione dell'EG Formazione professionale a professioni che non sono soggette alla legislazione federale (§ 2 comma 1 lett. c della legge di introduzione alle leggi federali sulla formazione professionale e sugli istituti universitari (EG Formazione professionale) del 30 agosto 2001);

10. Decisione sui settori di offerta e sulle condizioni quadro delle scuole professionali, delle offerte per ponti, delle scuole superiori e degli istituti universitari gestiti o sostenuti dal Cantone (§ 2 comma 1 lett. f della legge di introduzione alle leggi federali sulla formazione professionale e sugli istituti universitari (EG Formazione professionale) del 30 agosto 2001);

11. Decisione sulla delega della pianificazione delle offerte delle scuole superiori e degli istituti universitari nel Cantone di Zugo a terzi, se non comporta costi aggiuntivi significativi (§ 2 comma 1 lett. g della legge di introduzione alle leggi federali sulla formazione professionale e sugli istituti universitari (EG Formazione professionale) del 30 agosto 2001);

12. Assegnazione degli incarichi di prestazione dell'istruzione professionale di base, dell'educazione terziaria e della formazione continua orientata alla professione a fornitori di istruzione privati (§ 2 comma 1 lett. h della legge di introduzione alle leggi federali sulla formazione professionale e sugli istituti universitari (EG Formazione professionale) del 30 agosto 2001);

13. Concessione di contributi ai discenti per la frequenza a scuole fuori cantone (§ 2 comma 1 lett. i, seconda parte del periodo della legge di introduzione alle leggi federali sulla formazione professionale e sugli istituti universitari (EG Formazione professionale) del 30 agosto 2001);

14. Concessione di contributi operativi alle strutture di formazione professionale fino a Fr. 50'000.- all'anno (§ 2 comma 1 lett. i, prima parte del periodo della legge di introduzione alle leggi federali sulla formazione professionale e sugli istituti universitari (EG Formazione professionale) del 30 agosto 2001);

15. Condizionamento dei contributi statali ai fornitori di formazione continua o della collaborazione con essi a un accreditamento o certificazione (§ 2 comma 1 lett. j della legge di introduzione alle leggi federali sulla formazione professionale e sugli istituti universitari (EG Formazione professionale) del 30 agosto 2001);

16. Approvazione degli statuti delle cooperative di miglioramento fondiario e regolamentazione della procedura delle imprese di miglioramento fondiario (§ 2 comma 1 lett. d della legge di introduzione alle leggi federali sull'agricoltura, l'affitto agricolo e il diritto fondiario agricolo (EG Agricoltura) del 29 giugno 2000);

17. Pareri nell'ambito delle audizioni prima della concessione o delle modifiche di concessioni con rilevanza politica mediatica, nonché prima della determinazione dei territori di fornitura e delle modifiche significative ai sensi degli artt. 25 comma 2 e 39 comma 5 della legge federale sulla radio e la televisione (RTVG) del 24 marzo 2006);

18. Applicazione della legge federale sul lavoro nell'industria, commercio e artigianato (Legge sul lavoro, ArG) del 13 marzo 1964 (ai sensi dell'art. 41 comma 1);

19. Designazione dell'organo di controllo e redazione del relativo capitolato d'oneri ai sensi dell'art. 4 comma 1 della legge federale sulle misure per la lotta al lavoro nero (Legge federale contro il lavoro nero (BGSA) del 17 giugno 2005); imposizione di sanzioni ai sensi dell'art. 13 comma 1 BGSA e delegazione di attività di controllo a terzi ai sensi dell'art. 3 comma 1 del regolamento sulle misure per la lotta al lavoro nero (VOSA) del 6 settembre 2006;

20. * ...

21. Elezione dei membri della giuria del Premio Innovazione di Zugo (§ 1 comma 2 della delibera del Consiglio cantonale riguardante l'assegnazione di premi per l'innovazione nel settore economico del 23 marzo 2000);

22. Stipula di accordi di prestazione ai sensi dell'art. 7a comma 3 della legge federale sulle misure di accompagnamento per i lavoratori inviati e sul controllo delle retribuzioni minime previste nei contratti collettivi di lavoro (Legge sugli inviati, EntsG) dell'8 ottobre 1999);

23. * ...

24. Applicazione della legge federale sull'ordine delle guide alpine e sull'offerta di altre attività a rischio del 17 dicembre 2010 ai sensi dell'art. 18 comma 1;

25. Decisione sull'erogazione di contributi derivanti da un accordo di programma con la Confederazione per l'attuazione della promozione specifica dell'integrazione nel cantone (KIP) ai sensi dell'art. 55 comma 1 della legge federale sugli stranieri (Legge sugli stranieri, AuG) del 16 dicembre 2005 e dell'art. 17a comma 5 del regolamento sull'integrazione degli stranieri (VIntA) del 24 ottobre 2007 per quanto riguardano i settori tematici "Accesso al mercato del lavoro per le donne" nonché "Offerta IBA 20+".

26. * Approvazione dell'accordo di prestazione secondo il diritto federale con l'associazione Switzerland Global Enterprise (S-GE) sulla promozione della localizzazione nazionale all'estero ai sensi dei §§ 1 e 2 comma 3 della delibera del Consiglio cantonale riguardante l'adesione del Cantone di Zugo alla fondazione Greater Zurich Area del 28 maggio 2009.

### § 7 Ordinanza sulla delega di competenze (DelV) - Direzione delle Costruzioni

1. La Direzione delle costruzioni delibera sulle seguenti operazioni

1. * ...

2. * ...

3. Acquisto, scambio e vendita di terreni, così come relativi atti di servitù, che non sono destinati permanentemente all'uso per scopi pubblici (patrimonio finanziario) fino all'importo di Fr. 500'000.- (§ 35 paragrafo 2 lett. b della Legge sulla gestione finanziaria del cantone e dei comuni (Legge sulla gestione finanziaria, LGF) del 31 agosto 2006);

4. Acquisto e vendita di terreni, così come relativi atti di servitù, che sono destinati permanentemente all'uso per scopi pubblici (patrimonio amministrativo) basandosi su una delibera di spesa del Consiglio cantonale fino all'importo di Fr. 500'000.- (§ 35 paragrafo 3 della Legge sulla gestione finanziaria del cantone e dei comuni (Legge sulla gestione finanziaria, LGF) del 31 agosto 2006);

5. Decisione sulla classificazione pubblica delle strade e dei sentieri cantonali (§ 4 paragrafo 2 della Legge sulle strade e sui sentieri (LSW) del 30 maggio 1996);

6. Concessione di contributi da programmi di promozione o di contributi individuali fino a un importo di Fr. 200'000.- (§ 5 paragrafo 1 della Legge sull'energia del 1° luglio 2004);

7. Aggiornamento degli allegati 1, 2 e 3 con gli elenchi delle strade cantonali, delle piste ciclabili e dei sentieri escursionistici (§ 43 paragrafo 1 della Legge sulle strade e sui sentieri (LSW) del 30 maggio 1996);

8. Esecuzione del Concordato sulle funivie e gli impianti di risalita non concessi confederatamente del 12 maggio 1966 (§ 2 paragrafo 2 della Delibera del Consiglio cantonale sull'adesione al Concordato sulle funivie e gli impianti di risalita non concessi confederatamente del 12 maggio 1966);

9. Definizione delle aree di raccolta degli impianti di smaltimento rifiuti anche per altri tipi di rifiuti (§ 17 paragrafo 2 della Legge d'introduzione alla Legge federale sulla protezione dell'ambiente (LI LPA) del 29 gennaio 1998);

10. Dichiarazione pubblica delle acque e aggiornamento dell'elenco delle acque superficiali pubbliche nell'allegato 1 della Legge sulle acque (LLA) (§ 7 paragrafi 2 e 4 della Legge sulle acque (LLA) del 25 novembre 1999);

11. * Liberazione del credito e autorizzazione alla firma per contratti fino a 3,0 milioni di franchi (incl. IVA) (§ 4 paragrafo 2 della Delibera del Consiglio cantonale sul programma stradale 2023-2030 del 30 marzo 2023);

12. * Emanazione di normative sull'occupazione (§ 7 paragrafo 4 della Legge sulla promozione degli alloggi a prezzi accessibili (Legge sulla promozione degli alloggi, LPA) del 30 gennaio 2003);

13. * Emanazione dei principi nella tariffa integrata (§ 4 paragrafo 2 lett. e della Legge sul trasporto pubblico del 22 febbraio 2007);

14. * Liberazione del credito fino a 500'000 franchi (§ 2 paragrafo 2 della Delibera del Consiglio cantonale riguardante i crediti quadro per la pianificazione e progettazione di progetti ferroviari e costruzioni ferroviarie del 31 marzo 2011).

### § 8 Ordinanza sulla delega di competenze (DelV) - Direzione della Sicurezza

1. La Direzione della Sicurezza decide sui seguenti affari

1. *...

2. Rappresentanza del Cantone di Zugo nelle procedure civili (§§ 18 paragrafi 1 e 2 e 21 della legge sulla responsabilità degli enti pubblici, dei membri delle autorità e dei funzionari (Legge sulla responsabilità) del 1° febbraio 1979);

3. Richieste per un intervento IKAPOL al concordato basate sull'art. 9 paragrafo 1 dell'accordo sugli interventi di polizia intercantonali (IKAPOL) del 6 aprile 2006;

4. Accordi per il trasferimento di compiti (acquisto di prestazioni) nel settore non sovrano ai sensi dell'art. 15 paragrafo 1 del Concorso sui Fondamenti della Cooperazione di Polizia nella Svizzera Centrale (Concordato di Polizia Svizzera Centrale) del 6 novembre 2009 e § 2 paragrafo 3 della legge sull'organizzazione dell'amministrazione statale (Legge sull'organizzazione, OG) del 29 ottobre 1998.

### § 9 Ordinanza sulla delega di competenze (DelV) - Direzione della Sanità

1. La Direzione della Sanità decide sui seguenti affari

1. * Decisione relativa all'uso dei fondi provenienti dal decimo dell'alcol (art. 131 comma 3 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera (CF) del 18 aprile 1999[76] e art. 45 comma 2 della Legge federale sui liquori distillati (Legge sull'alcol; LAlc) del 21 giugno 1932[77]);

2. * Approvazione dei costi amministrativi relativi all'implementazione delle prestazioni complementari (§ 15 della Legge d’introduzione alla Legge federale sulle prestazioni complementari all'Assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LEPL) dell’8 maggio 2008[78] e gestione del loro rimborso alla Cassa di compensazione di Zugo;

3. * Presa visione dei rendiconti annuali

a) della Cassa di compensazione e dell'Ufficio AI (§ 3 comma 2 lett. a della Legge d’introduzione alle leggi federali sull'Assicurazione per la vecchiaia e i superstiti e sull'Assicurazione per l'invalidità del 28 gennaio 1993[79];

b) della Cassa di compensazione famigliare (§ 5 comma 2 della Legge d’introduzione alla Legge federale sugli assegni famigliari (LAFam) del 30 aprile 2009[80].

4. * Misure provvisorie nell'ambito dei procedimenti di fissazione delle tariffe (art. 47 della Legge federale sull'assicurazione malattie [LAMal] del 18 marzo 1994[81]), a condizione che le parti propongano concordemente l'entità della tariffa.

### § 10 Ordinanza sulla delega di competenze (DelV) - Direzione Finanziaria

1. La Direzione delle Finanze decide sui seguenti affari

1. Concessione di prestiti fino a 500.000 franchi a organizzazioni senza scopo di lucro con accordo di prestazione, con una durata massima di dodici mesi, possibilità di proroga per un massimo di sei mesi e un tasso di interesse dell'1% superiore al tasso sui depositi a termine della Banca Cantonale di Zugo per la corrispondente durata (§ 35 comma 2 lett. d e comma 3 della Legge sulla gestione finanziaria del Cantone e dei Comuni (Legge sulla gestione finanziaria, LGF) del 31 agosto 2006).

### § 11 Ordinanza sulla delega di competenze (DelV) - Cancelleria di Stato

1. La Cancelleria di Stato decide in merito alla distribuzione gratuita della Raccolta Ufficiale, della Raccolta Legislativa Consolidata e del Bollettino Ufficiale alle autorità, uffici e altri enti (§ 12 comma 1 della Legge sulla pubblicazione delle leggi e del bollettino ufficiale del Cantone di Zugo (Legge sulla pubblicazione) del 29 gennaio 1981).

### § 12 Ordinanza sulla delega di competenze (DelV) - Elezione delle Commissioni

1. Le direzioni eleggono le seguenti commissioni autonomamente

1. Direzione dell'interno

a) Commissione per l'esame delle segretarie comunali e dei segretari comunali e dei loro supplenti nel diritto di certificazione (§§ 4 comma 1 e 5 comma 2 della legge sulla pubblica certificazione e legalizzazione in materia civile (Legge di Certificazione; BeurkG) del 3 giugno 1946[84]);

b) Commissione della caccia (§ 35 comma 1 della legge sulla caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici (Legge sulla Caccia) del 25 ottobre 1990[85]);

c) Commissione d'esame per cacciatrici e cacciatori (§ 6 comma 1 della legge sulla caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici (Legge sulla Caccia) del 25 ottobre 1990[86]);

d) Commissione per la pesca (§ 19 comma 1 della legge sulla pesca del 26 gennaio 1995[87]).

2. * ...

3. Direzione dell'economia pubblica

a) * ...

4. Direzione della salute

a) Consiglio di fondazione del Centro residenziale Eichholz, nomina della rappresentanza cantonale nel consiglio di fondazione (§ 1 comma 2 della decisione del Consiglio cantonale riguardante la partecipazione del Cantone alla «Fondazione Casa degli uomini di Zugo» del 29 agosto 1968[88]);

b) Commissione di valutazione del bestiame (§ 5 comma 2 del regolamento sul fondo di compensazione per perdite di animali del 22 settembre 1998[89]);

c) * ...

d) * Commissione dello sport (§ 11 comma 1 della legge sullo sport del 29 agosto 2002[90]).

### § 13 Ordinanza sulla delega di competenze (DelV) - Manuale delle Organizzazioni

1. La Cancelleria di Stato gestisce il manuale organizzativo interdirettoriale con le principali procedure operative per l'amministrazione cantonale.

### § 14 Ordinanza sulla delega di competenze (DelV) - Disposizione transitoria

1. Affari pendenti presso il Consiglio di Governo al momento dell'entrata in vigore del presente regolamento, ma che ora rientrano nella competenza delle Direzioni o della Cancelleria di Stato, saranno decisi dal Consiglio di Governo.

