# Regolamento di procedura dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni - Competenza (173.400)

**Jurisdiction:** CH-VS
**Canonical URL:** https://legislator.ch/it/law/ch/vs/173.400/173-400-regolamento-di-procedura-dinanzi-al-tribunale-cantonale-delle-assicurazioni-compet
**Official Source:** https://lex.vs.ch/app/de/texts_of_law/173.400

## Provisions

### Art. 1 Regolamento di procedura dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni - Competenza

1. La sezione del diritto assicurativo del Tribunale cantonale (Art. 21 cpv. 3 lett. b del Regolamento Organizzativo dei Tribunali Vallesani; ORG) costituisce il tribunale assicurativo cantonale.

2. È competente nei casi in cui il diritto federale, la legislazione esecutiva cantonale al diritto federale e il diritto cantonale designano il tribunale assicurativo cantonale come competente.

### Art. 2 Regolamento di procedura dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni - Organizzazione

1. L'organizzazione e il funzionamento del dipartimento responsabile del diritto assicurativo sono disciplinati dalle disposizioni dell'ORG.

### Art. 3 Regolamento di procedura dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni - Procedura

1. Fatte salve le disposizioni procedurali di diritto federale e cantonale speciale, nel procedimento di ricorso dinanzi alla sezione del diritto assicurativo si applicano per analogia le disposizioni della Legge sul procedimento amministrativo e sul diritto amministrativo del 6 ottobre 1976 (VVRG), che valgono per il procedimento dinanzi al tribunale cantonale.

2. Fatte salve le disposizioni procedurali di diritto federale e cantonale speciale, nel procedimento di causa dinanzi alla sezione del diritto assicurativo si applicano per analogia le disposizioni del VVRG, che valgono per il procedimento dinanzi al tribunale cantonale.

### Art. 4 Regolamento di procedura dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni - Eccezioni

1. Il tribunale non è vincolato dalle richieste delle parti. Può modificare la decisione a sfavore della parte ricorrente o concederle anche di più. In tali casi, alle parti va garantito il diritto di essere ascoltate.

2. L'articolo 61a VVRG non si applica.

### Art. 5 Regolamento di procedura dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni - Disposizione finale e transitoria

1. I procedimenti pendenti saranno continuati secondo il nuovo diritto dopo l'entrata in vigore di questo regolamento.

2. Il presente regolamento sostituisce tutte le disposizioni che gli sono contrarie e, in particolare, il regolamento del tribunale assicurativo cantonale relativo al procedimento di reclamo contro le casse di compensazione e di malattia del 3 marzo 1966.

3. Il presente regolamento deve essere sottoposto all'approvazione del Gran Consiglio. Il tribunale cantonale decide sulla sua entrata in vigore.

