# Regolamento sulla formazione continua per il personale dell'Amministrazione cantonale (Regolamento sulla formazione) - Principio (172.220)

**Jurisdiction:** CH-VS
**Canonical URL:** https://legislator.ch/it/law/ch/vs/172.220/172-220-regolamento-sulla-formazione-continua-per-il-personale-dell-amministrazione-canton
**Official Source:** https://lex.vs.ch/app/de/texts_of_law/172.220

## Provisions

### Art. 1 Regolamento sulla formazione continua per il personale dell'Amministrazione cantonale (Regolamento sulla formazione) - Principio

1. La formazione continua è una componente importante della politica del personale dell'amministrazione cantonale. Quest'ultima si impegna a sostenere i propri collaboratori nella conservazione e nello sviluppo delle loro competenze, mettendo a disposizione i mezzi corrispondenti.

### Art. 2 Regolamento sulla formazione continua per il personale dell'Amministrazione cantonale (Regolamento sulla formazione) - Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina la formazione continua dei dipendenti, apprendisti, stagisti e lavoratori parzialmente protetti (di seguito: collaboratori) dell'amministrazione cantonale (di seguito: datore di lavoro), inclusa la Polizia cantonale, il personale amministrativo e tecnico degli istituti e delle scuole cantonali, dei tribunali e della procura, salvo disposizioni legali contrarie.

2. Il presente regolamento non si applica al personale docente, ai magistrati (giudici, pubblici ministeri ecc.) e ai cancellieri.

### Art. 3 Regolamento sulla formazione continua per il personale dell'Amministrazione cantonale (Regolamento sulla formazione) - Parità tra Uomo e Donna

1. Ogni riferimento a persona, statuto o funzione nel presente regolamento si applica indistintamente sia agli uomini che alle donne.

### Art. 4 Regolamento sulla formazione continua per il personale dell'Amministrazione cantonale (Regolamento sulla formazione) - Definizione

1. La formazione continua ai sensi del presente regolamento copre tutte le attività che promuovono quanto segue

a) * Acquisizione e sviluppo delle competenze necessarie per svolgere il mansionario;

b) * Sviluppo e aggiornamento delle capacità per garantire la mobilità professionale e l'impiegabilità dei dipendenti secondo le esigenze del datore di lavoro;

c) * Acquisizione e sviluppo delle competenze in diretta relazione con le attuali o future esigenze professionali.

2. Si considerano formazione continua

a) * Seminari e corsi di formazione continua con attestato;

b) * Corsi di formazione continua paralleli all'attività lavorativa;

c) Studi post-diploma;

d) Viaggi di studio;

e) * Formazioni linguistiche e soggiorni linguistiche;

f) * Affiancamento da parte di un coach ai fini dello sviluppo professionale.

### Art. 5 Regolamento sulla formazione continua per il personale dell'Amministrazione cantonale (Regolamento sulla formazione) - Responsabilità

1. L'Ufficio per la gestione del personale (UGP) elabora per conto del Consiglio di Stato la strategia di formazione continua e supporta gli uffici nella definizione degli obiettivi di formazione continua dei loro collaboratori, nonché nella pianificazione, coordinamento, organizzazione e realizzazione delle misure di formazione continua.

2. La pianificazione, il coordinamento e l'accompagnamento dell'attuazione della formazione continua sono parte integrante del processo di gestione, in cui i collaboratori e i superiori svolgono un ruolo attivo.

3. I collaboratori hanno sia il diritto che il dovere di aggiornarsi regolarmente. I collaboratori possono essere personalmente ritenuti responsabili in determinati casi, se non completano una formazione importante per il loro lavoro.

4. I superiori motivano i collaboratori alla formazione continua e supportano i loro sforzi in tal senso.

5. I capi ufficio devono garantire una corretta contabilizzazione delle spese per la formazione continua. I costi delle formazioni esterne sostenuti dal datore di lavoro devono essere indicati dal servizio competente nella dichiarazione salariale secondo le istruzioni dell'amministrazione fiscale.

### Art. 6 Regolamento sulla formazione continua per il personale dell'Amministrazione cantonale (Regolamento sulla formazione) - Necessità di Formazione Continua

1. Nel contesto di un colloquio di sviluppo, superiori e dipendenti analizzano il fabbisogno formativo e lo stabiliscono congiuntamente. Questo fabbisogno può essere di natura individuale o collettiva.

2. Alle esigenze dei dipendenti e del datore di lavoro deve essere adeguatamente tenuto conto, nella misura in cui ciò sia compatibile con gli interessi superiori del datore di lavoro e le possibilità di bilancio.

3. La discussione e la determinazione del fabbisogno formativo devono avvenire almeno una volta all'anno nel contesto del colloquio di sviluppo.

### Art. 7 Regolamento sulla formazione continua per il personale dell'Amministrazione cantonale (Regolamento sulla formazione) - Offerte Interne

1. La DPM e l'Ufficio cantonale per l'informatica (di seguito: KDI) offrono, nel quadro di un programma di formazione continua interno rinnovato annualmente, diversi corsi, seminari, misure di sviluppo, ecc. Vengono presi in considerazione i bisogni formativi delle unità e dei dipendenti.

2. Per garantire lo sviluppo continuo della cultura aziendale o per promuovere specifiche competenze dei dipendenti, le unità sono autorizzate, in collaborazione con la DPM e/o il KDI, a organizzare formazioni interne per tutti o per specifici gruppi target. Se necessario, possono essere utilizzate anche offerte di formazione continua da fornitori esterni.

### Art. 8 Regolamento sulla formazione continua per il personale dell'Amministrazione cantonale (Regolamento sulla formazione) - Offerte Esterne

1. I dipendenti possono avvalersi anche di offerte di formazione continua esterne, condotte da fornitori privati o pubblici.

2. Sono inclusi

a) corsi di formazione ordinati dal datore di lavoro;

b) corsi di formazione di reciproco interesse;

c) corsi di formazione di interesse secondario per il datore di lavoro;

d) corsi di formazione di esclusivo interesse del dipendente.

### Art. 9 Regolamento sulla formazione continua per il personale dell'Amministrazione cantonale (Regolamento sulla formazione) - Formazione continua disposta dal datore di lavoro

1. Sono considerate formazioni obbligatorie

a) * formazioni obbligatorie, che derivano da una norma giuridica e sono necessarie per mantenere il diritto all'esercizio della professione - la necessità della formazione può derivare, ad esempio, da una direttiva, una norma o un documento legale;

b) * formazioni esplicitamente richieste dal datore di lavoro - queste formazioni derivano dalla relazione gerarchica, sono essenziali per l'esercizio della funzione e devono avere un legame diretto con il mansionario e le prestazioni che il lavoratore è tenuto a fornire.

c) * ...

2. ...

3. Se i dipendenti rifiutano la formazione obbligatoria, devono essere avvisati dal loro superiore delle conseguenze del loro comportamento. In tal caso, il capo del servizio competente verifica la prosecuzione del rapporto di lavoro o il trasferimento a un'altra funzione.

### Art. 10 Regolamento sulla formazione continua per il personale dell'Amministrazione cantonale (Regolamento sulla formazione) - Formazione Continua di Interesse Reciproco

1. Sono considerati corsi di formazione professionale di interesse reciproco

a) * Corsi di formazione necessari per l'adempimento dei compiti e che contribuiscono ad aumentare l'efficienza e la qualità delle prestazioni - tali corsi di formazione sono utili sia per il dipendente che per il datore di lavoro e possono essere richiesti da entrambe le parti;

b) * Corsi di formazione che contribuiscono, in particolare, allo sviluppo professionale del dipendente all'interno del suo ufficio o all'interno dell'amministrazione cantonale (catena di funzioni, promozione, ecc.).

c) * ...

2. ...

### Art. 11 Regolamento sulla formazione continua per il personale dell'Amministrazione cantonale (Regolamento sulla formazione) - Formazione continua di interesse subordinato per il datore di lavoro

1. Sono considerate come formazione continua di interesse secondario per il datore di lavoro

a) * Formazioni che portano solo ad un piccolo valore aggiunto in relazione alle funzioni svolte;

b) * Formazioni che sono principalmente richieste dal dipendente a proprio vantaggio per aumentare le competenze e l'occupabilità;

c) * ...

2. ...

### Art. 12 Regolamento sulla formazione continua per il personale dell'Amministrazione cantonale (Regolamento sulla formazione) - Formazione continua nell'esclusivo interesse del dipendente

1. Il dipendente deve sostenere personalmente i costi delle formazioni che servono esclusivamente al suo interesse.

2. Frequenta questo tipo di formazione nel suo tempo libero.

### Art. 13 Regolamento sulla formazione continua per il personale dell'Amministrazione cantonale (Regolamento sulla formazione) - Mezzi Mesi a Disposizione

1. I fondi messi a disposizione dal Consiglio di Stato per la formazione continua dei dipendenti ammontano generalmente tra lo 0,5 e l'1 percento della somma salariale.

### Art. 14 Regolamento sulla formazione continua per il personale dell'Amministrazione cantonale (Regolamento sulla formazione) - Formazione Interna

1. Il datore di lavoro si assume interamente (100%) i costi della formazione interna, in particolare

a) * i costi diretti del seminario (tariffa forfettaria);

b) * i costi salariali che si verificano durante l'assenza dal lavoro dovuta alla formazione (incluse le spese sociali a carico del datore di lavoro);

c) * le spese di viaggio sostenute in relazione alla formazione.

2. I costi della formazione sono assicurati dalla DPM e dalla KDI. In caso di cancellazione o mancata partecipazione di un dipendente a una formazione, l'ufficio competente sostiene i costi. Il Consiglio di Stato stabilisce le relative tariffe.

### Art. 15 Regolamento sulla formazione continua per il personale dell'Amministrazione cantonale (Regolamento sulla formazione) - Formazione Continua Esterna

1. Il datore di lavoro può farsi carico, tramite il servizio interessato, dei seguenti costi di formazione continua

a) Tasse di iscrizione;

b) * Tasse d'esame;

c) * Costi per il materiale didattico (fino a un massimo di 200 franchi per anno di formazione continua);

d) * Costi salariali, che sorgono durante l'assenza dal posto di lavoro dovuta alla formazione continua (incluse le oneri sociali del datore di lavoro);

e) * Spese di viaggio, che insorgono in connessione con la formazione continua.

2. Tutti i costi sopra elencati, ad eccezione dei salari pagati durante l'assenza dal posto di lavoro per la durata della formazione continua, sono considerati come costi di formazione continua.

3. In caso di formazione continua obbligatoria (Art. 9), il datore di lavoro si fa carico tramite il servizio interessato di tutti i costi di formazione continua (100%). In tal caso, tutti i giorni di formazione continua sono conteggiati come ore lavorative.

4. In caso di formazione continua di interesse reciproco (Art. 10), il datore di lavoro si fa carico tramite il servizio interessato almeno del 50 percento dei costi di formazione continua. I giorni lavorativi messi a disposizione per la formazione continua sono in questo caso definiti tra il superiore e il dipendente.

5. Se si tratta di una formazione continua di scarso interesse per il datore di lavoro (Art. 11), il datore di lavoro si fa carico tramite il servizio interessato al massimo del 50 percento dei costi di formazione continua. Sono escluse da ciò le spese di viaggio, che sono a completo carico del dipendente. I giorni lavorativi messi a disposizione per la formazione continua sono in questo caso definiti tra il superiore e il dipendente.

6. Se la formazione continua è di esclusivo interesse del dipendente (Art. 12), il datore di lavoro non si fa carico né dei costi di formazione continua, né delle spese di viaggio né dei giorni lavorativi.

7. I costi di formazione continua sono a carico del servizio interessato.

### Art. 16 Regolamento sulla formazione continua per il personale dell'Amministrazione cantonale (Regolamento sulla formazione) - Personale Part-Time

1. Per i dipendenti con un impegno lavorativo inferiore al 50 percento, il datore di lavoro copre la metà delle partecipazioni definite negli articoli 15, paragrafi 3 e 4, per quanto riguarda la formazione continua esterna.

### Art. 16a Regolamento sulla formazione continua per il personale dell'Amministrazione cantonale (Regolamento sulla formazione) - Sovvenzioni per Corsi di Preparazione agli Esami Federali

1. I corsi preparatori per determinati esami federali (attestato professionale ed esame professionale superiore) sono parzialmente sovvenzionati dalla Confederazione, a condizione che il partecipante paghi personalmente le tasse d'iscrizione.

2. Le disposizioni applicative pertinenti si trovano nelle direttive del presente regolamento sulla formazione continua.

### Art. 17 Regolamento sulla formazione continua per il personale dell'Amministrazione cantonale (Regolamento sulla formazione) - Spese di Viaggio e Tempo di Viaggio

1. L'indennizzo delle spese di viaggio per formazione interna ed esterna è regolato dalle disposizioni del regolamento spese dell'amministrazione cantonale.

2. Il computo del tempo di viaggio avviene secondo le disposizioni del regolamento sull'orario di lavoro dell'amministrazione cantonale e le linee guida del regolamento sulla formazione.

### Art. 18 Regolamento sulla formazione continua per il personale dell'Amministrazione cantonale (Regolamento sulla formazione) - Principio

1. A seconda dell'importo coperto dal datore di lavoro nel caso di una formazione esterna, il dipendente e il datore di lavoro devono firmare un accordo di formazione prima dell'inizio della medesima.

2. Con la firma di tale accordo, il dipendente si impegna a rimanere presso il datore di lavoro per una durata prestabilita (periodo di obbligo).

3. Se il dipendente lascia il datore di lavoro durante il periodo di obbligo, deve rimborsare il contributo alle spese sostenuto dal datore di lavoro.

4. Se la formazione è ordinata dal datore di lavoro e il dipendente è già assunto, non viene stipulato alcun accordo di formazione.

5. Se il dipendente non possiede le conoscenze o le qualifiche richieste prima dell'assunzione, il datore di lavoro non è tenuto a coprire le spese né a concedere tempo per la formazione. Qualora il datore di lavoro decida comunque di finanziare le spese e/o il tempo della formazione, il futuro dipendente deve firmare una dichiarazione di principio riguardante le condizioni di finanziamento prima della decisione di assunzione.

### Art. 19 Regolamento sulla formazione continua per il personale dell'Amministrazione cantonale (Regolamento sulla formazione) - In caso di formazione interna

1. Non viene stipulato alcun accordo di formazione per i corsi di aggiornamento interni.

2. La DPM e la KDI possono prevedere eccezioni. In tal caso, le disposizioni del presente regolamento si applicano analogamente.

### Art. 20 Regolamento sulla formazione continua per il personale dell'Amministrazione cantonale (Regolamento sulla formazione) - In caso di formazione continua esterna

1. Per le formazioni esterne si applicano, in funzione del grado di occupazione del dipendente e dell'entità dei costi totali assunti dal datore di lavoro, i seguenti periodi di obbligo

a) * ...

b) * ...

1a Dipendenti con un grado di occupazione di almeno 50 percento

| Spese di formazione assunte dal datore di lavoro (costi e stipendio) | Periodo di obbligo |

| --- | --- |

| Fino a CHF 5.000.- | nessuno |

| Più di CHF 5.000.- fino a CHF 10.000.- | 12 mesi |

| Più di CHF 10.000.- fino a CHF 15.000.- | 24 mesi |

| Più di CHF 15.000.- | 36 mesi |

1b Dipendenti con un grado di occupazione inferiore a 50 percento

| Spese di formazione assunte dal datore di lavoro (costi e stipendio) | Periodo di obbligo |

| --- | --- |

| Fino a CHF 2.500.- | nessuno |

| Più di CHF 2.500.- fino a CHF 5.000.- | 12 mesi |

| Più di CHF 5.000.- fino a CHF 7.500.- | 24 mesi |

| Più di CHF 7.500.- | 36 mesi |

### Art. 21 Regolamento sulla formazione continua per il personale dell'Amministrazione cantonale (Regolamento sulla formazione) - Termine di Decorrenza

1. Il periodo di obbligo inizia al termine della formazione, cioè l'ultimo giorno di esame o - in caso di interruzione della formazione o di mancata presentazione all'esame - l'ultimo giorno di partecipazione alla formazione.

2. ...

3. Una formazione composta da più moduli parziali è considerata un'unica formazione.

### Art. 22 Regolamento sulla formazione continua per il personale dell'Amministrazione cantonale (Regolamento sulla formazione) - Autorizzazione

1. È obbligatorio ottenere, prima dell'inizio della formazione, un'autorizzazione e, se del caso, un accordo di formazione continua per ogni formazione continua, indipendentemente dalla sua durata e dai suoi costi.

2. Il capo di servizio competente decide sull'esecuzione della formazione interna. Per un capo di servizio, decide il responsabile del dipartimento.

3. In presenza di formazione esterna con partecipazione ai costi da parte del datore di lavoro, l'autorità competente per l'autorizzazione è determinata secondo le linee guida da stabilire.

4. Prima della sottoscrizione da parte dell'autorità competente, è richiesta un'opinione preliminare da parte del DPM per

a) Decisioni di formazione continua del tipo "formazione ordinata", quando le spese di formazione superano i 5.000 franchi per persona. Devono essere presentate in anticipo all'unità di staff del dipartimento per un parere.

b) Decisioni di formazione continua che sono oggetto di un accordo di formazione continua con obbligo di rimborso.

### Art. 23 Regolamento sulla formazione continua per il personale dell'Amministrazione cantonale (Regolamento sulla formazione) - Obbligo di Rimborso

1. Se il rapporto di lavoro termina (dimissioni, licenziamento) prima dell'inizio del periodo di obbligo, sussiste l'obbligo di rimborso completo.

2. Se il rapporto di lavoro termina (dimissioni, licenziamento) prima della fine del periodo di obbligo, sussiste l'obbligo di rimborso proporzionale.

3. In tal caso, l'importo del rimborso si riduce di mese in mese (x/12).

4. Per i dipendenti con un grado di occupazione di almeno il 50 per cento, dall'importo totale del contributo finanziario del datore di lavoro viene detratta una franchigia di 5'000 franchi. L'obbligo di rimborso si limita quindi all'importo eccedente i 5'000 franchi.

5. Per i dipendenti con un grado di occupazione inferiore al 50 per cento, dall'importo totale del contributo finanziario del datore di lavoro viene detratta una franchigia di 2'500 franchi. L'obbligo di rimborso si limita quindi all'importo eccedente i 2'500 franchi.

6. Per i corsi di formazione che vengono ordinati e finanziati dal datore di lavoro durante la durata del rapporto di lavoro del dipendente, non viene stipulato alcun accordo di formazione. Pertanto, in questi casi non sussiste obbligo di rimborso (Art. 18 cpv. 4).

7. Per i corsi di formazione che vengono ordinati dal datore di lavoro e finanziati da quest'ultimo al momento dell'assunzione del dipendente, viene stipulato un accordo di formazione con obbligo di rimborso (Art. 18 cpv. 5).

8. Il datore di lavoro è responsabile, al momento della cessazione del rapporto di lavoro, di stabilire le modalità di rimborso secondo l'accordo di formazione con il dipendente interessato preferibilmente prima della sua partenza. È supportato in questo dalla DPM.

9. L'autorità di assunzione è responsabile di determinare l'importo da rimborsare in base alle disposizioni dell'accordo di formazione.

### Art. 23a Regolamento sulla formazione continua per il personale dell'Amministrazione cantonale (Regolamento sulla formazione) - Mancato Superamento o Interruzione della Formazione

1. In caso di mancato superamento definitivo dell'esame e di una formazione continua ordinata dal datore di lavoro con un accordo formativo, il dipendente deve rimborsare al datore di lavoro il 50 percento dei costi sostenuti per la formazione continua. Inoltre, si può prendere in considerazione la cessazione del rapporto di lavoro qualora la formazione fosse necessaria ai sensi di una disposizione di legge o espressamente desiderata dal datore di lavoro.

2. In caso di formazione continua di reciproco o subordinato interesse da parte del datore di lavoro con un accordo formativo, al dipendente sono rimborsati solo il 50 percento dei costi della formazione in caso di mancato superamento definitivo dell'esame.

3. Se il dipendente abbandona la formazione senza motivo valido, non si presenta agli esami o non supera definitivamente gli esami per colpa del dipendente stesso, il datore di lavoro richiede, qualora sia stato stipulato un accordo formativo, il rimborso completo dei costi della formazione sostenuti. Il Consiglio di Stato può rinunciare, in tutto o in parte, al rimborso.

4. In linea di principio, il datore di lavoro non si fa carico delle spese per la ripetizione di una formazione (spese di iscrizione, spese di viaggio, stipendio durante l'assenza, materiale didattico).

5. Se devono essere ripetuti solo gli esami, il datore di lavoro può decidere sull'accreditamento delle giornate di lavoro per il secondo esame e/o sull'assunzione delle spese. La copertura dei costi e il pagamento dello stipendio durante le assenze devono essere regolati nell'accordo formativo esistente.

### Art. 24 Regolamento sulla formazione continua per il personale dell'Amministrazione cantonale (Regolamento sulla formazione) - Rinuncia al Rimborso

1. Il Consiglio di Stato può eccezionalmente rinunciare in tutto o in parte alla restituzione per motivi importanti. Sono considerati motivi importanti in particolare

a) grave incidente o grave malattia di lunga durata;

b) maternità o adozione;

c) risoluzione del rapporto di lavoro senza colpa.

2. Il Consiglio di Stato ha la competenza esclusiva per decidere in merito all'esonero dall'accordo di formazione continua e dall'obbligo di rimborso dei costi associati.

### Art. 25 Regolamento sulla formazione continua per il personale dell'Amministrazione cantonale (Regolamento sulla formazione) - Applicazione di un precedente accordo di formazione continua

1. In caso di nuove assunzioni, il datore di lavoro può sostenere interamente o parzialmente i costi derivanti da un accordo di formazione continua stipulato tra il dipendente e il precedente datore di lavoro.

2. Se si accolla i costi derivanti da un accordo di formazione continua con il precedente datore di lavoro, deve essere stipulato un nuovo accordo di formazione continua tra il nuovo assunto e l'amministrazione cantonale, che preveda un periodo di impegno.

### Art. 26 Regolamento sulla formazione continua per il personale dell'Amministrazione cantonale (Regolamento sulla formazione) - Congedo Retribuito

1. Per la preparazione agli esami finali, il datore di lavoro può concedere al dipendente un congedo retribuito fino a un massimo di dieci giorni lavorativi.

2. La concessione del congedo retribuito deve essere riportata nell'accordo di formazione continua esistente e, di norma, ha un'influenza sulla durata del periodo di impegno.

### Art. 27 Regolamento sulla formazione continua per il personale dell'Amministrazione cantonale (Regolamento sulla formazione) - Accreditamento come Orario di Lavoro

1. Le formazioni interne sono considerate come tempo di lavoro in base alle disposizioni del Regolamento sull'orario di lavoro nell'amministrazione cantonale.

2. Le formazioni esterne sono considerate come tempo di lavoro in base alle disposizioni del Regolamento sull'orario di lavoro nell'amministrazione cantonale e alle disposizioni dell'accordo di formazione continua.

3. I giorni d'esame sono considerati come giorni di formazione e come tali sono presi in considerazione nell'accordo di formazione continua.

### Art. 28 Regolamento sulla formazione continua per il personale dell'Amministrazione cantonale (Regolamento sulla formazione) - Controllo

1. Il capo del servizio fornisce diversi dati sulla base degli indicatori stabiliti dalla DPM, che consentono un controllo nell'ambito della formazione continua.

### Art. 29 Regolamento sulla formazione continua per il personale dell'Amministrazione cantonale (Regolamento sulla formazione) - Linee Guida

1. Il Consiglio di Stato delega la competenza per l'emanazione di direttive relative all'esecuzione del presente regolamento alla DPM.

a) * ...

b) * ...

c) * ...

d) * ...

2. La DPM decide sulle direttive per la concretizzazione delle presenti disposizioni.

### Art. 30 Regolamento sulla formazione continua per il personale dell'Amministrazione cantonale (Regolamento sulla formazione) - Abrogazione delle norme vigenti

1. Con l'entrata in vigore del presente regolamento, tutte le disposizioni precedenti relative alla formazione continua vengono abrogate.

### Art. 31 Regolamento sulla formazione continua per il personale dell'Amministrazione cantonale (Regolamento sulla formazione) - Norme Transitorie

1. Le decisioni relative alla formazione continua, prese prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, mantengono la loro validità.

### Art. 32 Regolamento sulla formazione continua per il personale dell'Amministrazione cantonale (Regolamento sulla formazione) - Pubblicazione e entrata in vigore

1. Il presente regolamento sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale ed entrerà in vigore il 1° gennaio 2012.

