# Regolamento sulla formazione professionale di base e continua per il settore degli enti locali (181.310)

**Jurisdiction:** CH-TI
**Canonical URL:** https://legislator.ch/law/ch/ti/181.310/181-310-regolamento-sulla-formazione-professionale-di-base-e-continua-per-il-settore-degli
**Official Source:** https://m3.ti.ch/CAN/RLeggi/public/index.php/raccolta-leggi/legge/num/80

## Provisions

### Art. 1 Regolamento sulla formazione professionale di base e continua per il settore degli enti locali Regolamento sulla formazione professionale di base e continua per il settore degli enti locali

[2] 1 Il Dipartimento delle istituzioni, Sezione degli enti locali (SEL), tramite un suo responsabile, assume la direzione strategica e il coordinamento nello sviluppo delle competenze e della formazione, necessarie per lo svolgimento delle funzioni e delle cariche previste dall’articolo 2.

2 Attraverso mandati interni, la SEL si avvale della collaborazione del Dipartimento dell’educazione, della cultura e dello sport, Istituto della formazione continua (IFC) per l’organizzazione, la gestione e la direzione didattica dei corsi di formazione di base e continua. La SEL può inoltre far capo ad altri istituti formativi.

3 La SEL è coadiuvata dalla Commissione di cui all’articolo 6.

[2] Art. modificato dal R 17.5.2023; in vigore dal 1.9.2023 - BU 2023, 172; precedente modifica: BU 2002, 195.

### Art. 2 Regolamento sulla formazione professionale di base e continua per il settore degli enti locali Regolamento sulla formazione professionale di base e continua per il settore degli enti locali

[3] 1 Il presente regolamento si applica allo sviluppo delle competenze e alla formazione di base e continua di

a) funzionari comunali, consortili e patriziali;

b) politici comunali, consortili e patriziali.

2 Per la formazione dei segretari comunali è applicabile il regolamento sulla formazione di base e continua dei segretari comunali.

[3] Art. modificato dal R 17.5.2023; in vigore dal 1.9.2023 - BU 2023, 172; precedente modifica: BU 2009, 474.

### Art. 3 Regolamento sulla formazione professionale di base e continua per il settore degli enti locali Regolamento sulla formazione professionale di base e continua per il settore degli enti locali

… [4]

[4] Art. abrogato dal R 17.5.2023; in vigore dal 1.9.2023 - BU 2023, 172.

### Art. 4 Regolamento sulla formazione professionale di base e continua per il settore degli enti locali Regolamento sulla formazione professionale di base e continua per il settore degli enti locali

[5] Di regola i corsi, dedotti i sussidi federali e cantonali, come pure i contributi delle associazioni professionali interessate, si autofinanziano con le tasse d’iscrizione.

[5] Art. modificato dal R 17.5.2023; in vigore dal 1.9.2023 - BU 2023, 172.

### Art. 5 Regolamento sulla formazione professionale di base e continua per il settore degli enti locali Regolamento sulla formazione professionale di base e continua per il settore degli enti locali

[6] L’IFC designa i docenti dei corsi di formazione, riservato l’articolo 7.

[6] Art. modificato dal R 17.5.2023; in vigore dal 1.9.2023 - BU 2023, 172.

### Art. 6 Regolamento sulla formazione professionale di base e continua per il settore degli enti locali Regolamento sulla formazione professionale di base e continua per il settore degli enti locali

[8] 1 Su proposta della Sezione degli enti locali, il Consiglio di Stato nomina la Commissione per lo sviluppo delle competenze e la formazione nel settore degli enti locali e ne designa il presidente.

2 Nella Commissione sono rappresentati

a) i comuni;

b) i patriziati;

c) le associazioni di categoria professionale dei funzionari comunali;

d) la SEL.

Il Consiglio di Stato stabilisce il numero dei membri della Commissione.

3 La SEL assume il coordinamento della Commissione e ne garantisce il supporto amministrativo. L’lFC partecipa alle sedute della Commissione con ruolo consultivo per gli aspetti di sua competenza.

4 La Commissione

a) discute e promuove strategie e temi attinenti allo sviluppo delle competenze e alla formazione per lo svolgimento delle funzioni e delle cariche;

b) è informata sui corsi di formazione di base e continua e sui relativi programmi.

[8] Art. reintrodotto dal R 17.5.2023; in vigore dal 1.9.2023 - BU 2023, 172; precedente modifica: BU 2009, 474.

### Art. 7 Regolamento sulla formazione professionale di base e continua per il settore degli enti locali Regolamento sulla formazione professionale di base e continua per il settore degli enti locali

[9] Per i corsi di diploma cantonale per funzionari dell’amministrazione comunale, la Commissione di formazione dei segretari comunali in base al regolamento sulla formazione di base e continua dei Segretari comunali è sentita

a) sui regolamenti d’esame dei corsi;

b) per la scelta dei docenti;

c) sui casi particolari di ammissione ai corsi.

[9] Art. reintrodotto dal R 17.5.2023; in vigore dal 1.9.2023 - BU 2023, 172; precedente modifica: BU 2009, 474.

### Art. 8 Regolamento sulla formazione professionale di base e continua per il settore degli enti locali Regolamento sulla formazione professionale di base e continua per il settore degli enti locali

-13 … [10]

[10] Art. abrogati dal R 28.10.2009; in vigore dal 1.1.2010 - BU 2009, 474.

### Art. 14 Regolamento sulla formazione professionale di base e continua per il settore degli enti locali Regolamento sulla formazione professionale di base e continua per il settore degli enti locali

[12] 1 Le condizioni di ammissione agli esami, la relativa procedura e organizzazione sono disciplinate dai regolamenti relativi alle singole funzioni di cui all’articolo 2, emanati dal Dipartimento dell’educazione, della cultura e dello sport, Divisione della formazione professionale (DFP).

2 La DFP designa le relative commissioni d’esame secondo le disposizioni dei regolamenti del capoverso 1.

[12] Art. modificato dal R 17.5.2023; in vigore dal 1.9.2023 - BU 2023, 172.

### Art. 15 Regolamento sulla formazione professionale di base e continua per il settore degli enti locali Regolamento sulla formazione professionale di base e continua per il settore degli enti locali

… [13]

[13] Art. abrogato dal R 17.5.2023; in vigore dal 1.9.2023 - BU 2023, 172.

### Art. 16 Regolamento sulla formazione professionale di base e continua per il settore degli enti locali Regolamento sulla formazione professionale di base e continua per il settore degli enti locali

È abrogato il regolamento sulla formazione e sull’abilitazione alla carica di segretario comunale del 28 giugno 1988.

### Art. 17 Regolamento sulla formazione professionale di base e continua per il settore degli enti locali Regolamento sulla formazione professionale di base e continua per il settore degli enti locali

[14] Le modifiche non si applicano ai corsi di diploma iniziati prima della loro entrata in vigore.

[14] Art. modificato dal R 17.5.2023; in vigore dal 1.9.2023 - BU 2023, 172.

### Art. 18 Regolamento sulla formazione professionale di base e continua per il settore degli enti locali Regolamento sulla formazione professionale di base e continua per il settore degli enti locali

Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino Ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi del Cantone Ticino ed entra immediatamente in vigore. [15]

Pubblicato nel BU 2001 , 130.

[15] Entrata in vigore: 8 giugno 2001 - BU 2001, 129.

