# Regolamento del Consiglio di Stato per l'ufficio del personale - Competenza, Posizione (172.33)

**Jurisdiction:** CH-TG
**Canonical URL:** https://legislator.ch/it/law/ch/tg/172.33/172-33-regolamento-del-consiglio-di-stato-per-l-ufficio-del-personale-competenza-posizione
**Official Source:** https://tg.clex.ch/app/de/texts_of_law/172.33

## Provisions

### § 1 Regolamento del Consiglio di Stato per l'ufficio del personale - Competenza, Posizione

1. L'Ufficio del personale è competente in tutte le questioni relative al personale secondo le disposizioni di questo regolamento. La sua attività si svolge in particolare secondo le direttive e istruzioni del Consiglio del governo e del Dipartimento delle Finanze e Affari Sociali.

2. Esso supporta le unità operative e gli uffici di staff e coordina la loro attività nell'ambito del personale. Tutte le questioni fondamentali relative al personale devono essergli sottoposte per parere.

### § 2 Regolamento del Consiglio di Stato per l'ufficio del personale - Organizzazione, Autorità Direttiva

1. L'Ufficio del Personale è un servizio centrale per l'intera amministrazione e dipende dal Dipartimento delle Finanze e degli Affari Sociali.

2. Ogni Dipartimento designa uno o più uffici del personale decentralizzati.

3. L'Ufficio del Personale può, nell'ambito delle sue competenze, interagire direttamente con gli uffici decentralizzati del personale e della retribuzione e impartire loro istruzioni.

### § 3 Regolamento del Consiglio di Stato per l'ufficio del personale - Compiti per l'intera amministrazione

1. All'Ufficio Personale competono, quale ente centrale per l'intera amministrazione, i seguenti compiti

1. su incarico del Consiglio di Governo, la progettazione e la valutazione di regolamenti, linee guida e istruzioni su tutti gli ambiti delle risorse umane, quali pianificazione e organizzazione, reclutamento, assunzione, retribuzione, promozione, assistenza e amministrazione;

2. la supervisione dell'esecuzione delle disposizioni di diritto del personale secondo principi uniformi;

3. la valutazione di questioni relative a singoli rapporti di servizio;

4. la risoluzione di problemi individuali del rapporto di servizio;

5. la consulenza al Consiglio di Governo, ai dipartimenti e agli uffici su questioni relative al rapporto di servizio;

6. insieme all'amministrazione finanziaria e al controllo finanziario, la preparazione della pianificazione del bilancio dei costi del personale e la relativa supervisione;

7. la preparazione e la supervisione continua del piano organizzativo e del quadro d'organico e di ulteriori strumenti organizzativi che servono alla gestione del personale, come le descrizioni delle posizioni lavorative, ecc.;

8. la direzione e il coordinamento della promozione del personale;

9. la direzione e il coordinamento della formazione e dell'aggiornamento professionale del personale e la promozione dei giovani talenti;

10. l'informazione e la consulenza del personale in tutte le questioni di servizio;

11. la promozione e il mantenimento del legame del personale attivo e dei pensionati con l'amministrazione;

12. la realizzazione di statistiche e rapporti sul personale, sui costi del personale e sulle risorse umane a disposizione delle istanze superiori.

### § 4 Regolamento del Consiglio di Stato per l'ufficio del personale - Compiti dell'Amministrazione Centrale

1. All'Ufficio Personale spettano per l'amministrazione centrale in particolare

1. la ricerca del personale mediante il bando di concorso per i posti e la collaborazione nell'assunzione;

2. la collaborazione nell'integrazione dei nuovi dipendenti;

3. la promozione e la gestione del personale.

### § 5 Regolamento del Consiglio di Stato per l'ufficio del personale - Ordinamento delle Retribuzioni

1. I compiti dell'Ufficio del Personale nell'ambito del sistema retributivo sono disciplinati dai regolamenti retributivi del Gran Consiglio nonché dalle relative ordinanze attuative del Consiglio di Governo.

### § 6 Regolamento del Consiglio di Stato per l'ufficio del personale - Collaborazione con Dipartimenti, Uffici ed Istituti

1. L'Ufficio del personale svolge i suoi compiti in stretta collaborazione con i dipartimenti, gli uffici e le istituzioni.

2. In caso di divergenze di opinione, decide il Consiglio di governo.

### § 7 Regolamento del Consiglio di Stato per l'ufficio del personale - Contatto con le associazioni e le organizzazioni del personale

1. Su incarico del Dipartimento delle Finanze e degli Affari Sociali, l'Ufficio del Personale informa l'Associazione delle Federazioni del Personale nonché la Commissione del Personale tempestivamente su tutte le questioni fondamentali riguardanti il personale, la gestione e l'organizzazione, e le invita, se del caso, a esprimere un parere.

### § 8 Regolamento del Consiglio di Stato per l'ufficio del personale - Entrata in vigore

1. Questo regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1980.

