# Ordinanza sull'espropriazione di terreni coltivi - Principio (212.436)

**Jurisdiction:** CH-SO
**Canonical URL:** https://legislator.ch/it/law/ch/so/212.436/212-436-ordinanza-sull-espropriazione-di-terreni-coltivi-principio
**Official Source:** https://so.clex.ch/app/de/texts_of_law/212.436

## Provisions

### § 1 Ordinanza sull'espropriazione di terreni coltivi - Principio

1. Questo regolamento disciplina il risarcimento in caso di esproprio di terreni agricoli ai sensi del § 232 comma 1 lettera b e comma 1bis della legge sull'introduzione del Codice Civile Svizzero del 4 aprile 1954.

2. La perdita economica da risarcire in aggiunta al prezzo massimo determinato in caso di esproprio di terreni agricoli, secondo la gestione usuale cantonale, viene calcolata mediante il valore attuale capitalizzato del margine di contribuzione (DB) perduto.

### § 2 Ordinanza sull'espropriazione di terreni coltivi - Contributo di Copertura Mancante

1. Il margine di contribuzione perso si calcola in modo forfettario secondo i dati agricoli del Canton Soletta con superfici coltivate per ciascuna zona di produzione, conformemente all’articolo 1 del Regolamento sul catasto di produzione agricola e la classificazione delle zone (Regolamento sulle zone agricole) del 7 dicembre 1998. Il margine di contribuzione per le superfici di rotazione delle colture (SRC) indicate nell'inventario cantonale ai sensi dell’articolo 26 e seguenti del Regolamento sulla pianificazione territoriale del 28 giugno 2000 (RPT) viene calcolato indipendentemente dalla zona di produzione.

2. La base per la determinazione è costituita principalmente dai margini di contribuzione mediati su tre anni conformemente all’ausilio di calcolo della Conferenza degli uffici agricoli della Svizzera per il calcolo del margine di contribuzione/sostanza secca ai sensi dell’articolo 36 RPT o di un'altra pubblicazione equivalente e riconosciuta. Per le superfici di rotazione delle colture indicate nell'inventario cantonale ai sensi dell’articolo 26 e seguenti RPT, nel calcolo del margine di contribuzione in tutte le zone devono essere considerati solo le quote di coltura di colture arative e colture speciali.

3. Il margine di contribuzione mediato deve essere capitalizzato con il tasso d'interesse ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 1 del Regolamento sulla determinazione del canone d'affitto agricolo (Regolamento sul canone d'affitto, RCA) dell'11 febbraio 1987.

### § 3 Ordinanza sull'espropriazione di terreni coltivi - Ammontare dell'Indennizzo

1. L'indennizzo aggiuntivo da corrispondere ai sensi del § 1 comma 2, nonché i fattori da considerare ai sensi del § 2, sono stabiliti nell'allegato. I valori corrispondenti devono essere aggiornati periodicamente, almeno ogni tre anni dopo l'entrata in vigore del presente regolamento, e in ogni caso in occasione di un adeguamento dell'articolo 1 comma 1 PZV.

