# Ordinanza di applicazione della legge sull'integrazione (Ordinanza sull'integrazione) (Integrationsverordnung) - Integrazione (Art. 4 par. 1 + 2 AuG[[1]](#articletitle_text_fn_1518328_2_1_c), § 2 IntegrG[[2]](#articletitle_text_fn_1518328_2_2_c)) (114.11)

**Jurisdiction:** CH-BL
**Canonical URL:** https://legislator.ch/it/law/ch/bl/114.11/114-11-ordinanza-di-applicazione-della-legge-sull-integrazione-ordinanza-sull-integrazione
**Official Source:** https://bl.clex.ch/app/de/texts_of_law/114.11

## Provisions

### § 1 Ordinanza di applicazione della legge sull'integrazione (Ordinanza sull'integrazione) (Integrationsverordnung) - Integrazione (Art. 4 par. 1 + 2 AuG[[1]](#articletitle_text_fn_1518328_2_1_c), § 2 IntegrG[[2]](#articletitle_text_fn_1518328_2_2_c))

1. Una persona si considera integrata quando

a. rispetta l'ordinamento giuridico svizzero, in particolare i suoi valori fondamentali;

b. possiede la lingua tedesca in misura tale da essere in grado di agire autonomamente nelle questioni della vita quotidiana;

c. si confronta con le condizioni sociali e di vita locali;

d. è in grado di partecipare alla vita economica, sociale e culturale della società.

### § 2 Ordinanza di applicazione della legge sull'integrazione (Ordinanza sull'integrazione) (Integrationsverordnung) - Informazione degli stranieri (Art. 56 cpv. 1 + 2 LStrI[[1]](#articletitle_text_fn_1518329_2_1_c), § 1 cpv. 2 Legge sull'integrazione[[2]](#articletitle_text_fn_1518329_2_2_c))

1. La Direzione della sicurezza garantisce che il Servizio per gli stranieri del Cantone di Basilea Campagna offra eventi informativi agli stranieri che si trasferiscono nel cantone e che non dispongono di un permesso di domicilio. In presenza di interpreti devono essere fornite in particolare informazioni sulle istituzioni locali, le condizioni di vita e di lavoro, nonché sulle offerte di promozione dell'integrazione.

2. La Direzione della sicurezza assicura che gli stranieri che si trasferiscono nel cantone e che non dispongono di un permesso di domicilio siano informati per iscritto e in più lingue sugli eventi informativi di cui al comma 1.

### § 3 Ordinanza di applicazione della legge sull'integrazione (Ordinanza sull'integrazione) (Integrationsverordnung) - Punto di contatto contro la discriminazione (§ 1 paragrafo 3 IntegrG[^1])

1. Ufficio competente contro la discriminazione è l'Ufficio consulenza della Svizzera nordoccidentale contro la discriminazione e il razzismo.

2. I dettagli sono regolati in un accordo di prestazione tra la Direzione della sicurezza e l'Ufficio consulenza.

### § 4 Ordinanza di applicazione della legge sull'integrazione (Ordinanza sull'integrazione) (Integrationsverordnung) - Formazione del personale cantonale (§ 1 comma 5 IntegrG[[1]](#articletitle_text_fn_1518331_2_1_c))

1. L'Ufficio del personale si occupa della formazione e del perfezionamento del personale nel trattamento delle straniere e degli stranieri. L'offerta di corsi è disponibile, a pagamento, anche per i collaboratori dei comuni.

### § 5 Ordinanza di applicazione della legge sull'integrazione (Ordinanza sull'integrazione) (Integrationsverordnung) - Informazione dei Datori di Lavoro (§ 1 comma 6 IntegrG[[1]](#articletitle_text_fn_1518332_2_1_c))

1. La Direzione della Sicurezza garantisce l'informazione e la documentazione tempestiva delle datori di lavoro riguardo le offerte per la promozione dell'integrazione.

### § 6 Ordinanza di applicazione della legge sull'integrazione (Ordinanza sull'integrazione) (Integrationsverordnung) - Corsi di lingua e integrazione (Art. 54 AuG, § 3 IntegrG)

1. L'obbligo di frequentare un corso di lingua o d'integrazione ha l'obiettivo di consentire la partecipazione alla vita economica, sociale e culturale (Art. 4 paragrafo 2 AuG) e di promuovere la parità di opportunità (§ 1 paragrafo 3 seconda frase IntegrG).

2. L'Ufficio per la Migrazione, l'Integrazione e i Diritti dei Cittadini può stipulare accordi di integrazione con cittadini stranieri

a. che si trasferiscono nel cantone e che, a causa della mancanza di conoscenza della lingua, non sono in grado di gestire autonomamente le questioni della vita quotidiana, oppure

b. il cui permesso di soggiorno deve essere rinnovato o prorogato e per i quali sussistono notevoli deficit di integrazione ai sensi del § 1 di questo regolamento, in particolare se non sono in grado di gestire autonomamente le questioni della vita quotidiana.

3. I dettagli da includere nell'accordo di integrazione possono comprendere

a. l'acquisizione di conoscenze della lingua tedesca: alfabetizzazione, raggiungimento del livello di riferimento A1, A2 o B1 secondo il Portafoglio Europeo delle Lingue; da provare mediante la presentazione di un certificato di completamento di un corso di lingua riconosciuto e di superamento del test entro un termine stabilito;

b. l'acquisizione di conoscenze sul sistema giuridico svizzero, sulle condizioni sociali e di vita locali, nonché sulle norme e regole fondamentali, la cui osservanza è una condizione indispensabile per una convivenza ordinata; da provare mediante la presentazione di un certificato di completamento di un corso di integrazione riconosciuto e di superamento del test entro un termine stabilito.

4. L'accordo di integrazione deve essere firmato, nel caso di cittadini stranieri sposati e conviventi in regime di unione registrata, con presa visione del coniuge o della partner o del partner.

5. Il potenziale di apprendimento delle cittadine e dei cittadini stranieri deve essere valutato da fornitori di corsi riconosciuti.

### § 7 Ordinanza di applicazione della legge sull'integrazione (Ordinanza sull'integrazione) (Integrationsverordnung) - Fornitori di Corsi

1. L'informazione su quali corsi di lingua e integrazione e i relativi certificati siano riconoscibili ai sensi del § 6 paragrafo 3 lettera a e b e corrispondano ai requisiti di qualità cantonali deve essere richiesta presso la Direzione dell'educazione, della cultura e dello sport, Servizio formazione professionale, scuole medie e università.

2. La Direzione della sicurezza garantisce la divulgazione dei fornitori di corsi riconosciuti, dei corsi e dei certificati riconosciuti.

3. Il riconoscimento dei fornitori di corsi e dei relativi corsi e certificati è regolarmente verificato dalla Direzione dell'educazione, della cultura e dello sport, Servizio formazione professionale, scuole medie e università.

### § 8 Ordinanza di applicazione della legge sull'integrazione (Ordinanza sull'integrazione) (Integrationsverordnung) - Direzione competente per il coordinamento e la relazione (§ 5 comma 2 + § 6 Legge sull'Integrazione)

1. Direzione competente ai sensi del § 5 comma 2 e § 6 della Legge sull'integrazione è la Direzione della sicurezza.

### § 9 Ordinanza di applicazione della legge sull'integrazione (Ordinanza sull'integrazione) (Integrationsverordnung) - Informazione dei comuni residenziali (Art. 56 cpv. 2 LStrI, § 5 cpv. 2 LInteg[[1]](#articletitle_text_fn_1518336_2_1_c))

1. La Direzione della Sicurezza garantisce che i comuni residenziali siano informati e documentati in modo tempestivo sulle offerte per la promozione dell'integrazione.

2. I comuni residenziali predispongono la documentazione sulle offerte per la promozione dell'integrazione.

### § 10 Ordinanza di applicazione della legge sull'integrazione (Ordinanza sull'integrazione) (Integrationsverordnung) - Punto di contatto per le questioni di integrazione (§ 5 comma 3 IntegrG[[1]](#articletitle_text_fn_1518337_2_1_c))

1. Punto di contatto ai sensi del § 5 comma 3 della Legge sull'integrazione è il Dipartimento Specializzato per l'Integrazione dell'Ufficio per la Migrazione, l'Integrazione e il Diritto di Cittadinanza della Direzione della Sicurezza.

### § 11 Ordinanza di applicazione della legge sull'integrazione (Ordinanza sull'integrazione) (Integrationsverordnung) - Entrata in vigore

1. Questo regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2008.

