# Ordinanza sulle fusioni (FusV) - Modifiche di Confine (175.610)

**Acronyms:** FUSV, LMF
**Jurisdiction:** CH-AI
**Canonical URL:** https://legislator.ch/it/law/ch/ai/175.610/175-610-fusv-ordinanza-sulle-fusioni-fusv-modifiche-di-confine
**Official Source:** https://ai.clex.ch/app/de/texts_of_law/175.610

## Provisions

### Art. 1 Ordinanza sulle fusioni (FusV) - Modifiche di Confine

1. Se gli organi esecutivi delle corporazioni coinvolte non raggiungono un accordo sulla necessità di una modifica di confine o sull'attuazione delle votazioni richieste, è possibile richiedere la mediazione della commissione cantonale o quest'ultima può mediare di propria iniziativa.

2. In caso di modifiche di confine che interessano più cantoni, le trattative devono essere condotte dalla commissione cantonale.

### Art. 2 Ordinanza sulle fusioni (FusV) - Disposizione delle modifiche di confine

1. L'esecutivo di un ente partecipante può presentare alla Commissione dello Stato una richiesta di modifica dei confini.

2. Se non è ancora stata effettuata una votazione sulla modifica del territorio, la Commissione dello Stato può ordinarne una.

3. Se non si raggiunge una soluzione consensuale, la Commissione dello Stato sottopone la richiesta al Gran Consiglio e presenta una proposta.

4. Un motivo importante per ordinare una modifica dei confini è presunto quando l'interesse per la modifica è chiaramente superiore all'interesse di mantenere una differenza. Ciò avviene in particolare quando, a causa di una differenza territoriale insignificante, è impedita una successiva fusione.

### Art. 3 Ordinanza sulle fusioni (FusV) - Copertura territoriale

1. Una votazione di principio sull'integrazione di una o più comunità scolastiche da parte di un distretto può essere effettuata solo quando le delibere per eventuali modifiche dei confini siano state implementate.

2. Se più comunità scolastiche devono essere integrate in un solo passaggio da un distretto, i territori delle comunità scolastiche, nel loro insieme, devono corrispondere al territorio del distretto. In tal caso, l'integrazione può avvenire anche senza la previa fusione delle comunità scolastiche in una comunità scolastica, purché esistano delibere concordanti di tutte le entità coinvolte.

### Art. 4 Ordinanza sulle fusioni (FusV) - Votazioni per le Ammissioni

1. Se entrambe le corporazioni votano durante l'integrazione di una comunità scolastica da parte di un distretto, sia al voto popolare che in assemblee, sul principio e successivamente sul contratto, il consiglio distrettuale conduce le votazioni sul principio e sul contratto a nome di entrambe le corporazioni. Il consiglio scolastico della comunità scolastica da integrare esprime la sua posizione nei documenti di voto e rappresenta le sue proposte nelle assemblee eventualmente da svolgere.

2. Se una corporazione decide al voto popolare e l'altra in una assemblea, le due esecutive possono rinunciare a una delle due votazioni e decidere che si voti o al voto popolare o in assemblea.

3. Se con una decisione vengono integrate più comunità scolastiche, questa disposizione non si applica.

### Art. 5 Ordinanza sulle fusioni (FusV) - Collegamento con il Comune Scolastico

1. Per l'aggregazione di una comunità scolastica, che da cinque anni non gestisce più una propria scuola, a un'altra comunità scolastica si applicano le regole per la fusione, eccetto

a) le autorità non necessitano di una decisione di principio per elaborare un contratto;

b) il territorio della comunità scolastica inattiva può essere suddiviso in più comunità scolastiche;

c) con l'aggregazione non si crea una nuova comunità scolastica, ma la comunità aggregata è considerata soppressa;

d) le competenze e le responsabilità, il nome e l'organizzazione, le disposizioni della entità ricevente nonché i diritti e i doveri si applicano all'intero nuovo territorio, a meno che non sia diversamente deciso espressamente con l'aggregazione;

e) per la transizione, le autorità della comunità scolastica ricevente provvedono a quanto necessario, cosicché non è necessario un organo preparatorio;

f) la richiesta di un'ordinanza di aggregazione da parte del Gran Consiglio può essere presentata anche dalla commissione statutaria;

g) per l'ordinanza di aggregazione non è necessaria una maggioranza dei due terzi.

2. Il Gran Consiglio può disporre un'aggregazione se, nonostante la mediazione della commissione statutaria, non si raggiunge una soluzione consensuale per una soluzione di aggregazione fondata su motivi oggettivi.

### Art. 6 Ordinanza sulle fusioni (FusV) - Contratto

1. Il contratto di fusione o incorporazione disciplina i principali punti del procedimento e della struttura del futuro ente.

2. Esso designa le persone responsabili della gestione fino all'elezione ordinaria degli organi del nuovo ente, nonché le loro competenze e poteri.

3. Può contenere ulteriori disposizioni riguardanti il nuovo ente.

### Art. 7 Ordinanza sulle fusioni (FusV) - Regolamento Distrettuale o Comunale

1. Per la regolamentazione dettagliata riguardante l'organizzazione, le competenze e il funzionamento del nuovo ente, deve essere emesso un nuovo regolamento distrettuale o comunale; in caso di fusioni, sono possibili anche revisioni dei regolamenti.

2. Il nuovo regolamento o una revisione di regolamento deve essere deciso separatamente dalla delibera sulla fusione.

3. In caso di fusioni, il nuovo regolamento o la revisione del regolamento possono essere decisi, subordinatamente all'entrata in vigore della delibera di fusione, nella stessa data di votazione.

### Art. 8 Ordinanza sulle fusioni (FusV) - Disposizione di fusioni

1. In seguito a una votazione non riuscita su una fusione di più di due enti, l'esecutivo di un ente partecipante può presentare alla commissione cantonale una richiesta di disposizione di fusione.

2. La commissione cantonale può mediare tra gli enti.

3. Se si rinuncia alla mediazione o non si raggiunge una soluzione consensuale, la commissione cantonale presenta la richiesta al Gran Consiglio e gli fa una proposta.

4. Si presume che esista una ragione importante per disporre una fusione quando l'interesse per la fusione è chiaramente superiore all'interesse nel mantenere una differenza che si oppone alla fusione.

### Art. 9 Ordinanza sulle fusioni (FusV) - Votazioni

1. I referendum consultivi per le fusioni e le votazioni definitive sulle modifiche dei confini, fusioni, incorporazioni e connessioni si svolgono simultaneamente negli enti interessati.

2. I risultati vengono annunciati contemporaneamente.

### Art. 10 Ordinanza sulle fusioni (FusV) - Misure di Sicurezza

1. Le misure di salvaguardia per spese, obblighi, alienazioni e misure fiscali secondo la legge sulle fusioni sono valide fino a quando non sia costituita l'entità societaria risultante dalla fusione o finché le trattative per un contratto di fusione non siano fallite.

2. Le trattative si considerano fallite se almeno una delle entità societarie coinvolte, con il consenso della popolazione votante, ha ritirato il mandato per le trattative.

### Art. 11 Ordinanza sulle fusioni (FusV) - Contributo cantonale in caso di fusioni

1. In caso di fusione di due enti, il contributo cantonale comprende

a) la differenza tra la capacità fiscale per persona nel nuovo ente e la capacità fiscale per persona dell'ente finanziariamente più forte tra i due che si fondono, limitata al numero di abitanti dell'ente finanziariamente più forte e all'entità del coefficiente fiscale lì applicato finora, al netto di due punti percentuali di imposta;

b) la perdita derivante dall'eliminazione dei contributi di equalizzazione finanziaria e di indennità per casi di rigore delle due ex entità rispetto al nuovo ente.

2. Per la capacità fiscale, il valore dell'ultimo anno solare precedente la fusione sarà confrontato con quello del nuovo ente nell'anno della fusione, ciascuno con lo stato delle entrate fiscali alla fine dell'anno successivo alla chiusura dell'anno solare in questione.

3. Come coefficiente fiscale, sarà preso il coefficiente fiscale medio degli ultimi tre anni prima della fusione; eventuali spese straordinarie, ad esempio la costruzione di una nuova scuola, saranno dedotte a livello contabile.

4. Per la misurazione della perdita derivante dall'equalizzazione finanziaria, il valore nell'anno solare precedente la fusione sarà confrontato con quello del nuovo ente nell'anno solare della fusione.

### Art. 12 Ordinanza sulle fusioni (FusV) - Contributo cantonale in altri casi

1. Nei casi di connessioni e modifiche territoriali, così come nelle fusioni di più di due enti, il contributo cantonale è calcolato in modo analogo all'applicazione delle disposizioni per le fusioni. Possono essere presi in considerazione ulteriori effetti speciali.

2. In caso di incorporazione di uno o più distretti scolastici da parte di un distretto, non viene erogato alcun contributo cantonale.

### Art. 13 Ordinanza sulle fusioni (FusV) - Valutazione e Graduazione del Contributo

1. Il contributo cantonale copre nel primo anno l'intera differenza matematica, nel secondo anno due terzi e nel terzo anno un terzo.

2. La Commissione dello Stato può, a partire dalla decisione sulla fusione, sull'adesione o sulla modifica territoriale, approvare pagamenti in acconto.

### Art. 14 Ordinanza sulle fusioni (FusV) - Diritto Complementare

1. La Commissione di Stato può disciplinare quanto necessario per l'esecuzione di questo regolamento.

### Art. 15 Ordinanza sulle fusioni (FusV) - Entrata in vigore

1. Questo regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2020.

