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Legge sulla piattaforma di distribuzione dei dati e sul sistema d'informazione immobiliare (OWG) - Oggetto (OWG)

15 Articoli / Disposizioni · Svizzera · Canton Lucerna
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Indice delle disposizioni (15)

Testo normativo (15 Articoli)

1. Disposizioni Generali

1. La legge disciplina per il settore degli oggetti del Cantone di Lucerna lo scambio di dati relativi agli oggetti tramite una piattaforma centrale di dati, la procedura per l'accesso a tali dati tramite un sistema informativo, nonché il funzionamento e l'utilizzo della piattaforma centrale di dati e del sistema informativo.

2. Il settore degli oggetti comprende lo scambio di dati relativi agli oggetti tra i settori dell'edilizia, della misurazione ufficiale, delle assicurazioni, della valutazione ufficiale, delle imposte e del catasto, nonché nei campi della statistica e dell'informazione geografica.

1. Disposizioni Generali

1. Nell'ambito di applicazione della presente legge valgono le seguenti definizioni

a. Gli oggetti sono terreni, edifici e appartamenti.

b. I dati relativi agli oggetti descrivono le caratteristiche degli oggetti.

c. I sistemi oggetto sono le banche dati delle domande e delle aree oggetto del sistema degli oggetti, che gestiscono i dati relativi agli oggetti.

d. I «sistemi oggetto centrali» sono i sistemi oggetto attraverso i quali il sistema informativo sugli oggetti può recuperare i dati relativi agli oggetti.

e. Tramite il sistema informativo sugli oggetti, i dati relativi agli oggetti possono essere recuperati dai sistemi oggetto centrali del sistema degli oggetti.

f. L'hub dei dati sugli oggetti è l'hub dei dati in cui i dati relativi agli oggetti sono temporaneamente disponibili per lo scambio di dati tra i sistemi oggetto.

g. L'organo responsabile è l'organo competente per la raccolta, l'aggiornamento e la gestione dei dati relativi agli oggetti di ciascun sistema oggetto, ai sensi del § 2 paragrafo 7 della legge cantonale sulla protezione dei dati personali del 2 luglio 1990.

1. Disposizioni Generali

1. L'ufficio competente del Cantone

a. è responsabile, con il coinvolgimento degli organi responsabili e del servizio informatico, per il funzionamento, la manutenzione e lo sviluppo della piattaforma dati per gli oggetti e del sistema informativo per gli oggetti,

b. garantisce, insieme al servizio informatico, i mezzi informatici necessari per il funzionamento della piattaforma dati per gli oggetti e del sistema informativo per gli oggetti,

c. assicura insieme al servizio informatico, tramite misure tecniche e organizzative, il rispetto della protezione dei dati per il funzionamento della piattaforma dati per gli oggetti e del sistema informativo per gli oggetti,

d. determina e verifica, con il coinvolgimento degli organi responsabili, le disposizioni e misure di sicurezza necessarie per i dati relativi agli oggetti,

e. addebita ai comuni i costi per il funzionamento, lo sviluppo e la manutenzione del sistema informativo per gli oggetti.

**Scambio di Dati**

1. Tramite il nodo centrale di scambio dati dell'oggetto, i dati oggettivi necessari vengono scambiati e aggiornati tra i sistemi degli oggetti.

2. I domini e le aree dell'oggetto sono obbligati a trasmettere questi dati gratuitamente ai sistemi centrali degli oggetti.

3. Il Consiglio di Governo disciplina i dettagli nel regolamento. In particolare, designa i sistemi degli oggetti integrati nel nodo centrale di scambio dati dell'oggetto, i sistemi centrali degli oggetti e i dati necessari.

Scambio di Dati

1. Gli organi responsabili sono competenti per l'accuratezza e l'aggiornamento dei dati relativi agli oggetti nei loro sistemi oggettuali. Tali sistemi oggettuali rappresentano i dati giuridicamente vincolanti.

Procedura di Recupero

1. Tramite il sistema informativo oggetti, le persone autorizzate ad accedere e i sistemi degli enti autorizzati possono recuperare i dati relativi agli oggetti dai sistemi centrali degli oggetti dell'informativa oggetti.

2. Gli organi responsabili dei sistemi centrali degli oggetti sono obbligati a rendere disponibili i dati relativi agli oggetti per la procedura di recupero tramite il sistema informativo oggetti.

Procedura di Recupero

1. I dati oggettuali accessibili al pubblico possono generalmente essere consultati senza restrizioni tramite il sistema informativo di gestione degli oggetti. Restano riservate disposizioni diverse stabilite da leggi speciali.

2. I dati oggettuali non accessibili al pubblico possono essere consultati, a condizione che vi sia un'autorizzazione all'accesso secondo le disposizioni delle leggi speciali delle singole domande e settori. L'organo responsabile decide sull'autorizzazione per l'accesso a tali dati tramite il sistema informativo di gestione degli oggetti.

3. I dati oggettuali non accessibili al pubblico e le loro valutazioni non possono essere divulgati a terzi non autorizzati da parte delle persone e dei sistemi autorizzati all'accesso.

4. L'organo responsabile può revocare temporaneamente o permanentemente l'autorizzazione all'accesso in caso di violazione delle disposizioni di legge o dei vincoli e delle condizioni.

5. Il consiglio del governo disciplina i dettagli nel regolamento.

Procedura di Recupero

1. Per l'accesso ai dati oggettuali accessibili al pubblico non è richiesta la registrazione nel sistema informativo del catasto. Fatte salve disposizioni speciali di legge contrarie.

2. Per l'accesso ai dati oggettuali non accessibili al pubblico sono necessarie una registrazione e un'autenticazione nel sistema informativo del catasto.

3. Il Consiglio di governo disciplina i dettagli nel regolamento.

Procedura di Recupero

1. Durante lo scambio di dati tramite il sistema centrale di gestione degli oggetti e durante il recupero tramite il sistema informativo di gestione degli oggetti, i dati relativi agli oggetti vengono temporaneamente archiviati e cancellati entro un termine ragionevole.

2. L'accesso ai dati relativi agli oggetti durante il recupero tramite il sistema informativo di gestione degli oggetti viene registrato.

3. Il Consiglio di Stato regola i dettagli nel regolamento, in particolare il contenuto dei dati registrati e i termini per la cancellazione dei dati.

Procedura di Recupero

1. L'organo responsabile può stabilire condizioni e requisiti per l'accesso ai suoi dati relativi all'oggetto, in particolare al fine di prevenire un uso abusivo dei suoi dati.

Procedura di Recupero

1. L'accesso ai dati oggettuali accessibili al pubblico è gratuito. Restano riservate le disposizioni speciali di legge contrarie.

2. Le tariffe per l'accesso ai dati oggettuali non accessibili al pubblico sono stabilite secondo le disposizioni speciali di legge dei domini e delle aree che forniscono i dati.

3. Chi è obbligato a trasmettere dati oggettuali ai sistemi oggetto è esentato da eventuali tariffe per l'accesso ai dati da questi sistemi oggetto.

Costi

1. Il Cantone sostiene i costi per l'istituzione della piattaforma dati per la gestione degli oggetti e del sistema informativo per la gestione degli oggetti, nonché i costi per l'operatività, lo sviluppo continuo e la manutenzione della piattaforma dati per la gestione degli oggetti.

2. I costi per l'operatività, lo sviluppo continuo e la manutenzione del sistema informativo per la gestione degli oggetti sono sostenuti in ugual misura dal Cantone e dai comuni. La quota di costo di ciascun comune è determinata in base al numero dei suoi abitanti.

3. Il Consiglio di Stato disciplina in dettaglio tramite regolamento.

Sicurezza dei Dati e Protezione dei Dati

1. L'ufficio competente e l'Ufficio di informatica assicurano, con misure tecniche e organizzative adeguate, che i dati relativi agli oggetti nel sistema informativo della gestione degli oggetti e nel nodo centrale di smistamento dati della gestione degli oggetti siano protetti da trattamento non autorizzato.

2. Le disposizioni della Legge sull'informatica del 7 marzo 2004 e della Legge cantonale sulla protezione dei dati del 2 luglio 1990 sono applicabili a titolo supplementare.

Protezione Giuridica

1. L'impugnazione dei provvedimenti emanati in applicazione della presente legge è regolata dalla Legge sulla giurisdizione amministrativa del 3 luglio 1972, salvo diversa disposizione delle leggi speciali dei settori e ambiti specifici.

**Responsabilità**

1. Salvo quanto disposto diversamente dalle normative specifiche dei domini e degli ambiti, il Cantone non si assume alcuna responsabilità per la qualità e l'attualità dei dati relativi agli oggetti recuperati attraverso il sistema informativo relativo agli oggetti.

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