Ordinanza sull'organizzazione del registro fondiario (ordinanza cantonale sul registro fondiario) (Kantonale Grundbuchverordnung) - Circondari Catastali
Indice delle disposizioni (13)
Testo normativo (13 Articoli)
1. I comuni sono assegnati ai circoli del registro fondiario conformemente alla decisione del Consiglio cantonale del 3 novembre 2014.
1. Principali Compiti degli Uffici del Catasto Immobiliare sono
a. la tenuta del giornale,
b. l'esecuzione di tutte le operazioni catastali,
c. la gestione dei documenti (registrazione, scansione, elaborazione, archiviazione, riutilizzo),
d. la messa a disposizione di risorse per i Servizi Centrali,
e. la collaborazione in progetti.
1. Organi degli uffici del catasto sono
a. il conservatore del catasto o la conservatrice del catasto,
b. il vice conservatore del catasto o la vice conservatrice del catasto,
c. i sostituti e le sostitute.
1. L'Amministratore o l'Amministratrice del Catasto dirige l'Ufficio del Catasto.
2. Egli o ella svolge in particolare i seguenti compiti
a. Attuazione delle direttive e strategie stabilite dalla direzione,
b. Gestione del personale e guida tecnica dell'Ufficio del Catasto,
c. Decisioni in materia di controversie non contenziose,
d. Controllo e gestione della qualità per l'Ufficio del Catasto,
e. Fornitura di risorse umane per i progetti del gruppo,
f. Rappresentanza esterna dell'Ufficio del Catasto.
1. Il vice conservatore del registro fondiario o la vice conservatrice del registro fondiario svolge i seguenti compiti
a. Sostituzione del conservatore del registro fondiario o della conservatrice del registro fondiario,
b. Direzione tecnica del personale secondo le direttive del conservatore del registro fondiario o della conservatrice del registro fondiario,
c. Decisioni in materia di diritto non contenzioso.
1. In ogni ufficio del registro fondiario sono impiegati diversi sostituti e sostitute. Essi svolgono i seguenti compiti
a. Supporto al gestore del registro fondiario o alla gestora del registro fondiario e al vicedirettore o alla vicedirettrice del registro fondiario negli affari sostanziali,
b. Decisioni in materia di diritto non controverso.
2. Possono inoltre svolgere la funzione di caposquadra.
1. Il Direttore o la Direttrice del Registro Fondiario dirige l'amministrazione del registro fondiario ed esercita la supervisione diretta sugli uffici del registro fondiario.
2. Oltre ai compiti previsti dal § 40 del Regolamento alla Legge sull'Organizzazione dei Tribunali e delle Autorità nei Procedimenti Civili e Penali del 17 dicembre 2010, gli competono in particolare
a. la redazione di pareri sugli atti di reclamo e sulle domande di natura giuridica fondiaria sottoposti dal Tribunale Cantonale,
b. la risposta alle domande di interesse generale poste da notai, uffici pubblici e privati,
c. la supervisione degli incaricati per i diritti reali (§ 69 del Regolamento Cantonale sull'Agricoltura del 3 novembre 1998),
d. la preparazione di relazioni e messaggi relativi al registro fondiario.
1. Il capo o la capa del Catasto assicura che gli uffici catastali applichino il diritto in modo conforme alla legge ed uniforme.
2. La supervisione tecnica comprende in particolare
a. la sorveglianza dell'organizzazione e della gestione adeguata degli uffici catastali,
b. la sorveglianza sul rispetto di tutte le disposizioni emanate in relazione al catasto informatizzato, in particolare per quanto riguarda la protezione dei dati e la sicurezza dei dati,
c. il controllo del calcolo e della riscossione delle tasse catastali,
d. il controllo sull'utilizzo dei formulari prescritti,
e. la sorveglianza dell'archiviazione appropriata,
f. l'esecuzione della consegna formale dell'ufficio in caso di cambiamento di amministratori o amministratrici del catasto.
3. Non rientra nelle competenze del capo o della capa del Catasto l'esame dei titoli di pegno inviati all'ufficio catastale. Questi controlli sono effettuati, se necessario, dagli amministratori o dalle amministratrici del catasto.
4. Il Tribunale Cantonale è responsabile per il funzionamento tecnico e la sicurezza del catasto informatizzato. Prima di prendere decisioni importanti, consulta il capo o la capa del Catasto.
1. Il direttore o la direttrice del Catasto ha potere diretto di impartire istruzioni nei confronti degli amministratori e degli uffici del Catasto.
2. Egli o ella è responsabile della predisposizione di modelli vincolanti per gli estratti catastali nonché per i principali atti e lettere degli uffici catastali. Prima consulta la direzione.
3. Egli o ella è responsabile dell'aggiornamento del repertorio delle servitù, pesi fondiari, annotazioni e previste annotazioni. Egli o ella sottopone periodicamente tutti gli aggiornamenti al Tribunale cantonale per approvazione.
4. Egli o ella può emanare istruzioni con effetti esterni. Queste devono essere approvate dal Tribunale cantonale. L'approvazione è intesa come risultato di una revisione preliminare; resta salvo il diritto del Tribunale cantonale di decidere in un procedimento di reclamo concreto o di emanare istruzioni proprie.
1. Il direttore o la direttrice del registro fondiario presenta annualmente una relazione al tribunale cantonale sulle proprie attività e constatazioni, nonché sulle istruzioni impartite.
2. Egli o ella presenta anche relazioni intermedie su richiesta del tribunale cantonale o a propria discrezione.
3. Il tribunale cantonale informa il direttore o la direttrice del registro fondiario sulla sua giurisprudenza nel settore della supervisione tecnica sugli uffici del registro fondiario.
1. Il vice responsabile o la vice responsabile del Catasto rappresenta il responsabile del Catasto.
2. Egli o ella svolge i compiti assegnati a lui o a lei dal responsabile del Catasto.
1. Il regolamento per l'ispettorato del registro fondiario del Cantone di Lucerna del 22 settembre 2005 è abrogato.
1. Il regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2011. Deve essere pubblicato.