Legge d'introduzione alla legge federale sull'acquisto di fondi da parte di persone all'estero - Organi
Indice delle disposizioni (13)
Testo normativo (13 Articoli)
1. La legge federale sull’acquisto di immobili da parte di persone all’estero (BewG) e il relativo regolamento (BewV) sono eseguiti
a. dal Consiglio di Stato,
b. dal Dipartimento di giustizia e sicurezza,
c. * dall'ufficio designato dal Consiglio di Stato nel regolamento,
d. dal Conservatore del registro fondiario,
e. dal Conservatore del registro delle imprese,
f. dall'autorità d’asta,
g. dagli aventi diritto di voto del comune,
h. * dal Consiglio comunale. Una disposizione divergente in un atto normativo del comune è riservata.
1. Il Consiglio di Stato è l'autorità di vigilanza.
2. Può impartire istruzioni all'ufficio designato da esso per la ripartizione della quota cantonale.
1. Il Dipartimento di Giustizia e Sicurezza è l'autorità cantonale legittimata a presentare ricorso.
2. ...
1. L'ufficio designato dal Consiglio di Governo è l'autorità competente per il rilascio delle autorizzazioni.
2. Prima di deliberare in merito al rilascio di un'autorizzazione, essa richiede il parere del comune.
1. Se il conservatore del registro fondiario o il responsabile del registro delle imprese non può escludere facilmente l'obbligo di autorizzazione, indirizza l'acquirente, ai sensi dell'articolo 18, paragrafi 1 e 2, della BewG, al servizio competente per il rilascio delle autorizzazioni.
1. L'autorità di incanto segnala nelle condizioni di incanto relative a un'esecuzione forzata di beni immobili l'obbligo di autorizzazione per le persone all'estero.
2. Per il resto, essa procede secondo le disposizioni dell'articolo 19 della Legge sulle Autorizzazioni agli Acquisti (BewG).
1. Il comune esprime una posizione in merito alle domande di autorizzazione (§ 4 comma 3).
2. Esso si pronuncia in particolare circa l'esistenza di rapporti straordinariamente stretti e degni di tutela tra l'acquirente e il comune (§ 8 capoverso b).
3. Al comune in cui si trova l'immobile spetta il diritto di ricorso ai sensi dell'Art. 20 comma 2c BewG.
1. Oltre ai motivi generali di autorizzazione previsti dall'Art. 8 BewG, a una persona fisica è concesso l'acquisto di un immobile
a. * ...
b. come seconda residenza in un luogo con il quale essa mantiene rapporti straordinariamente stretti e degni di tutela, finché tali rapporti perdurano (Art. 9 comma 1c BewG),
c. come casa per le vacanze o unità abitativa in un aparthotel in una località turistica nell'ambito del contingente cantonale (Art. 9 commi 2 e 3 BewG).
1. Ai sensi di questa legge, sono considerati località turistiche i comuni che
a. soddisfano i requisiti dell'art. 9 comma 3 BewG e
b. su richiesta degli aventi diritto al voto di un comune, sono designati come località turistiche dal Consiglio di Stato.
2. Gli aventi diritto al voto del comune possono, tramite un atto normativo, introdurre restrizioni ai sensi dell'art. 13 BewG.
3. Gli atti normativi ai sensi dei commi 1 e 2 devono avere una durata massima di otto anni; quelli ai sensi del comma 1 sono soggetti all'approvazione del Consiglio federale.
4. Se vengono introdotte restrizioni ai sensi dell'art. 13 comma 1b e c BewG, le promesse di concessioni agli alienanti (autorizzazioni di principio) decadono entro tre anni, a meno che non sia già stata richiesta l'autorizzazione all'acquisto (art. 12 comma 3 BewV).
1. L'ufficio competente assicura che, nel rilascio delle autorizzazioni per l'acquisto di appartamenti per le vacanze e unità abitative in apparthotel, nonché nel rilascio di autorizzazioni in casi di rigore ai sensi dell'articolo 8 paragrafo 3 BewG, venga rispettato il contingente cantonale e qualsiasi direttiva del Consiglio di Stato secondo il paragrafo 2 dell'articolo 2.
1. La procedura di autorizzazione e di ricorso, compresa la procedura di ricorso contro le decisioni di rigetto del conservatore del registro fondiario e del responsabile del registro di commercio (art. 18 comma 3 della legge sulle autorizzazioni, BewG) così come contro le decisioni di annullamento dell'autorità di esecuzione forzata (art. 19 comma 4 della BewG), sono regolate, laddove il diritto federale non disponga diversamente, dalla legge sulla procedura amministrativa.
1. Il Regolamento alla Legge Federale sull'Acquisto di Beni Immobili da Parte di Persone all'Estero del 23 novembre 1984 è abrogato.
1. Questa legge entra in vigore il 1° gennaio 1988. È soggetta a referendum facoltativo.