Disposizioni d'esecuzione della ZBSA concernenti la vigilanza sulle fondazioni - Ambito di Applicazione
Indice delle disposizioni (13)
Testo normativo (13 Articoli)
1. Queste disposizioni esecutive disciplinano la vigilanza legale sulle fondazioni private ai sensi degli articoli 80 e seguenti del Codice civile svizzero (CCS) (cosiddette fondazioni classiche), che, secondo il loro scopo, appartengono ai cantoni di Lucerna, Svitto, Obvaldo, Nidvaldo o Zugo.
2. Esse non si applicano alle fondazioni familiari e alle fondazioni ecclesiastiche (art. 87 CCS) né alle fondazioni sottoposte alla vigilanza federale. Per le fondazioni di previdenza del personale, che operano nel campo della previdenza per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità, e per gli istituti che, in base al loro scopo, servono alla previdenza professionale, valgono le disposizioni esecutive dell'UFAS sulla previdenza professionale del 16 settembre 2005.
1. La vigilanza sulle fondazioni ai sensi dell'art. 84 cpv. 1 CC è esercitata dalla segreteria del Concordato sulla vigilanza della Svizzera Centrale per il BVG e le fondazioni (ZBSA; di seguito denominata autorità di vigilanza).
1. Durante la registrazione di una fondazione, l'ufficio del registro di commercio cantonale competente assicura che ogni fondazione - ad eccezione delle fondazioni familiari e delle fondazioni ecclesiastiche - sia sottoposta alla vigilanza dell'ente pubblico a cui essa appartiene secondo il suo scopo.
2. L'ufficio del registro di commercio comunica all'autorità di vigilanza ritenuta competente la costituzione della fondazione, inviando un estratto del registro di commercio, nonché una copia o una copia autenticata dell'atto di fondazione e di eventuali regolamenti. Dopo l'emissione della decisione dell'autorità di vigilanza relativa all'assunzione della vigilanza sulla fondazione, l'autorità di vigilanza viene registrata nel registro di commercio.
3. Se la ZBSA (Zentraler Beobachter und Stellvertretender Amtshalter) si considera non competente, trasferisce i documenti all'autorità di vigilanza che ritiene competente.
1. All'autorità di vigilanza competono tutti i compiti assegnati a essa dal diritto federale e dalle disposizioni pertinenti dei cantoni dell'accordo, nella misura in cui questi hanno conferito alla ZBSA la sorveglianza delle fondazioni. Nell'attuazione della legislazione, è responsabile di tutte le misure e decisioni che non sono espressamente riservate a un'altra istanza.
2. Ai sensi dell'art. 2 cpv. 3 dell'accordo, la ZBSA per i cantoni dell'accordo, che le hanno conferito la vigilanza sulle fondazioni, svolge anche i compiti dell'autorità di modifica ai sensi degli articoli 85, 86 e 86a del Codice civile svizzero (CCS) in relazione alle fondazioni cantonali e comunali.
3. Nell'esercizio della vigilanza, l'autorità di vigilanza rispetta l'autonomia delle fondazioni e la responsabilità propria dei loro organi. Adotta le disposizioni necessarie quando gli organi non agiscono nell'ambito della discrezionalità doverosa.
4. L'autorità di vigilanza può emanare le istruzioni e le direttive necessarie all'adempimento dei suoi compiti.
1. L'autorità di vigilanza esamina
a. l'organizzazione delle fondazioni (Art. 83 CC),
b. l'utilizzo del patrimonio della fondazione (Art. 84 cpv. 2 e 84a CC),
c. l'investimento del patrimonio della fondazione secondo i principi di una solida gestione del capitale, in particolare la sicurezza, il rendimento adeguato, la compensazione del rischio e la liquidità,
d. la conformità dei regolamenti emanati dal consiglio di fondazione con l'atto costitutivo della fondazione,
e. * le richieste delle fondazioni di esenzione dall'obbligo di nominare un organo di revisione (Art. 83b cpv. 2 CC).
1. Se l'autorità di vigilanza rileva delle carenze, adotta le misure necessarie per la loro rettifica. A tal fine, ha a disposizione in particolare i seguenti strumenti di vigilanza
a. l'emissione di istruzioni vincolanti agli organi della fondazione,
b. l'ammonimento, l'avvertimento e la revoca degli organi,
c. * la nomina di un curatore o di una curatrice,
d. la nomina di un ufficio di revisione straordinario,
e. la revoca e la modifica delle decisioni degli organi,
f. l'ordinanza di perizie,
g. l'esecuzione sostitutiva,
h. la minaccia di sanzioni per disobbedienza ai sensi dell’articolo 292 del Codice penale svizzero,
i. l’esame della gestione e della contabilità presso la sede della fondazione,
k. * la nomina dell'organo mancante.
2. L'autorità di vigilanza può in qualsiasi momento, di propria iniziativa o su segnalazione di terzi, richiedere al consiglio di fondazione informazioni e la consegna di documentazione utile.
1. Ogni fondazione è tenuta a presentare spontaneamente all'autorità di vigilanza, ogni anno, entro e non oltre sei mesi dalla chiusura dell'esercizio contabile, i seguenti documenti conformi alle norme legali e firmati in originale per l'esame e la presa d'atto
a. * il bilancio d'esercizio (stato patrimoniale, conto economico e allegati),
b. il rapporto del revisore,
c. il rapporto sull'attività della fondazione,
d. il verbale di approvazione del consiglio di fondazione.
2. L'autorità di vigilanza può richiedere ulteriori documenti e informazioni, in particolare ha il diritto di esaminare tutti i documenti, come libri contabili, giustificativi, verbali e corrispondenza, qualora lo ritenga necessario.
1. L'autorità di vigilanza deve essere immediatamente informata riguardo a nuovi statuti o regolamenti emessi o modificati, nonché in relazione all'elezione dei membri degli organi.
1. In base all'art. 2 cpv. 3 del Concordato, la ZBSA è competente per i cantoni concordatari che le hanno trasferito la vigilanza sulle fondazioni classiche, per la modifica dell'organizzazione o dello scopo di una fondazione (art. 85 e ss. CC) nonché per la constatazione dell'impossibilità di raggiungere lo scopo o per la soppressione della fondazione (art. 88 cpv. 1 CC).
2. La ZBSA assume, per i cantoni concordatari che le hanno trasferito la vigilanza sulle fondazioni, anche per le fondazioni sotto vigilanza comunale i compiti dell'autorità di modifica e trasformazione ai sensi degli artt. 85 e ss. e 88 cpv. 1 CC. Tutte le altre modifiche sono disposte dalle autorità di vigilanza comunali.
1. Le domande riguardanti la modifica, la trasformazione o la soppressione di una fondazione devono essere sottoposte alla ZBSA per decisione. Il suo atto ha effetto costitutivo.
2. Nel caso di una fondazione sotto la sorveglianza comunale con sede in un cantone del Concordato, che ha delegato alla ZBSA la supervisione delle fondazioni cantonali, l'autorità comunale competente agisce come autorità di sorveglianza e riceve la domanda della fondazione, sottoponendola con una richiesta corrispondente alla ZBSA per la decisione.
1. Il procedimento per l'emanazione, la modifica o la revoca di disposizioni e decisioni della ZBSA, nonché il procedimento dei mezzi di impugnazione, è disciplinato dalle norme del Cantone di Lucerna.
2. L'istanza di ricorso è il Tribunale cantonale del Cantone di Lucerna.
1. L'autorità di vigilanza preleva tasse per la sua attività.
2. Le tasse coprono i costi e consistono in
a. una tassa annuale di vigilanza,
b. tasse per disposizione e servizi.
3. La tassa annuale di vigilanza è calcolata in base al patrimonio lordo della fondazione e le tasse per disposizioni e servizi sono misurate secondo l'effettivo impegno e addebitate alle fondazioni o alle richiedenti e ai richiedenti.
1. Per la revisione annuale dei rapporti e dei conti viene applicata una tassa di base di 300 franchi, oltre allo 0,1 per mille del patrimonio lordo, arrotondati per difetto al franco intero successivo, ma non superiore a 3.800 franchi.
2. Se sono necessarie verifiche che superano il normale livello, la tassa può essere aumentata fino al doppio dell'importo massimo.
3. In casi giustificati, si può rinunciare all'imposizione della tassa.