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Ordinanza sulla vigilanza sulle fondazioni

13 Articoli / Disposizioni · Svizzera · Canton Lucerna
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Indice delle disposizioni (13)

Testo normativo (13 Articoli)

Ambito di applicazione

1. Il regolamento disciplina la vigilanza amministrativa sulle fondazioni private, nella misura in cui questa non sia esercitata dall'Autorità di Vigilanza sulle Fondazioni e sul LPP della Svizzera centrale (ZBSA) in conformità con il Concordato del 19 aprile 2004.

2. Non si applica alle fondazioni ecclesiastiche e alle fondazioni familiari.

Sorveglianza

1. Il Consiglio di fondazione richiede l'iscrizione della fondazione presso l'Ufficio del Registro di Commercio e l'Archivio di Stato. Presenta il atto di fondazione, lo statuto e i regolamenti in duplice copia.

2. L'Ufficio del Registro di Commercio e l'Archivio di Stato trasmette un insieme di documenti della fondazione all'autorità di vigilanza che ritiene competente. L'autorità conferma per iscritto l'assunzione della vigilanza.

3. In caso di dubbi sull'autorità di vigilanza competente, l'ufficio consulta lo ZBSA. Se i dubbi non possono essere risolti o se l'autorità di vigilanza ritenuta competente rifiuta l'assunzione della vigilanza, l'ufficio sottopone la questione al Tribunale cantonale per la decisione.

Sorveglianza

1. L'autorità di vigilanza verifica

a. l'organizzazione (Art. 83 CCS),

b. l'utilizzo del patrimonio (Art. 84 cpv. 2 e 84a CCS),

c. l'investimento del patrimonio della fondazione secondo i principi di una gestione patrimoniale solida, in particolare la sicurezza, il rendimento, l'equilibrio del rischio e la liquidità,

d. la conformità degli statuti e dei regolamenti emessi dal consiglio di fondazione con l'atto di fondazione,

e. le richieste delle fondazioni per l'esonero dall'obbligo di designare un ufficio di revisione (Art. 83a cpv. 4 CCS).

2. Essa delibera su modifiche di documenti di importanza secondaria come in particolare la modifica del numero dei membri degli organi, della rappresentanza della fondazione verso l'esterno, della denominazione e della sede. Sono escluse le modifiche secondo il § 9.

Sorveglianza

1. Per adempiere ai propri compiti, l'autorità di vigilanza adotta le misure necessarie. In particolare, essa può

a. impartire istruzioni,

b. ordinare perizie,

c. controllare la gestione e la contabilità presso la sede della fondazione,

d. annullare o modificare le decisioni degli organi della fondazione,

e. ammonire, avvertire o revocare gli organi della fondazione,

f. nominare un'amministrazione commissariale,

g. richiedere l'istituzione di un'assistenza amministrativa (Art. 393 cifra 4 CC),

h. disporre misure esecutive ai sensi del § 211 e seguenti della Legge sulla giurisdizione amministrativa del 3 luglio 1972.

2. L'autorità di vigilanza può, di propria iniziativa o su segnalazione di terzi, richiedere in qualsiasi momento al consiglio di fondazione informazioni e la consegna di documenti pertinenti.

Compiti del Consiglio di Fondazione

1. Il consiglio di fondazione presenta annualmente all'autorità di vigilanza il rendiconto entro sei mesi dalla fine dell'esercizio finanziario.

2. Devono essere presentati

a. il bilancio annuale (bilancio di stato patrimoniale e conto economico),

b. il rapporto dell'organo di revisione, qualora esso sia stato nominato,

c. il rapporto sull'attività della fondazione,

d. il verbale di approvazione del consiglio di fondazione,

e. eventuali altri documenti e informazioni richiesti dall'autorità di vigilanza.

3. Laddove le circostanze lo richiedano, l'autorità di vigilanza può richiedere il rapporto di un organo di controllo riconosciuto.

Compiti del Consiglio di Fondazione

1. Il consiglio di fondazione presenta la domanda di modifica dell'atto costitutivo in forma scritta e motivata in quattro copie all'autorità di vigilanza competente.

2. Alla domanda devono essere allegati

a. i documenti fondamentali della fondazione vigenti,

b. la delibera del consiglio di fondazione riguardante la modifica,

c. i futuri documenti fondamentali della fondazione.

Compiti del Consiglio di Fondazione

1. Le autorità di sorveglianza devono essere informate immediatamente riguardo a nuovi statuti o regolamenti emessi o modificati, nonché alla nomina dei membri degli organi.

Modifica e Trasformazione della Fondazione

1. La ZBSA è competente per la modifica dell'organizzazione o dello scopo di una fondazione (art. 85, 86 cpv. 1 e 86a CC) nonché per la constatazione dell'irraggiungibilità dello scopo (art. 88 cpv. 1 CC).

Modifica e Trasformazione della Fondazione

1. Le domande riguardanti la modifica o la trasformazione di una fondazione devono essere sottoposte alla ZBSA per una decisione. La decisione ha effetto costitutivo.

2. Il Consiglio Comunale, in qualità di autorità di vigilanza, riceve la domanda e la sottopone alla ZBSA con una proposta per la decisione.

3. La decisione viene notificata al Consiglio di Fondazione, all'Ufficio del Registro di Commercio e dell'Archivio di Stato e al Consiglio Comunale.

**Tasse**

1. L'autorità di vigilanza applica, per l'attività di supervisione, per il controllo dei conti, per le decisioni e per altri atti indotti dalla fondazione, una tassa da Fr. 100.- a 4000.-.

2. L'ammontare della tassa è determinato in base all'impegno lavorativo, al patrimonio della fondazione e alla finalità della fondazione.

3. In casi giustificati, si può rinunciare all'imposizione della tassa.

Disposizioni finali

1. Il Regolamento sulla vigilanza delle fondazioni del 19 novembre 1973 è abrogato.

Disposizioni finali

1. La presentazione dei conti delle fondazioni che sono soggette alla vigilanza cantonale e

a. il cui esercizio coincide con l'anno solare, sarà esaminata per l'anno 2001 dall'Ufficio per la previdenza professionale e la vigilanza delle fondazioni,

b. il cui esercizio non coincide con l'anno solare e termina o è terminato nel corso del 2001, sarà esaminata dal governo regionale fino ad ora competente o dalla governatrice regionale fino ad ora competente.

2. Alle procedure di revisione contabile pendenti al 1° gennaio 2002 si applica il nuovo diritto.

Disposizioni finali

1. Il regolamento entra in vigore il 1º gennaio 2002. Deve essere pubblicato.

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