Ordinanza sulla Cassa pensioni di Lucerna (VoLUPK) - Obblighi del Cantone (VoLUPK)
Testo normativo (3 Articoli)
1. Il Cantone assume al 31 dicembre 1999 i seguenti obblighi
a. Aumento dell'accredito di vecchiaia con interessi del 50 percento,
b. Differenze positive tra l'importo ai sensi dell'articolo 17 FZG e il capitale di vecchiaia,
c. Accrediti di rientro con interessi,
d. Incrementi capitalizzati per l'aumento del costo della vita sulle pensioni in corso,
e. Saldo positivo o negativo dei conti speciali per le prestazioni di vecchiaia e per l'adeguamento delle pensioni al costo della vita,
f. Disavanzo secondo il bilancio di liquidazione,
g. Costi per l'equilibrio dei gradi di copertura delle casse ai sensi del § 71 comma 2.
2. Gli importi secondo il comma 1 sono
a. nel corso degli anni 2000 e 2001 remunerati dal Cantone con il 4 percento di interesse,
b. * a partire dall'anno 2002 fino al completo pagamento del debito, effettuati in forma di rendite annuali posticipate (interesse al 4 percento).
1. Il cantone paga alla Cassa Pensioni di Lucerna l'importo totale per gli interessi e le annualità conformemente al § 68.
2. Si rivolge ai comuni e ai datori di lavoro affiliati al 31 dicembre 1999 secondo le seguenti regole
a. L'obbligo di pagamento per gli interessi e le annualità della Cassa Pensioni Cantonale di Lucerna è ripartito tra il cantone e i datori di lavoro affiliati in base agli importi di aumento secondo il § 68 paragrafo 1a. Tuttavia, il pagamento annuale del datore di lavoro affiliato secondo il § 68 paragrafo 2 non deve superare il 4,5 percento del suo stipendio assicurato al 31 dicembre 1999. Il Consiglio di Stato può revocare l'obbligo di pagamento in caso di eccezioni particolari.
b. L'obbligo di pagamento per gli interessi e le annualità della Cassa Pensioni per gli Insegnanti del Cantone di Lucerna è ripartito come segue
1. La divisione dell'importo totale tra il cantone ed i comuni da una parte e i datori di lavoro affiliati dall'altra viene effettuata sulla base degli stipendi assicurati al 31 dicembre 1999.
2. La quota a carico del cantone e dei comuni è ripartita in proporzione del 35 percento (cantone) e del 65 percento (comuni).
3. La quota a carico dei comuni è ripartita sulla base degli stipendi assicurati al 31 dicembre 1999.
3. Il Consiglio di Stato calcola le annualità conformemente ai §§ 68 e 69 sulla base dei bilanci di liquidazione e pubblica gli importi non appena possibile in un allegato a questo regolamento.
4. Ogni datore di lavoro può riscattare le annualità in qualsiasi momento mediante il trasferimento dell'importo in capitale.
1. Il regolamento entra in vigore con la modifica proposta al Gran Consiglio del § 83 della legge sul personale relativa alla nuova Cassa Pensioni di Lucerna.
2. L'approvazione dei §§ 43, 44, 68, 69 e 71 da parte del Gran Consiglio è riservata.
3. Il presente regolamento deve essere pubblicato.