Decreto del Gran Consiglio sul regime pensionistico dei membri delle autorità amministrative e giudiziarie superiori e del cancelliere dello Stato (Ordinamento pensionistico dei magistrati) (Magistratenpensionsordnung) - Ambito di Applicazione
Indice delle disposizioni (16)
Testo normativo (16 Articoli)
1. Il regolamento pensionistico si applica ai membri attivi ed ex membri del Consiglio di Governo e del Tribunale Cantonale, nonché al Cancelliere di Stato o alla Cancelliera di Stato (persone magistrate). Non si applica ai giudici supplenti e ai giudici esperti.
1. Le persone magistrali sono assicurate presso la cassa pensioni di Lucerna.
2. Il reddito annuo computabile corrisponde al salario determinante secondo la Legge federale sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti del 20 dicembre 1946, ridotto delle componenti salariali che si verificano solo occasionalmente.
3. Il regolamento della cassa pensioni di Lucerna si applica nella misura in cui questa decisione del Consiglio cantonale non contenga disposizioni particolari.
1. L'ex magistrato riceve dal cantone prestazioni straordinarie ordinarie se esce dalla carica per uno dei seguenti motivi
a. Non rielezione o non nomina come magistrato secondo § 1, a condizione che l'ex magistrato abbia compiuto 50 anni o abbia prestato almeno otto anni di servizio al momento dell'uscita dall'ufficio; se l'evento è dovuto a una grave violazione dei doveri d'ufficio o a un'azione penale, il Consiglio di Governo può ridurre le prestazioni straordinarie o rifiutarne l'erogazione,
b. Dimissioni dopo dodici anni di servizio come membro del Consiglio di Governo e il compimento del 55º anno d'età,
c. Dimissioni dopo otto anni di servizio come membro del Consiglio di Governo e il compimento del 60º anno d'età.
2. L'ex magistrato non paga contributi per il regime pensionistico e non riceve dal cantone alcuna prestazione di libero passaggio al momento dell'uscita dall'ufficio. Resta riservata un'eventuale prestazione di libero passaggio secondo il regolamento della Cassa Pensioni di Lucerna.
1. Il cantone paga all'ex magistrato che soddisfa i requisiti del § 3, annualmente
a. una rendita transitoria ai sensi del § 5,
b. prestazioni per la continuazione della normale protezione previdenziale ai sensi del § 6,
c. pensioni per figli pari al 20 percento della rendita transitoria dell'ex magistrato per un figlio, 35 percento per due e 45 percento per tre e più figli.
1. La pensione di transizione è pari al 40 percento dello stipendio computabile qualora l'ex magistrato lasci l'incarico prima di completare il primo anno di servizio. Essa aumenta di 2 percento per ogni anno di servizio completato, ma non può superare il 56 percento.
2. Lo stipendio computabile corrisponde all'ultimo guadagno annuo computabile, ponderato con il grado medio di occupazione dell'ex magistrato durante la loro carica, aumentato dell'aumento salariale generale concesso al personale statale nel frattempo.
1. Il Cantone di Lucerna versa all'ex magistrato, oppure al suo ente previdenziale o a un istituto di libera previdenza da lui designato, l'importo annuale necessario per la continuazione della protezione previdenziale ordinaria.
2. Tale importo corrisponde alla somma dei contributi del datore di lavoro e di quelli dell'assicurato secondo il regolamento della Cassa pensioni di Lucerna, calcolato sulla retribuzione computabile ai sensi del § 5 comma 2, diminuito della detrazione per il calcolo della retribuzione assicurata secondo il regolamento della Cassa pensioni di Lucerna.
1. Se un magistrato con diritto a prestazioni speciali ordinarie lascia l'incarico, può uscire dalla Cassa pensioni di Lucerna. Quest'ultima eroga la prestazione di libero passaggio prevista dal regolamento e non ha ulteriori obblighi.
2. Se l'ex magistrato con diritto a prestazioni speciali ordinarie non dichiara esplicitamente l'uscita, alla Cassa pensioni di Lucerna si applicano le seguenti disposizioni speciali
a. L'ex magistrato rimane assicurato presso la Cassa pensioni di Lucerna.
b. * Il suo capitale di vecchiaia viene continuato sulla base dello stipendio computabile ai sensi del § 5 comma 2, diminuito della deduzione per il calcolo dello stipendio assicurato secondo il regolamento della Cassa pensioni di Lucerna.
c. * In caso di invalidità, decesso o raggiungimento dell'età pensionabile della Cassa pensioni di Lucerna, le prestazioni vengono erogate secondo il regolamento della Cassa pensioni di Lucerna.
1. Le prestazioni straordinarie ordinarie ai sensi dei §§ 3-9 sono ridotte dell'importo per cui queste, insieme al reddito da lavoro proporzionale, superano la retribuzione computabile ai sensi del § 5 comma 2 dell'ex Magistrato.
2. Il reddito da lavoro proporzionale è la parte del reddito da lavoro che corrisponde alla proporzione dell'attività magistrale sull'attività lavorativa complessiva.
3. L'ex Magistrato comunica annualmente per iscritto il proprio reddito da lavoro al Dipartimento delle Finanze. Le prestazioni percepite in eccesso devono essere restituite al Cantone.
1. I diritti alle prestazioni straordinarie ordinarie terminano al raggiungimento dell'età pensionabile della Cassa Pensioni di Lucerna o alla fine del mese successivo al decesso. Se si verifica un'invalidità prima di tale momento, i diritti si estinguono nella misura in cui l'assicurazione invalidità federale e gli istituti previdenziali o simili diventino obbligati alla prestazione.
1. L'ex magistrato riceve un'indennità di fine servizio pari al 50 percento della retribuzione computabile ai sensi del § 5 comma 2, se al momento della cessazione dalla carica per mancata rielezione o mancata nomina non ha ancora compiuto il 50º anno di età né ha prestato almeno otto anni di servizio. Il § 3 comma 1a seconda frase si applica.
2. I §§ 4-9 della presente delibera del Consiglio cantonale non trovano applicazione.
1. Il Consiglio di Stato esegue questa delibera del Consiglio Cantonale e emette le disposizioni necessarie.
2. La procedura e l'amministrazione della giustizia seguono la legge sulla giustizia amministrativa del 3 luglio 1972.
1. Il Cantone di Lucerna versa alla Cassa pensioni di Lucerna per ogni magistrato in carica il 30 giugno e il 1º luglio 2003 un importo come prestazione di libero passaggio pari all'importo massimo del contributo di ingresso volontario ai sensi del § 45 comma 3 del regolamento sulla Cassa pensioni di Lucerna. La base di calcolo è costituita dalla retribuzione computabile al 30 giugno 2003 ai sensi del § 5 comma 2, diminuita della deduzione ai sensi del § 7 del regolamento sulla Cassa pensioni di Lucerna. L'importo del contributo di ingresso si riduce dell'ammontare delle prestazioni simili al libero passaggio percepite secondo il diritto previgente, incluse le somme degli interessi (§§ 41 segg. del regolamento sulla Cassa pensioni di Lucerna).
2. Se un magistrato non può completare almeno otto anni di servizio presso la Cassa pensioni di Lucerna prima di raggiungere l'età pensionabile, ha diritto per ogni anno di servizio possibile a una quota proporzionale del 12,5% del contributo di ingresso ai sensi del comma 1.
3. I pagamenti del Cantone secondo i commi 1 o 2 corrispondono almeno agli importi di liquidazione dei magistrati al 30 giugno 2003 ai sensi del § 18 della delibera del Gran Consiglio sull'ordinamento pensionistico dei membri delle più alte autorità amministrative e giudiziarie e del cancelliere dello Stato del 17 novembre 1970.
4. I pagamenti secondo i commi 1 a 3 avvengono con valuta al 30 giugno 2003 in caso di qualsiasi evento di assicurazione o di libero passaggio, nonché proporzionalmente in caso di percezione di prestazioni simili al libero passaggio. Il Cantone di Lucerna e la Cassa pensioni di Lucerna stipulano un contratto di prestito corrispondente. Gli importi sono soggetti a un tasso d'interesse del quattro percento a partire dal 1º luglio 2003.
1. Il Cantone di Lucerna concede alle magistrature in carica il 30 giugno e il 1° luglio 2003 e ai loro superstiti una rendita vitalizia di mantenimento nei seguenti casi
a. in caso di non rielezione o non nomina; si applica il § 3 comma 1a frase 2,
b. in caso di dimissioni dopo almeno otto anni di servizio e il compimento del 60° anno di età,
c. in caso di dimissioni di un membro del consiglio direttivo ai sensi del § 3 comma 1b,
d. in caso di invalidità o decesso.
2. La rendita di mantenimento corrisponde alle prestazioni ai sensi dei §§ 12-16 della delibera del Gran Consiglio sull'ordinamento pensionistico per i membri delle autorità amministrative e giudiziarie supreme nonché del segretario di Stato del 17 novembre 1970. Essa viene calcolata in base agli stipendi assicurati nell'ordinamento pensionistico al 30 giugno 2003. Sarà adeguata all'evoluzione dei prezzi dall'inizio della pensione secondo il regolamento della Cassa Pensioni di Lucerna. Le prestazioni della Cassa Pensioni di Lucerna sono conteggiate.
3. Se le prestazioni secondo il nuovo diritto sono superiori, queste verranno erogate.
1. La Delibera del Gran Consiglio sull'ordinamento pensionistico dei membri delle autorità amministrative e giudiziarie superiori nonché del segretario di Stato del 17 novembre 1970 è abrogata.
2. § 15 rimane riservato.
1. Il diritto precedente si applica ai diritti e alle aspettative delle ex magistrature pensionate secondo il diritto precedente. È escluso il § 17 dell'ordinamento pensionistico dei membri delle supreme autorità amministrative e giudiziarie e del segretario di Stato del 17 novembre 1970 riguardante l'indennità di carovita.
2. Le pensioni di base e quelle ai superstiti delle ex magistrature pensionate secondo il diritto precedente saranno adeguate all'andamento dei prezzi a partire dal 1° gennaio 2004 allo stesso modo delle rendite di vecchiaia della Cassa Pensioni di Lucerna.
3. Il diritto precedente si applica inoltre alle prestazioni di libero passaggio e di trasferimento conformemente al § 22ter dell'ordinamento pensionistico dei membri delle supreme autorità amministrative e giudiziarie e del segretario di Stato del 17 novembre 1970.
1. La deliberazione del Gran Consiglio entra in vigore il 1º luglio 2003. Deve essere pubblicata.